AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00008
Data decisione, Autorità:
04.04.2001, CEF
Incarti n.
15.2001.00008
15.2001.00009
15.2001.00056
15.2001.00057
RINVIO TF
Lugano
4 aprile 2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 4 dicembre 2000 (inc.
15.2001.56/57, ex inc. 15.2000.183/184) e 8 gennaio 2001 (inc. 15.2001.8/9) di
rappr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’ordine verbale
dato alla ricorrente di informare l’UE su eventuali averi presso di essa della
società
rappr. dallo Studio legale __________
rispettivamente
di
rappr. dall’avv. __________
nell’ambito
delle procedure n. __________, risp. __________, inoltrate con “avvisi di
pignoramento” 24 novembre 2000, su ordine del Pretore di Lugano, Sezione 4,
emanati nelle procedure di exequatur di sentenze estere a richiesta di
__________, e
entrambe rappresentate dall’avv. __________
nonché
avverso i “completamenti di pignoramento provvisorio” del 28 dicembre 2000 e 2
gennaio 2001 ordinati nelle medesime procedure, in esecuzione del decreto 22
dicembre 2000 di estensione dei provvedimenti conservativi emanato dallo stesso
Pretore,
vista la
sentenza 28 febbraio 2001 (STF 7B.14 e 15/2001) della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che annulla la decisione 23
dicembre 2000 di questa Camera sui ricorsi 4 dicembre 2000 di Banca A (inc.
15.2000.183/184, ora 15.2001.56/57),
ritenuto
in fatto:
A.
Ad istanze 26 ottobre 2000 delle società
__________ ____ e __________ il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con
decreti 23 novembre 2000 (CN.2000., risp. CN.2000.), ha riconosciuto e
dichiarato esecutive, limitatamente a fr. 5'000'000.-- nel primo caso ed a fr.
10'000'000.-- nel secondo, quattro sentenze contumaciali della High Court of
Justice di Londra pronunciate contro __________ il 21 ottobre ed il 7 dicembre
1999, risp. contro __________ il 10 dicembre 1998 ed il 17 marzo 1999, ordinando
nello stesso tempo, quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 della
Convenzione di Lugano (in seguito: CL), il “pignoramento provvisorio” di tutti
i beni mobili ed immobili dei debitori, in particolare di tutti gli averi
bancari presso quattro istituti bancari con sede a __________ tra i quali la
ricorrente, __________ Il Pretore ha inoltre fissato un certo numero di regole
sull’esecuzione di questi “pignoramenti provvisori”, tra cui l’inapplicabilità
degli art. 56 ss., 106-111 e 113-115 LEF, l’esclusione dell’avviso alla debitrice
giusta l’art. 90 LEF, l’applicabilità per analogia degli art. 91 a 105 nonché
112 LEF, le condizioni di decadenza del “pignoramento provvisorio”, in
particolare nei casi in cui gli istanti non avviassero la procedura esecutiva o
non la facessero proseguire nei termini fissati dal giudice.
B. In base a due
“avvisi di pignoramento” del 24 novembre 2000 (doc. B), non comunicati ai
debitori, l’UE di Lugano ha provveduto, lo stesso giorno, al “pignoramento
provvisorio” dell’asserito credito di __________ risp. di __________ contro
__________ allestendo i relativi “verbali di pignoramento provvisorio quale
provvedimento conservativo ex art. 39 ConvLug”. La ricorrente ha preso atto dei
provvedimenti, riservandosi di decidere in un secondo tempo quale informazione
dare all’ufficio su eventuali beni di cui i debitori risultino titolari (cfr.
doc. C). __________ ha poi, il 29 novembre 2000 (cfr. doc. D), confermato all’UE
di Lugano di avere bloccato eventuali averi intestati a __________., risp.
__________ a concorrenza, in ogni caso, del credito di fr. 5'000'000.--, ritenendo
tuttavia, in analogia con la giurisprudenza in materia di sequestro (DTF 125
III 391 ss.), di essere tenuta a dare informazioni sull’esito del pignoramento
solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, rispettivamente
dopo decisione definitiva sull’eventuale opposizione, in altre parole soltanto
quando la relativa decisione sull’exequatur fosse divenuta definitiva.
