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15.2001.114 ΓÇó Execution authority must reconsider continuation request
15.2001.114Outro Tribunal19 de dez. de 2001Partially Granted
The Ticino supervisory debt-enforcement court partially upheld an appeal against the Lugano debt-enforcement office. The office had refused to act on a request to continue an enforcement proceeding, relying on older case law. After a subsequent Federal Tribunal judgment clarified the office's competence in radio/TV fee enforcement matters, the supervisory court annulled the refusal. However, it did not itself order continuation, because no office decision on the continuation request existed yet. The office must reconsider the request and verify the correspondence of the debtor, claim basis, and amount. No costs or indemnities were awarded.
Art. 17 and 88 LEF; supervisory complaint in debt enforcement; effect of superseding case law on office decisions and limits of judicial review. Where the enforcement office refuses to proceed on the basis of case law later overtaken by the Federal Tribunal, the supervisory authority must annul the refusal. It may not, however, substitute its own decision on continuation of enforcement absent an antecedent office ruling; the matter must be remanded for renewed examination. Under Art. 20a para. 1 LEF and Art. 61 para. 2 let. a OTLEF, proceedings before the supervisory authority are gratuitous, so no costs or party indemnities are to be levied.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.114
Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00114
Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della
(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di __________ nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di __________ di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UE di __________ di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UE di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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