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Numero d'incarto:
15.2001.00212
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00212
Lugano
30 maggio
2001
/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 aprile 2001 di
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nell'esecuzione
n. __________ in via di pignoramento promossa contro il ricorrente da
in
materia di foro speciale d'esecuzione;
richiamate
le osservazioni:
ritenuto
in
fatto:
A. Nell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento promossa dalla
__________ contro __________, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
ha emesso l'8 febbraio 2001 il precetto esecutivo con l'indicazione del
domicilio dell'escusso in Italia, così come indicato dalla precettante nella
domanda d'esecuzione del 5 febbraio 2001 con riferimento ai presupposti per il
foro speciale ex art. 50 cpv. 2 LEF.
B. Il precetto esecutivo è giunto all'escusso solo il 23 aprile 2001,
dopo essere stato notificato a __________, cognata dell'escusso, per il tramite
del Tribunale di __________, Sezione di __________.
C. Con tempestivo ricorso 24 aprile 2001 __________ chiede
l'annullamento della procedura esecutiva poiché, essendo domiciliato in Italia
(come è stato accertato da questa Camera nella sentenza 17 ottobre 2000
riferita a due esecuzioni contro i coniugi __________, cfr. inc. 15.2000.137 e
138) , non può essere escusso in Svizzera. Il ricorrente censura non solo
l'emissione del precetto esecutivo ma anche le modalità di notifica, atteso che
l'atto esecutivo è stato rimesso nelle mani della cognata domiciliata in altro
comprensorio giurisdizionale. Non essendovi il foro ordinario dell'art. 46 LEF
e mancando i presupposti per le eccezioni ipotizzate dai fori speciali
d'esecuzione ex art. 48 ss. LEF, ne consegue la declaratoria di nullità
dell'intera procedura esecutiva.
D. Nelle sue osservazioni la precettante postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e indennità, atteso che il foro speciale
d'esecuzione dell'art. 50 cpv. 2 LEF è dato sulla base dell'indicazione del
luogo di pagamento su un effetto cambiario.
E. L'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso con
osservazioni 18 maggio 2001, ritenuto che si realizza il presupposto
dell'elezione di un domicilio speciale in Svizzera.
F. Il vaglia cambiario si presenta nel seguente tenore letterale:
"Bellinzona,
il 17 aprile 1997 B.P. fr. 150'000.--
Al pagheremo
per questo vaglia cambiario
all'ordine
della __________ la somma di franchi centocinquantamila
valuta che
porremo secondo l'avviso
Pagabile
presso __________
Sulla
verticale si legge:
"Per avallo ai sensi della legge
cambiaria
Considerato
in diritto:
- Secondo l'art. 46 LEF il foro dell'esecuzione è, se si tratta di persona
fisica, al domicilio dell’escusso mentre se si tratta di persona giuridica è
alla sua sede. Questa regola non è stata emanata solo allo scopo di proteggere
il debitore; essa persegue pure il corretto andamento dell'esecuzione, la quale
deve svolgersi in un solo e medesimo luogo (potendo altri creditori, infatti,
partecipare all'esecuzione). La disciplina sul foro dell’esecuzione, che
protegge anche un interesse pubblico, deve essere ossequiata con rigore e non è
suscettibile di modifiche per accordo tra le parti, a differenza di quanto
avviene nella procedura civile, in cui le proroghe di foro sono ben conosciute
(cfr. lettera 13 febbraio 1984 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra in merito
all'elezione di domicilio da parte dell'escusso e alla forma di tale scelta,
pubblicata in: Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 340-342, n. 31).
2.a) I fori speciali d'esecuzione, previsti agli art. 48-52 LEF, riguardano
circostanze determinate: costituendo delle eccezioni al principio del foro del
domicilio, essi non potrebbero essere estesi ad altre situazioni. In
particolare l'art. 50 cpv. 2 LEF, che prevede un'elezione di domicilio per il
debitore domiciliato all'estero, costituisce la sola eccezione alla regola
secondo la quale le parti non sono autorizzate a determinare un foro
d’esecuzione di loro gradimento. Del resto, questo foro non rappresenta che un
foro speciale e non uno generale, non potendovi essere pronunciato il
fallimento (DTF 107 III 56 ss. cons. 4).
L'elezione
di domicilio è un'istituto che la LEF non conosce affatto in maniera generale e
che vieta in linea di principio, salvo i casi che essa enumera come
espressamente ammessi (cfr. lettera citata, in: Cometta, op. cit., p. 341).
b) La legge non prevede una forma particolare per l'elezione di
domicilio ex art. 50 cpv. 2 LEF. Sapere se questa elezione è stata validamente
effettuata, deve essere stabilito secondo le norme della procedura cantonale, nel
Cantone Ticino in materia di ricorso ex art. 17 LEF secondo la disciplina degli
art. 19 e 20 LPR.
- Foro ordinario d'esecuzione è per persone fisiche quello del
domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF).
Nel
caso di specie il domicilio dell'escusso è all'estero, in Italia, dal 31 agosto
2000 (cfr. CEF 17 ottobre 2000 [inc. 15.2000.137/138] in re __________ e S. B.
c. R. H. cons. 4). Contrariamente all'assunto del ricorrente, ancora non può dirsi
che nel caso di specie all'UEF di Bellinzona difetti la competenza ratione loci,
dovendosi esaminare se si realizzino i presupposti per un foro speciale d'esecuzione.
- Oltre al foro ordinario la LEF prevede anche vari fori speciali
d'esecuzione (art. 48-52 LEF), tra cui quello - cui si richiama la precettante
- dell'elezione speciale di domicilio in Svizzera. Ex art. 50 cpv. 2 LEF i
debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno
eletto un domicilio speciale in Svizzera, possono infatti essere qui escussi.
- Per la precettante l'elezione di domicilio speciale in Svizzera già
risulta dall'indicazione di Bellinzona sul vaglia cambiario quale luogo di
pagamento. L'escusso è per contro dell'avviso che non vi siano i presupposti
per derogare al principio del foro ordinario ex art. 46 cpv. 1 LEF.
a) In linea di principio la semplice stipulazione di un luogo di pagamento
in Svizzera non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 50 cpv.
2 LEF (DTF 119 III 56 f. cons. 2f; Kurt
Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1993, in: ZBJV
1994, p. 681 s.). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, condivisa
dalla dottrina, è però ammessa un'eccezione nell'ipotesi di effetti cambiari:
in siffatta evenienza costituisce valida elezione di domicilio speciale in Svizzera
- in procedure esecutive contro l'emittente, l'accettante e l'avallante
dell'effetto cambiario - l'indicazione di un luogo di pagamento in Svizzera (DTF
119 III 56 s., 89 III 4, 86 III 83 s., 52 III 165 ss., 47 III 32-34, 41 III
348; Ernst Schmid, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 36 all'art. 50 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna
1999, n. 45 all'art. 50 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n.
7 all'art. 50 LEF; Kurt Amonn/Dominik
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, § 10 n. 29, p. 73; Ernst Blumenstein,
Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, § 17 n. 3b,
p. 183). Detto altrimenti, in materia di diritto cambiario la pattuizione di un
luogo di pagamento non costituisce solo una modalità di pagamento bensì anche
un'elezione di domicilio attributiva di foro speciale d'esecuzione.
b) L'esecuzione al foro speciale di Bellinzona quale luogo di pagamento
dell'effetto cambiario è pertanto conforme al diritto esecutivo federale. L'UEF
di Bellinzona essendosi correttamente determinato, il gravame va respinto.
-
A nulla giova la censura sulle modalità di notifica tramite la
cognata, decisivo essendo il fatto che l'escusso ha comunque ricevuto il
precetto esecutivo e ha potuto far valere tempestivamente ogni suo diritto.
-
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è
stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 46 cpv. 1 e 50 cpv. 2 LEF; 19 e 20 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
Pronuncia:
-
Il ricorso 24 aprile 2001 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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