C. Con ricorsi 4 dicembre 2000, __________ ha chiesto
l’annullamento dell’ordine di informazione impartito dall’UE di Lugano il 24
novembre 2000, formulato con la comminatoria di cui all’art. 324 n. 5 CP,
nonché la constatazione che l’obbligo d’informazione circa l’esito del
“pignoramento provvisorio” è dato soltanto allo spirare del termine di opposizione
ex art. 36 CL, risp. a decisione definitiva sull’eventuale opposizione nella
procedura di exequatur. In sostanza, la ricorrente ha argomentato che i
provvedimenti adottati dall’UE di Lugano sono più vicini ad un sequestro che ad
un pignoramento provvisorio, di modo che andrebbe applicata per analogia la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 III 391 ss.) relativa al
primo tipo di provvedimento, secondo la quale l’obbligo d’informazione delle
banche, di cui all’art. 91 cpv. 4 LEF, per rinvio analogico dell’art. 275 LEF,
nasce soltanto una volta spirato il termine di opposizione al sequestro ex art.
278 LEF, risp. una volta cresciuta in giudicato la decisione su un’eventuale
opposizione. La ricorrente richiama inoltre la dottrina, qualificata di
maggioritaria, che privilegia la soluzione del sequestro quale provvedimento
cautelare più opportuno ai sensi dell’art. 39 CL. Anche il Tribunale federale,
in una sentenza recente (cfr. DTF 126 III 442), quand’anche non abbia
ritenuto arbitraria la soluzione del pignoramento provvisorio, ha precisato che
nessuno dei due tipi di provvedimenti può essere adottato senza notevoli
adattamenti.
D. Con sentenza
23 dicembre 2000, questa Camera, dopo aver congiunto le due procedure
ricorsuali (inc. 15.2000.00183/184, ora 15.2001.56/57), le ha dichiarate irricevibili,
a motivo che, secondo l’art. 513b cpv. 2 CPC, i provvedimenti cautelari ex art.
39 della Convenzione di Lugano vanno adottati dal Pretore secondo la procedura
degli art. 376 ss. CPC; il ricorso all’ufficio di esecuzione appariva quindi
fondato sul diritto di procedura civile cantonale, di modo che questa Camera ha
ritenuto di non essere competente per verificare la regolarità dei
provvedimenti ordinati dal Pretore. La scelta del legislatore ticinese non appariva
d’altronde contraria al diritto federale, avendo il Tribunale federale ritenuto
non arbitrario il rinvio alle norme cantonali sui provvedimenti cautelari (cfr.
DTF 126 III 444, cons. 5 i.f.).
E. Con sentenza
28 febbraio 2001, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha annullato la decisione cantonale e ritornato gli atti a questa
Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi. L’autorità superiore ha
rimproverato all’autorità di vigilanza cantonale di aver misconosciuto che il
Pretore aveva espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una
misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale. Ora, in presenza
di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo
ai sensi dell’art. 39 CL, la posizione dell’ufficio incaricato di eseguirlo è
da assimilare a quella che gli compete nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro
ai sensi dell’art. 275 LEF. L’autorità di vigilanza cantonale è quindi da ritenere
competente per controllare l’operato degli organi di esecuzione per quanto
concerne le questioni di diritto esecutivo disciplinate esclusivamente dalla
LEF, in particolare quella relativa al momento in cui sorge l’obbligo
d’informazione della banca, terza detentrice dei beni pignorati (citata la DTF
125 III 391).
F. Ad istanze
19 dicembre 2000 delle stesse creditrici, il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 4, con decreti 22 dicembre 2000 (inc. CN.2000., risp. CN.2000.),
ha riconosciuto e dichiarato esecutive le succitate decisioni della High Court of
Justice di Londra per un importo addizionale di fr. 15'000'000.-- nei confronti
di __________ risp. di fr. 10'000'000.-- contro __________ e ordinato, quali
provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, l’estensione dei pignoramenti
provvisori già in atto fino ad un importo complessivo di fr. 20'000'000.-- in
entrambi i casi.
Mediante decisioni
del 28 dicembre 2000 (rettificata il 2 gennaio 2001 per quanto concerne
__________ l’UE di Lugano, in esecuzione dei predetti decreti, ha ordinato a
__________ l’estensione dei blocchi già operati precedentemente sulle relazioni
bancarie dei debitori. Con atto separato 28 dicembre 2000, l’UE di Lugano ha
precisato alla ricorrente che tra i beni pignorati vi era pure il conto n. __________
intestato allo studio legale __________, limitatamente alla quota di pertinenza
di __________ concludendo: “Siamo in attesa di ricevere dall’interessato tutta
la documentazione disponibile necessaria per poter stabilire quale sia l’entità
della quota di sua spettanza di tale specifica relazione bancaria. Nel
frattempo la stessa deve essere interamente bloccata”. La banca ha sottoscritto
di aver preso nota del contenuto delle diffide.
