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15.2001.00299 ΓÇó Place of service in debt enforcement request and fee refund
15.2001.00299Outro Tribunal9 de jan. de 2002Granted
The supervisory enforcement chamber in Lugano upheld a complaint against the Lugano debt enforcement office. It held that the office could not refuse to proceed solely because the enforcement request indicated an address that might be the debtor's workplace, since that address could also be the domicile and the office had no certain contrary knowledge. The chamber ordered reimbursement of the CHF 8 fee charged for the challenged refusal. It also stated that any damages claim belonged before the civil court, not the chamber, and reminded the complainant that future requests must indicate the debtor's domicile.
Art. 64, 67 and 69 SchKG; territorial competence and indications in the debt enforcement request: the enforcement office may serve enforcement documents either at the debtor's domicile or workplace, but the request must indicate the domicile so that competence can be assessed; absent well-founded doubts, the office may rely on the request, yet it need not verify domicile systematically or through official inquiries. It is not obliged to refuse service merely because the address might also be the workplace when it cannot exclude that it is the domicile (consid. 1). Charges levied for an unjustified refusal are to be refunded. Claims for damages are not within the supervisory chamber's jurisdiction, while moral satisfaction is available only if the gravity of the harm so requires (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00299
Data decisione, Autorità: 09.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00299
Lugano 9 gennaio 2002 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 novembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contra la sua decisione 8 novembre 2001 con la quale ha rifiutato di dare seguito alla domanda di esecuzione 2 novembre 2001 presentata dalla ricorrente contro
viste le osservazioni 22 novembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che, come rilevato dall’UE di Lugano, il ricorso non è diventato privo di oggetto per il fatto che, dopo la ricezione dell’atto ricorsuale, è stato dato seguito alla domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente, poiché rimane aperta la questione delle spese, la cui risoluzione dipende dal punto di sapere se l’operato dell’ufficio è corretto o no;
che giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi, ed in particolare il precetto esecutivo, si notificano all’escusso nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che la notifica può avvenire indifferentemente in uno di questi due luoghi a discrezione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 64 con rif.);
che tuttavia, in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF, l’escutente deve indicare nella domanda di esecuzione il domicilio dell’escusso anche se una notifica sul luogo di lavoro è possibile (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art. 64), per il fatto che per determinare la propria competenza, che dipende, per le persone fisiche, dal domicilio dell’escusso (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), l’ufficio deve appunto conoscere tale informazione;
che salvo fondati dubbi, l’ufficio deve decidere la propria competenza ratione loci in base alle indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 69);
che infatti per l’art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF, il precetto esecutivo contiene le indicazioni della domanda di esecuzione;
che però, per il Tribunale federale, se l’ufficio non è tenuto a ricercare il domicilio dell’escusso, esso dovrebbe verificare le indicazioni del procedente qualora ne dipenda la propria competenza (cfr. DTF 120 III 111, cons. 1a);
che il Tribunale federale non ha di sicuro voluto così imporre agli uffici di esecuzione il controllo sistematico presso le competenti autorità dell’indicazione del domicilio data dall’escutente, a pena di rallentare eccessivamente l’emissione dei precetti esecutivi (ritenuto comunque che rimane sempre riservato il diritto dell’escusso di opporsi ad un’esecuzione amministrata da un ufficio territorialmente incompetente);
che al massimo la sentenza federale deve essere compresa in questo senso che l’ufficio non è necessariamente tenuto a notificare il precetto esecutivo all’indirizzo indicato dall’escutente quando sa con certezza che l’escusso non è domiciliato nel luogo menzionato dall’escutente (in tal senso, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 69);
che nel caso di specie, non si poteva a priori escludere che l’escusso dimorasse all’indirizzo indicato dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che alla voce “__________ ” sull’elenco telefonico relativo a __________ viene indicato l’indirizzo “__________ ” senza che sia indicato se si tratta dello studio medico o del domicilio privato;
che del resto l’UE di Lugano aveva in precedenza, nel 2000, notificato all’escusso un PE redatto in base ad una domanda di esecuzione in tutti i punti simile a quella in oggetto;
che pertanto, in queste circostanze, il ricorso è accolto nella misura in cui non è già evaso;
che la tassa di fr. 8.-- prelevata dall’UE di Lugano per la decisione impugnata si rivela quindi ingiustificata, di modo che va restituita alla ricorrente;
che per il resto occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che la ricorrente è comunque resa attenta sul fatto che in un’eventuale successiva domanda di esecuzione è tenuta ad indicare il domicilio dell’escusso e non il suo luogo di lavoro;
che per il resto questa Camera non è competente per decidere la questione del risarcimento chiesto dalla ricorrente, che compete al giudice civile (cfr. art. 22 cpv. 1 LResp., Raccolta cantonale delle leggi n. 2.6.1.1);
che per evitare se del caso alla ricorrente inutili spese, si ricorda comunque che il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo se la gravità del pregiudizio lo giustifica (art. 5 cpv. 4 LEF).
Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF;
pronuncia:
Il ricorso 21 novembre 2001 __________, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
1.1 Di conseguenza, è ordinata all’UE di Lugano la restituzione alla ricorrente della somma di fr. 8.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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