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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00259
Data decisione, Autorità:
10.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00259
Lugano
10 ottobre
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, e meglio contro i
quattro avvisi di pignoramento emessi il 5 settembre 2001 nelle esecuzioni n.
__________ e __________ dirette contro __________, risp. n. __________ e
__________ a carico del marito __________, promosse per crediti d’imposta dal:
richiamata
l’ordinanza presidenziale 19 settembre 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 28 settembre 2001 del Comune __________ e 1. ottobre 2001 dell’UEF
di Leventina;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone
diverse;
che
i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che
tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che
il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che,
a prescindere dalla carente legittimazione processuale della società __________
– richiamato che ex art. 15 lett. c LPR (RL 3.5.1.2), la rappresentanza
processuale è riconosciuta soltanto ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale
e non alle persone giuridiche, che non possono ottenere siffatta autorizzazione
(cfr. art. 1 cpv. 2 Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, RL
11.1.4.1) –, il ricorso si rivela d’acchito irricevibile, in quanto i
ricorrenti intendono far accertare l’inesistenza di una parte dei crediti posti
in esecuzione (rifacendosi all’art. 12 LT che sopprime la solidarietà tra
coniugi in caso di separazione di fatto o legale) in applicazione dell’art. 85a
LEF (cfr. intestazione dell’atto ricorsuale, nonché il pto 7 a pagina 3);
che
l’azione dell’art. 85a LEF è infatti, un’azione civile ordinaria trattata con
la procedura accelerata che va inoltrata dinanzi al tribunale civile del luogo
dell’esecuzione, ossia, per i valori litigiosi superiori a fr. 2'000.-- (come
sembra essere il caso nella fattispecie, quand’anche i ricorrenti non hanno
determinato l’importo contestato), davanti alla Pretura del Distretto di
Leventina (cfr. art. 13, in relazione con l’art. 5 cpv. 1, e 14 LOG, RL
3.1.1.1, nonché l’art. 25 n. 1 LEF);
che
questa Camera, quale autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti,
non è pertanto competente per conoscere della lite promossa dai ricorrenti;
che
per l’art. 4 cpv. 1 LPR, l’autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio
gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente;
che
occorre pertanto trasmettere l’atto ricorsuale alla Pretura del Distretto di Leventina;
che
conviene ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 25, 85a LEF; 4, 15 LPR; 5, 13, 14 LOG;
pronuncia:
-
I
ricorsi 14 settembre 2001 di __________ e __________, sono dichiarati congiunti.
-
Il
ricorso 14 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
2.1. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
- Il
ricorso 14 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
3.1. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
L’atto
di ricorso è trasmesso d’ufficio alla Pretura del Distretto di Leventina.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Leventina.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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