G. Con ricorsi
dell’8 gennaio 2001, __________ impugna questi ultimi due provvedimenti,
aggravandosi segnatamente “contro l’ordine di informare immediatamente su tutti
gli eventuali averi presso __________ ed oggetto del provvedimento”.
Mediante decreti
15 gennaio 2001 (inc. 15.2001.8/9), il Presidente di questa Camera ha concesso
effetto sospensivo, vietando all’UE di Lugano di procedere ad atti e misure esecutive
che non fossero esplicitamente ordinati da un’autorità giudiziaria competente
per decidere provvedimenti cautelari di diritto cantonale, e sospeso la
trattazione dei ricorsi fino ad emanazione della decisione del Tribunale
federale sul ricorso inerente alla decisione cantonale 23 dicembre 2000 (inc.
15.2000.183/184).
Considerando
in diritto:
-
I ricorsi 4 dicembre 2000 e 8 gennaio 2001 di __________ sono
tutti diretti contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito di procedure
parallele promosse dagli stessi creditori. I gravami si basano sul medesimo
complesso di fatti, pongono la stessa questione di diritto e sono motivati allo
stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di
cui agli inc. 15.2001.8, 15.2001.9, 15.2001.56 e 15.2001.57. Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Per costante
giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento
di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo
– e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Cometta, op. cit., n. 2.4 ad art.
7, p. 115-116, con rif.).
2.1. Viste le
osservazioni 5 dicembre 2000 dell’UE di Lugano (inc. 15.2000.183/184) che ha
dichiarato di non aver intimato a __________ alcuna comminatoria ai sensi
dell’art. 324 n. 5 CP, le conclusioni ricorsuali tendenti all’annullamento di
tali provvedimenti vanno considerate come evase.
2.2. L’UE di
Lugano non ha invece rinunciato ad esigere che la ricorrente fornisca
immediatamente informazioni sull’esito del “pignoramento provvisorio”. I
ricorsi in esame, in questa misura, non sono pertanto privi di oggetto. Questo
vale anche per le decisioni relative all’estensione dei “pignoramenti
provvisori” (inc. 15.2001.8/9), seppure esse non esigono esplicitamente
un’informazione immediata sui beni bloccati. Dati i dubbi sulla portata del
“pignoramento provvisorio” ordinato dal Pretore nonché l’assenza di indicazioni
sulla questione in esame nei decreti pretorili, vi è infatti un interesse
pratico per la banca ad ottenere una decisione univoca sull’estensione dei
propri doveri.
-
Questa
Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio
dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Con la predetta sentenza 28 febbraio 2001, la Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha statuito la competenza
di questa Camera per esaminare l’esecuzione da parte dell’UE di Lugano del
“pignoramento provvisorio” ordinato dal Pretore.
-
L’autorità
superiore sembra quindi ritenere che, malgrado il testo chiaro dell’art. 513b
cpv. 2 CPC, il Pretore adito da una richiesta di exequatur senza preventiva
esecuzione LEF possa, nell’ambito di una procedura retta dal diritto cantonale,
ordinare provvedimenti cautelari ex art. 39 CL fondati, con i necessari adattamenti
richiesti da quest’ultima norma, su misure regolate dal diritto esecutivo
federale. Infatti, non si spiega altrimenti la competenza riconosciuta a questa
Camera (in particolare essa non sarebbe data se il Pretore, ciò che non è il
caso nella fattispecie [cfr. cons. 4a dei decreti 23 novembre 2000)], avesse applicato
il diritto federale quale diritto suppletorio in base all’art. 513b CPC). Tuttavia,
la disposizione dell’art. 513b cpv. 2 CPC non viene – purtroppo – esplicitamente
dichiarata contraria al diritto federale o/e internazionale. Anzi, lasciando
nuovamente aperta (cfr. cons. 3c, p. 5) la questione dell’ammissibilità di misure
provvisionali cantonali per garantire pretese pecuniarie nell’ambito
dell’applicazione della Convenzione di Lugano, malgrado la critica di Yves Donzallaz (L’application de l’art. 39 CB/CL en
Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène [ATF 126 III 438], in:
SJZ 2001, 49 ss.), il Tribunale federale pare ritenere possibile la coesistenza
di misure esecutive di diversi tipo e fondamento, ciò che potrebbe comportare
l’incongrua conseguenza dello sviluppo di pratiche divergenti all’interno dello
stesso cantone.
