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Numero d'incarto:
15.2001.156
Data decisione, Autorità:
27.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00156
Lugano
27 aprile
2001
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 aprile 2001 di
__________ a
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
(rappr. dall’avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo
viste
le osservazioni
–
19 aprile 2001 della __________
–
23 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
la __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per
l’incasso del proprio credito di fr. 159'851.--;
che
il 12 aprile 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento delle part.
__________ e __________ RFD di __________ nell’esecuzione n. __________
promossa da __________ nei confronti di __________;
che,
a seguito della domanda di realizzazione formulata da un creditore ipotecario,
il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la
vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;
che
con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento
dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni
aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;
che
la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della
part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà
dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;
che
non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente
il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società
che
il 30 marzo 2001 l’UE di Lugano procedeva, nell’esecuzione n. __________, al
pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.-- depositato dalla
debitrice presso il proprio legale, nonché del diritto di ottenere lo scorporo
di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del
diritto di utilizzare tale scorporo;
che
tali diritti venivano stimati dall’Ufficio in fr. 25'000.--;
che
con ricorso 19 aprile 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento
complementare, sostenendo che lo stesso si è reso necessario a seguito
dell’incanto immobiliare del 29 marzo 2001 contro il quale è pendente ricorso;
che
di conseguenza, in caso di accoglimento del gravame, il pignoramento complementare
del 30 marzo 2001 sarebbe infondato;
che
delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso,
in seguito;
che
con sentenza 20 aprile 2001 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso
23 marzo 2001 inoltrato da __________ contro l’incanto immobiliare delle part.
__________ e __________ RFD di __________;
che
per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire
l’ammontare dei crediti, l’ufficio di esecuzione procede senza indugio a un
pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti
pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio di
esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari;
che
nel caso di specie il credito di fr. 159'851.-- vantato dalla __________ nei
confronti di __________ risulta quasi totalmente scoperto, essendo gli immobili
in oggetto stati venduti per fr. 1'135'000.--, a fronte di crediti di rango
precedente pari a fr. 1'124'902.23;
che
quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente effettuando il pignoramento complementare
dell’importo di fr. 3'000.--, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di
terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto
di utilizzare tale scorporo, in quanto i beni pignorati, segnatamente le part.
__________ __________ RFD di __________, non sono stati sufficienti a coprire
il credito di cui all’escuzione n. __________;
che
il ricorso 9 aprile 2001 deve quindi essere respinto;
che
sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati
l’art. 17 e 145 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
9 aprile 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione all’UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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