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15.2001.138 ΓÇó Vigilance appeal against refusal to continue enforcement
15.2001.138Outro Tribunal10 de dez. de 2001Partially Granted
The supervisory appeal against the Mendrisio debt enforcement office was partially upheld. The office's refusal to proceed with enforcement was annulled because it relied on case law that had been superseded by a Federal Tribunal ruling clarifying competence in radio-TV fee collection matters. However, the cantonal supervisory court did not itself order continuation of the enforcement, holding that this required a prior decision by the enforcement office. The matter was remitted for reconsideration, and no costs or indemnities were charged.
Art. 17 LEF, 88 LEF; Art. 55 cpv. 3 LRTV; Art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; supervision over enforcement proceedings after a change in case law. A supervisory authority must annul a refusal to continue enforcement when it rests solely on jurisprudence superseded by a binding Federal Tribunal decision. It may not itself decide on continuation absent a prior decision of the enforcement office; the office must first re-examine whether the data of the enforcement notice correspond to the administrative decision and continuation request. The gratuitousness of the proceedings follows from the statutory regime of Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.138
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00138
Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. dalla __________ patrocinato dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________ Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________;
– __________.
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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