-
Sul tipo di
provvedimenti conservativi ex art. 39 CL ammissibili, il Tribunale federale
(cfr. cons. 3c, p. 5-6) ribadisce che nessuno degli istituti previsti dalla LEF
può essere ripreso senza adattamenti, riferendosi alla sentenza pubblicata in DTF
126 III 438, cons. 4. Una certa preferenza dell’autorità superiore a favore
della misura del sequestro sembra poter essere dedotta dal fatto che essa ritiene,
malgrado la terminologia usata dal Pretore, che la posizione dell’ufficio
incaricato di eseguire il provvedimento ordinato dal Pretore sia “assimilabile
a quella che gli compete nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro ai sensi
dell’art. 275 LEF”. In particolare, la questione relativa al momento in cui
sorge l’obbligo d’informazione della banca, terza detentrice dei beni
pignorati, sembra dover essere risolta come in materia di sequestro (cfr. cons.
3c i.f., p. 7, che rinvia a DTF 125 III 391).
5.1. Senza dirlo
esplicitamente, il Tribunale federale sembra quindi ritenere, alla stregua di Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II,
Berna 1997, n. 4188 ss.; SJZ 2001, 49), che, quale misura esecutiva di diritto
federale, solo un sequestro sui generis sia compatibile con l’art. 39 CL. Non
sono tuttavia indicate quali sono le modifiche indispensabili per ossequiare il
diritto convenzionale, in particolare se per rispettare il cosiddetto “effet
utile” della Convenzione di Lugano, come lo sostiene Donzallaz (op. cit., n. 4120 ss.; SJZ 2001, 50), la
misura conforme all’art. 39 CB/CL presuppone una richiesta che non deve essere
motivata quo all’urgenza, costituisce un diritto incondizionato che non deve
essere reso verosimile né convalidato e nemmeno sottoposto alla prestazione di
una garanzia, e deve rispettare l’effetto sorpresa senza giungere ad una
decisione definitiva.
5.2. Come già
ricordato, il Tribunale federale non pare ritenere che l’art. 39 CL imponga una
deroga alla regola posta dalla giurisprudenza federale secondo la quale le
banche non sono obbligate ad informare l’ufficio sui beni sequestrati prima
della fine della procedura di opposizione al sequestro (cfr. DTF 125 III
391). A dire il vero, tale giurisprudenza non è direttamente applicabile, in
quanto non vi è spazio nel sistema della Convenzione di Lugano per una
procedura di opposizione al sequestro del tipo di quella prevista all’art. 278
LEF. Infatti, la decisione che accorda l’esecuzione implica già in sé
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione (art.
39 cpv. 2 CL), senza che sia necessario rendere verosimili l’esistenza del
credito, la causa del sequestro e l’appartenenza al debitore dei beni
sequestrati, come invece richiesto dall’art. 272 cpv. 1 LEF (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4123-4124 e
4128, con rif.; cfr. però, quanto all’ultima condizione citata: n. 4149). Una
procedura di riesame di questi presupposti, del tipo di quella prevista
all’art. 278 LEF, è quindi ovviamente inutile. D’altra parte, l’art. 36 cpv. 1
CL prevede esplicitamente ed imperativamente un ricorso (e non un riesame)
contro la decisione sull’exequatur, il quale è pure considerato come l’unico
rimedio a disposizione per contestare la decisione che ordina un provvedimento
conservativo (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 4151 ss., con rif., nonché n. 4155 i.f. e 4156; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 4 cpv. 2 ad art. 39).
