AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.87
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00087
Lugano
8 settembre
2000
LG/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 2000 di
rappr.
da: avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio nel sequestro n. __________ – e meglio contro
l’avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF promossa da
rappr. da
Studio legale __________
contro
rappr. da: avv. __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 3 luglio 2000,
con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo
viste le osservazioni:
10 luglio 2000
14 luglio 2000 dell’UEF
di Mendrisio,
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di sequestro 24 febbraio 2000 il Pretore di Mendrisio-Sud ha ordinato
il sequestro __________, di tutti i valori patrimoniali pertoccanti
economicamente a __________, fino a concorrenza di un credito dell'ing.
__________ di CHF 1'630'243.-- oltre interessi del 5% a partire dal 20 dicembre
1999.
B. L'UEF di
Mendrisio ha eseguito il sequestro nel pomeriggio del 24 febbraio 2000,
verbalizzando la dichiarazione della __________ di aver preso atto e conoscenza
del decreto e verbale di sequestro, nonché delle diffide ivi contenute.
C. Su domanda
d'esecuzione 15 marzo 2000 dell'ing. __________, l'UEF di Mendrisio ha
allestito una prima volta il precetto esecutivo n. __________ in data 15 marzo
2000; tentata infruttuosamente la notifica tramite le competenti autorità
italiane, l'UEF ha allestito un duplicato del PE da notificarsi tramite le
competenti autorità statunitensi, dove - a detta del creditore - essa
risiederebbe; in data 10 aprile 2000 l'avv. __________ ha comunicato di
rappresentare __________ e di essere abilitato a ricevere tutti gli atti
esecutivi a lei indirizzati; l'UEF ha allestito un secondo duplicato del PE in
data 12 aprile 2000, notificato il giorno successivo al rappresentante
dell'escussa. L'escussa ha interposto immediatamente opposizione.
D. In data 14
marzo 2000 __________ ha fatto valere il suo diritto di proprietà sugli averi intestati
a __________ presso la , sostenendo che l'escussa deterrebbe tali
beni a titolo fiduciario per conto suo. Il 23 marzo 2000 __________ ha prodotto
all'UEF copia di uno scritto datato 6 marzo 2000 con cui il creditore
procedente () confermerebbe l'esclusiva proprietà del padre
__________ sul conto sequestrato.
E. In data 8
giugno 2000 l'UEF ha notificato la pretesa __________, impartendo un termine di
10 giorni per contestare questa pretesa.
F. Il 13
giugno 2000 __________ ha contestato la pretesa di __________.
G. Il 16
giugno 2000 l'UEF ha avvisato __________ che __________ aveva contestato il suo
diritto di proprietà sul conto sequestrato, impartendogli al contempo un
termine di 20 giorni ex art. 107 LEF per promuovere un'azione in accertamento.
H. Con ricorso
28 giugno 2000, __________ conferma la proprietà degli averi depositati sul
conto presso la __________ intestato a nome della nipote __________, rilevando
inoltre che pure il figlio __________ sarebbe a conoscenza di tale circostanza,
così come risulterebbe dalla lettera 6 marzo 2000 (doc. H) scritta - a suo dire
- da __________. In conclusione chiede l'annullamento dell'avviso e
assegnazione di termine del 16 giugno 2000.
I. Con
osservazioni 10 luglio 2000, __________ eccepisce di falso la lettera 6 marzo
2000, rilevando che la firma apposta in calce allo scritto differisce
sensibilmente dalle altre firme agli atti di __________. In conclusione chiede
la reiezione del ricorso.
J. Con
osservazioni 14 luglio 2000 l'UEF di Mendrisio conferma il proprio operato e
chiede la reiezione del ricorso.
K. Citate le
parti all'udienza di discussione del 6 settembre 2000, __________ – pur
riconoscendo che la firma in calce al doc. H non è la firma dell’__________ –
ha dichiarato di voler continuare a servirsi di tale documento, poiché gli
sarebbe stato consegnato brevi manu dal figlio. Quest’ultimo ha persistito
nella sua eccezione, apponendo in calce al verbale due firme identiche, ma
dissimili da quella sul doc. H.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente,
codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio
1991, FF 1991 III 61), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto
di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e
quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve
impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in
giudizio.
-
Se
il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio
assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in
possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che
deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro
il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso
degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo
effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche
Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso
occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata
l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le
autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione
fattuale è conforme al diritto o non (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di
diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e
certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF
71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a
questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto,
se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n°
33).
-
Determinante
ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la
dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in
proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali,
vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti,
segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è
esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di
applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata
sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della
dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto
di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni
questione di merito.
-
a) In casu
occorre rilevare che __________ sostiene che a torto gli sarebbe stato
impartito un termine di 20 giorni – in virtù dell’art. 107 cpv. 5 LEF - per
promuovere un’azione di accertamento del suo diritto, poiché il presunto
creditore, __________, ha confermato con il doc. H di essere a conoscenza della
titolarità degli averi sequestrati.
b) In seguito agli accertamenti ordinati da questa Camera e dalle ammissione
dello stesso , è stato appurato che il doc. H non è stato firmato dall’,
il quale ne contesta pure la paternità intellettuale. L’eccezione di falso di
quest’ultimo va pertanto accolta e del documento in questione non se ne terrà
conto.
c) Dagli atti, risulta tuttavia che i fondi sequestrati presso la __________
sul conto __________ (intestato a ; cfr. doc. I) provengono
dall’estinzione da parte di __________ del conto __________ “ ”, il
cui intestatario era __________ (doc. L); su entrambi i conti __________ aveva
procura individuale illimitata. Con tutta evidenza questi documenti non
forniscono la prova apodittica della titolarità di questi averi, ma permettono di
affermare con un alto grado di verosimiglianza che __________ non è un semplice
procuratore, bensì proprio l’avente diritto economico, che appare in tutta la
vicenda come il vero dominus titolare della relazione bancaria.
Alla luce di tali circostanze, ritenuto che l’Ufficio non ha l’autorità di
spingersi oltre la soglia della verosimiglianza, esso avrebbe dovuto
riconoscere il maggior fondamento della pretesa del terzo contestante
() rispetto a quella della debitrice (); di conseguenza
avrebbe dovuto impartire al creditore – in virtù dell’art. 108 cpv. 2 LEF - un
termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione della pretesa del
terzo.
-
Analoga
soluzione si ottiene limitandosi alle dichiarazioni della debitrice, così come
rilevato al cons. 3. Infatti il patrocinatore di __________, difensore pure di
__________, ha comunicato a nome della debitrice che essa “è intestataria a
titolo meramente fiduciario dei beni”, e a nome del terzo contestante che i
beni sequestrati gli appartengono (doc. D). Determinante ai fini del presente
giudizio appare dunque la dichiarazione della debitrice, che conferma la
maggior fondatezza del diritto del terzo contestante.
Anche per questo motivo, l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto applicare l’art. 108
cpv. 2 LEF.
-
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e l’avviso e assegnazione di termine ex art.
107 LEF del 16 giugno 2000 dell’UEF di Mendrisio è annullato; quest’ultimo si
determinerà pertanto ai sensi dei precedenti considerandi.
-
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss LEF, art. 61 e
62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2000 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato l’avviso e assegnazione di termine 16 giugno 2000
dell’UEF di Mendrisio.
1.2. L’UEF
di Mendrisio si determinerà ai sensi dei cons. 4 e 6.
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster