Validity of service on a debtor under home detention

15.2001.00055Outro Tribunal1 de jun. de 2001Dismissed

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Resumo

The debtor filed a supervisory complaint against the Lugano enforcement office, attacking service of a payment order allegedly made while he was detained or under house arrest. The court heard evidence from a police officer who confirmed personal hand delivery of the payment order in the evening and recognized his signature on the service record. It held that house arrest with electronic monitoring does not trigger Art. 60 SchKG, because the debtor remains able to make inquiries and appoint a representative. It also ruled that the evening service prohibition of Art. 56 no. 1 SchKG does not apply to service by a police officer or municipal official. The complaint was therefore dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 60 LEF; service of a payment order to a debtor under house arrest; scope of the duty to appoint a representative. The protective mechanism of Art. 60 LEF applies only where the execution of a deprivation of liberty genuinely prevents the debtor from exercising the right to be heard. Home detention with electronic monitoring does not, as a rule, amount to such detention, since the debtor remains able to obtain information and appoint a representative. Further, the time restriction of Art. 56 no. 1 LEF does not apply to service effected by a communal officer or a police officer (consid. relating to validity of service).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00055

Data decisione, Autorità: 01.06.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00055

Lugano 1° giugno 2001 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio la notifica del precetto esecutivo n__________ del 4 gennaio 2001, avvenuta su domanda di

__________,

richiamata l’ordinanza presidenziale 20 marzo 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 3 aprile 2001 dell’UE di Lugano nonché lo scritto 26 aprile 2001 del ricorrente,

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che, nell’atto di ricorso, __________ pretende di aver avuto conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo n. __________ solo il 9 marzo 2001, quando si è recato presso l’ufficio di esecuzione di __________ per ottenere spiegazioni sull’avviso di pignoramento notificatogli in base al predetto precetto;

che il ricorrente, nello stesso atto, afferma di essere stato detenuto presso il Penitenziario della Stampa il 9 gennaio 2001, data di notifica figurante sul precetto esecutivo;

che nel suo scritto 26 aprile 2001, __________ ha poi precisato essere stato, il 9 gennaio 2001, agli arresti domiciliari;

che l’agente della polizia cantonale __________, sentito quale testimone, ha confermato di avere, il 9 gennaio 2001, consegnato il precetto esecutivo in mano del ricorrente, tra le ore 21.00 e 22.00, nel corridoio antistante al suo appartamento di __________

che lo stesso agente ha inoltre riconosciuto di avere apposto la firma che figura sul precetto esecutivo, alla voce “notifica”;

che, ora, non vi sono motivi per mettere in dubbio la deposizione dell’agente __________, che è precisa e corrisponde ai documenti agli atti;

che, giusta l’art. 60 LEF, se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene, a meno che la nomina del medesimo non spetti per legge all’autorità tutelare, l’esecuzione rimanendo sospesa durante questo termine;

che, secondo Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 9 ad art. 60), nell’applicare l’art. 60 LEF il modo di esecuzione del provvedimento di restrizione della libertà personale deve tuttavia essere preso in considerazione;

che in particolare le pene privative di libertà per giornate separate, sotto forma di semi-detenzione o sotto forma di lavoro d’interesse generale possono non costituire una “detenzione” ai sensi dell’art. 60 LEF, quando esse non restringono la libertà personale dell’escusso al punto che lo stesso sia impedito nell’esercizio del diritto di essere sentito (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 9 e 10 ad art. 60);

che tale opinione, conforme alla ratio legis della norma, va condivisa;

che la detenzione sotto forma di arresti domiciliari, che consiste nel sottoporre il condannato a piede libero, durante il suo tempo libero e di riposo, ad una sorveglianza elettronica (cfr. art. 3 Regolamento sull’esecuzione di pene di breve durata nella forma degli arresti domiciliari, RL 4.2.1.1.8) assicurata con la fissazione alla caviglia di un braccialetto elettronico (electronic monitoring, cfr. scritto 16 novembre 2000 prodotta dal ricorrente), non costituisce una restrizione della libertà di movimento tale da imporre, ai sensi dell’art. 60 LEF, la fissazione all’escusso di un termine per scegliersi un rappresentante abilitato a ricevere il precetto esecutivo al suo posto;

che, infatti, l’escusso sottoposto agli arresti domiciliari risulta in grado di effettuare tutti gli accertamenti, a casa o per telefono, necessari alla decisione se interporre opposizione o no;

che l’escusso, nella stessa ipotesi, risulta in particolare in grado, se del caso, di scegliersi in modo autonomo un rappresentante;

che la notifica del precetto esecutivo n. __________ appare di conseguenza valida, rilevato che il divieto della notifica dopo le ore 20.00 di cui all’art. 56 n. 1 LEF non torna applicabile alle notifiche effettuate da un funzionario comunale o da un agente di polizia (DTF 40 III 270; 42 III 424; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 56);

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

Richiamati l’art. 17, 56 e 60 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 15 gennaio 2001 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano e al Betreibungsamt Baar

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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