5.3. Ci
si può però chiedere, come lo sostiene la ricorrente, se la giurisprudenza
federale sul dovere d’informazione delle banche in materia di sequestro sia da
applicare per analogia, nel senso che le banche non sarebbero tenute ad informare
l’ufficio di esecuzione sull’esito del sequestro prima della crescita in giudicato
della sentenza di exequatur, ossia solo dopo la scadenza del termine di ricorso
(in casu di un mese) fissato all’art. 36 CL, rispettivamente una volta cresciuta
in giudicato la decisione su ricorso.
a) Trattandosi
di una questione esecutiva, in quanto relativa al modo di attuare l’ordine
cautelativo del Pretore, la competenza di questa Camera appare data. Va risolta
in base al diritto nazionale, e meglio, in casu, in base al diritto esecutivo
federale (applicabilità degli art. 91 cpv. 4 e 275 LEF), visto il principio incontestato
secondo il quale le misure destinate ad assicurare l’efficacia della decisione
di exequatur sono questioni di diritto interno dello Stato richiesto (cfr. DTF
126 III 438, cons. 3, con rif.; Donzallaz,
SJZ 2001, 50).
b) Dal punto di
vista del dovere di informazione delle banche, il provvedimento ordinato dal
Pretore appare più simile ad un sequestro stricto sensu che ad un autentico
pignoramento provvisorio.
aa) Infatti, come
il sequestro, il decreto pretorile sul quale si fonda il provvedimento
impugnato è stato emanato nell’ambito di una procedura unilaterale destinata a
provocare un effetto di sorpresa, quindi senza che i debitori siano stati
sentiti, mentre il pignoramento provvisorio giusta l’art. 83 cpv. 1 LEF viene
eseguito sulla base di una decisione (rigetto provvisorio dell’esecuzione ex
art. 82 LEF) resa in una procedura contraddittoria. Orbene, il carattere unilaterale
della procedura di sequestro è appunto uno degli argomenti invocato dal
Tribunale federale per riportare il dovere d’informazione delle banche alla
fine della procedura di opposizione (cfr. DTF 125 III 396 cons. 2d cc).
Questo motivo acquisisce del resto particolare rilevanza nei casi in cui, come
nella fattispecie in esame, il creditore si fonda su una sentenza contumaciale.
bb) D’altra parte,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 III 36 ss.,
con rif.), il procedente non può chiedere un pignoramento provvisorio producendo
una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF,
emanata dal giudice di prima istanza e non cresciuta in giudicato, e nemmeno in
forza di una sentenza di primo grado che concede il rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF. Il decreto pretorile sull’exequatur, non
cresciuto in giudicato, non appare quindi tale da poter giustificare un vero
pignoramento provvisorio, fondante un dovere immediato di informazione da parte
dei terzi (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF).
Certo, la
giurisprudenza federale è criticata in dottrina (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 85 ss. ad art. 84; nota in JdT
1998 II 57 ss.; Charles Jaques,
Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de
créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 5 ad n. 1197; cfr. già: Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. ed., Zurigo 1911, n. 2 ad art. 83).
Viene segnatamente rimproverato al Tribunale federale di non essersi accorto
che il Consiglio federale, probabilmente per inavvertenza, non ha ripreso nel
progetto di LEF definitivo del 7 dicembre 1888, un articolo 108 adottato
dall’Assemblea federale il 29 giugno 1888, che permetteva all’escutente in
possesso di una sentenza esecutiva, una transazione o un riconoscimento di
debito giudiziali, quindi ad un titolo di rigetto definitivo (cfr. art. 80
LEF), di chiedere il pignoramento provvisorio nonostante l’opposizione dell’escusso
(il testo di questa disposizione era il seguente: “1 Le créancier qui fonde sa prétention sur
un jugement exécutoire, une transaction ou une reconnaissance de dette passées
en justice peut exiger qu’il soit procédé provisoirement à la saisie, nonobstant
opposition, à moins que le débiteur ne fournisse, en mains du préposé, des
sûretés équivalentes. – 2 En cas d’opposition, la vente des objets
saisis est suspendue et n’intervient qu’après que le juge compétent a prononcé
la mainlevée de l’opposition. Lorsque le débiteur en fait la demande, le
préposé assigne au saisissant un bref délai pour demander la mainlevée de
l’opposition; si ce délai n’est pas observé ou si le juge admet l’opposition
comme fondée, la saisie tombe et les sûretés qui auraient été fournies sont
restituées”, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 70 ad art. 30a). Siffatta norma
permetteva quindi addirittura all’escutente in possesso di un titolo di rigetto
definitivo di chiedere provvedimenti cautelari (pignoramento provvisorio o
inventario cautelare) già con la domanda di esecuzione, un’eventuale opposizione
dell’escusso avendo per effetto la sospensione della realizzazione dei diritti
patrimoniali pignorati fino all’emanazione della sentenza sull’istanza di rigetto
definitivo. Ristabilendo tale norma per via giurisprudenziale, si eliminerebbe
l’inutile doppione della procedura cantonale separata di exequatur per le pretese
pecuniarie, e verrebbero parificate le decisioni estere sottoposte alla Convenzione
di Lugano con le decisioni indigene. Il dovere d’informazione immediato dei
terzi ex art. 91 cpv. 4 LEF che sarebbe una della conseguenze di siffatta tesi
potrebbe essere giustificato, rispetto alle norme vigenti in materia di
sequestro (DTF 125 III 391 ss.), dal fatto che nell’ipotesi dell’exequatur
l’escutente, risp. il creditore, è comunque in possesso di una sentenza che attesta
il diritto che fa valere.
