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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.155
Data decisione, Autorità:
27.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00155
Lugano
27 aprile
2001
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
(rappr dall’avv. __________)
(rappr
dall’avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
–
19 aprile 2001 della __________
–
19 aprile 2001 della __________– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti
di __________ per l’incasso del proprio credito;
che
il 10 agosto 2000 l’UE di Lugano comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione
relativa alla part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà
dell’escussa;
che
il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part.
__________ e __________ RFD di __________;
che
il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita
dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;
che
con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento
dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni
aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;
che
la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della
part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà
dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;
che
non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente
il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società
__________;
che
con ulteriore ricorso datato 9 aprile 2001 __________ si aggrava contro
l’aggiudicazione degli immobili in oggetto postulandone l’annullamento;
che
la ricorrente sostiene che il punto 17 delle condizioni d’incanto sarebbe
errato avendo indicato che “il garage sito sul mappale n. __________ è stato
costruito parzialmente sul mappale n. __________ di proprietà di terzi”;
che
inoltre, a mente di __________, l’aver omesso di allegare al verbale d’incanto
copia del ricorso 23 marzo 2001 avrebbe leso i propri interessi impedendo il raggiungimento
di una somma maggiore in sede d’asta;
che
delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del
caso, in seguito;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso di specie __________ era a conoscenza del contenuto del punto 17 delle
condizioni d’incanto sin dal 13 marzo 2001, data di deposito delle stesse;
che
il ricorso 9 aprile 2001, nella misura in cui è diretto contro le condizioni
d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, si rivela
manifestamente tardivo e quindi irricevibile;
che
l’art. 45 cpv. 1 RFF stabilisce i contenuti essenziali delle condizioni
d’incanto;
che
l’indicazione dell’esistenza di eventuali ricorsi ex art. 17 LEF non
costituisce elemento essenziale delle condizioni d’incanto;
che
quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutandosi di allegare alle condizioni
d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001, in quanto non elemento essenziale
delle stesse;
che
il ricorso 9 aprile 2001, per quanto ricevibile, deve quindi essere respinto;
che
sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati
l’art. 17LEF, 45 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso
9 aprile 2001 __________, per quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione all’UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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