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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00244
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00244
Lugano
17 settembre 2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
patr dall’avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 6 agosto 2001 con la quale al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
17
agosto 2001 della __________ 2/22 agosto 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti della società __________ per
l’incasso del proprio credito;
che
in data 16 gennaio 2001 veniva notificato presso il recapito dell’escussa il PE
n. __________ dell’UEF di Locarno;
che
con sentenza 5 giugno 2001 il Pretore di Locarno - Campagna respingeva in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla debitrice al PE n. __________ dell’UEF
di Locarno;
che
in data 17 luglio 2001 l’UEF di Locarno notificava a __________ presidente del
consiglio di amministrazione della debitrice, la comminatoria di fallimento;
che
con ricorso 31 luglio 2001 __________ si aggrava contro la comminatoria di
fallimento, nonché contro tutti gli atti compiuti dall’UEF di Locarno
nell’esecuzione n. __________, postulandone l’annullamento;
che
la ricorrente sostiene che il PE e la comminatoria di fallimento non sarebbero
stati notificati correttamente e quindi andrebbero annullati;
che
delle osservazioni dell'UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito;
che
per l’art. 67cpv.1 n.2 LEF la domanda di esecuzione deve indicare il nome ed il
domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;
che
giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una società
anonima la notifica si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore;
che
se una società anonima elegge domicilio presso un’altra società anonima, questa
assume il ruolo di rappresentante e di conseguenza diviene autorizzata a
ricevere gli atti esecutivi indirizzati all’escussa (cfr. DTF 119 III 57
ss; Paul Angst, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 65 LEF;
che
nel caso di specie la ricorrente, come risulta dall’estratto del Registro di
commercio, è domiciliata presso la __________
che
la domanda di esecuzione 29 novembre 2000 inoltrata dalla creditrice __________
riporta correttamente il domicilio dell’escussa presso la __________;
che
il PE n. __________ è stato correttamente notificato all’amministratore unico
della __________;
che
la comminatoria di fallimento è stata notificata, conformemente a quanto
sancito dall’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, al presidente del consiglio di
amministrazione della società __________;
che
di conseguenza, tutti gli atti esecutivi sono stati notificati correttamente ai
rappresentanti dell’escussa;
che
il gravame deve quindi essere respinto;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 65 e 67 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 31 luglio 2001 della società __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - ____________________
Comunicazione
all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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