Il rifiuto del
legislatore, nell’ambito della revisione della LEF entrata in vigore nel 1997,
di adottare una delle proposte del gruppo di esperti incaricati di esaminare la
necessità di adattare il progetto di revisione della LEF alla CL (cfr. Rep. 1992, p. 169 ss. ad 2.3.,
risp. 2.4, e p. 200), tendente all’introduzione di una nuova causa di
sequestro, risp., per una minoranza dei periti, di una nuova specie di pignoramento
provvisorio, a favore dei creditori in possesso di un titolo dichiarato
esecutivo in prima istanza, sembra tuttavia aver consolidato la giurisprudenza
attuale del Tribunale federale nonché un uso ora più che centenario.
cc) Infine, va
sottolineato come il riporto dell’obbligo d’informazione delle banche dopo la
crescita in giudicato del decreto concedente l’exequatur non appare contrario
alla ratio legis dell’art. 39 CL, poiché la notifica del decreto pretorile alla
banca ha comunque per effetto di imporle il blocco effettivo – sebbene
provvisorio – degli averi del debitore, con la comminatoria di essere tenuta responsabile
per il danno conseguente all’inosservanza della diffida (cfr. DTF 125
III 397, cons. 2e). Un’esecuzione effettiva e definitiva della sentenza da
delibare non può d’altronde intervenire prima della fine della procedura di
exequatur (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 4142).
- I ricorsi,
in quanto ricevibili, sono quindi da accogliere.
Sulle tasse occorre
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
- Alla stregua
delle decisioni su ricorso contro l’esecuzione di un decreto di sequestro
“ordinario”, la presente sentenza va notificata anche ai debitori, considerato
comunque che i decreti del Pretore sono già stati notificati ai debitori, come
ordinato da questo magistrato. D’altronde, il decreto di sequestro, a piè del
quale è stato constatato il rifiuto della banca di fornire informazioni a
questo stadio della procedura, deve essere notificato al debitore (cfr. art.
276 cpv. 2 LEF per analogia; DTF 125 III 395, cons 2c cc).
Richiamati gli art. 17, 80, 82, 83, 91, 275, 276, 278 LEF, 36, 39 CL
e 513b CPC,
pronuncia:
- Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________, di cui all’inc. 15.2001.56
(ex 15.2000.183), in quanto ricevibile, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, __________ non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di
esecuzione di Lugano sull’esito del “pignoramento provvisorio” n. ____10 del 24
novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza
dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo pignorato, le sentenze 21 ottobre
e 7 dicembre 1999 della _________, di Londra pronunciate contro __________
- Il ricorso 4
dicembre 2000 di __________ di cui all’inc. 15.2001.57 (ex 15.2000.184), in
quanto ricevibile, è accolto.
2.1. Di
conseguenza, __________ non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di
esecuzione di Lugano sull’esito del “pignoramento provvisorio” n. _____09 del
24 novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza
dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo pignorato, le sentenze 10 dicembre
1998 e 17 marzo 1999 della __________, di Londra pronunciate contro __________
- Il ricorso 8
gennaio 2001 di __________ di cui all’inc. 15.2001.8 è accolto.
3.1. Di
conseguenza, Banca A non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di esecuzione
di Lugano sull’esito del completamento di “pignoramento provvisorio” n. ____10
del 2 gennaio 2001 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza
dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo supplementare pignorato, le
sentenze 21 ottobre e 7 dicembre 1999 della ______________, di Londra
pronunciate contro __________
- Il ricorso 8 gennaio 2001 di __________ di cui all’inc.
15.2001.9 è accolto.
4.1. Di
conseguenza, __________ non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di
esecuzione di Lugano sull’esito del completamento di “pignoramento provvisorio”
n. _____09 del 28 dicembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato
una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo supplementare
pignorato, le sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della ___________, di
Londra pronunciate contro __________
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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