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Numero d'incarto:
15.2000.74
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00074
Lugano
4 luglio 2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 giugno 2000 di
contro l'operato dell'Ufficio esecuzione di Lugano
e del Pretore del Distretto di Lugano
in materia di sequestro;
ritenuto
in fatto
A. Con
atto 5 giugno 2000 __________ ha formulato "ricorso ai sensi degli art. 17
cpv. 3 (sub. 5 cpv. 1 e 4, 6, 18 cpv. 2) LEF contro l'illecito operato
dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e del Pretore del Distretto
di Lugano, avvocato __________, e la riabilitazione della reputazione del
ricorrente ai sensi degli art. 28 ss. CC" (cfr. ricorso p. 1), chiedendo
in sostanza che (cfr. ricorso p. 5-6):
-
il danno materialmente subito dal ricorrente in connessione con il
decreto di sequestro ordinato dal Pretore del Distretto di Lugano il 22 marzo
1991 venga stabilito e la rifusione versata a__________ sul conto intestato al
ricorrente;
-
sia accertato esservi stato abuso di potere ex art. 312 CP nei suoi
confronti;
-
accertata l'illiceità del decreto pretorile di sequestro e la conseguente
lesione della reputazione del ricorrente, che continua a produrre effetti
molesti, si proceda ex art. 28 ss. CC con pubblicazione sul FUSC "per
salvaguardare l'integrità del ricorrente".
B. Con atto 6 giugno 2000 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha reso
noto che la procedura esecutiva connessa al sequestro è iniziata nel 1991 e si
è conclusa nel 1997.
Considerando
in diritto
- Per
l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta
all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato,
in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per
l'autorità di vigilanza). L'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la
motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR).
a) Le
domande del ricorso devono sempre riferirsi all'oggetto della contestazione ed
essere topiche, ossia organiche al tema della disputa. Solo i punti rilevanti
per il giudizio impugnato possono di massima essere vagliati dall'Autorità
cantonale di vigilanza in sede di ricorso (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 4.1.a-b all'art. 7, p. 129). L'impugnazione che non
contiene domande esplicite e che non consente di determinarne con precisione le
conclusioni nemmeno in via di interpretazione può essere d'acchito dichiarata
irricevibile o respinta dall'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione
dell'art. 9 cpv. 2 LPR (CEF 8 settembre 1999 in re A. SA c. F.-C. cons. 1; Cometta,
op. cit., n. 2.2.a all'art. 9).
b) L'esigenza
di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR nel senso che
l'atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme
di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Non
soddisfa l'onere di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad
opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (CEF 20 aprile 1994
in re O. L. c. __________). Benché non si possa essere troppo esigenti sulla
motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla
ratio decidendi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.
197).
c) Decorso
il termine per presentare il ricorso - dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF,
ridotto a cinque in materia di esecuzione cambiaria (art. 20 LEF) - è esclusa
la possibilità per il ricorrente di motivare, ove se ne fosse scordato, o
aggiungere un'ulteriore motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei
termini di ricorso fissati dal diritto federale.
Il
gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze
legali, entro il termine di ricorso. Uno scritto complementare, presentato dopo
la scadenza di tale termine, non può più essere considerato, anche qualora esso
sia stato annunciato in una tempestiva dichiarazione di ricorso (DTF 126 III 31
cons. 1b; 114 III 5 cons. 3; 82 III 16; Markus Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs-
und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 77; Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 18).
Una
motivazione insufficiente non è un vizio emendabile ex art. 32 cpv. 4 LEF (DTF
126 III 31 s. cons. 1b; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 all'art. 32).
- Nel caso di specie, __________ si è richiamato all'art. 17 cpv. 3
LEF, che si riferisce al ricorso per denegata o ritardata giustizia, omettendo
di indicare qual è l'atto esecutivo omesso dall'organo d'esecuzione forzata.
Ne
consegue l'irrimediabile carenza formale del ricorso irrito, siccome mancante
delle domande e della motivazione, non più emendabile per il decorso del
termine perentorio di impugnativa (dieci giorni da quello in cui il ricorrente
ebbe notizia del provvedimento, cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).
- Il
ricorrente indica poi gli art. 5 e 6 LEF, senza avvedersi che non è data la
competenza dell'Autorità cantonale di vigilanza in materia di responsabilità
ove il danno fosse cagionato illecitamente - circostanza questa ancora tutta da
dimostrare nel caso di specie - dai funzionari degli organi d'esecuzione
forzata o dalle autorità giudiziarie (art. 8 LALEF, cfr. sul tema Flavio Cometta, Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière
de poursuite pour dettes et faillite significatives pour l'activité bancaire -Thèmes
choisis, in: Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
- Les effets sur le marché suisse de la nouvelle législation fédérale, Séminaire tessinois de droit bancaire vol. 3, Vezia/Bellinzona 1998, p. 37 s. e 91-93).
-
Manifestamente
irricevibile è poi il ricorso anche quando postula interventi nei confronti del
giudice del sequestro, non soggetto a qualsivoglia sindacato ad opera
dell'Autorità cantonale di vigilanza, come pure quando chiede declaratorie
riabilitative riconducibili all'istituto della protezione della personalità
contro lesioni illecite ex art. 28 ss. CC, del tutto inconferenti in sede di
ricorso di diritto esecutivo ex art. 17 LEF. Le censure mosse al giudice del
sequestro appaiono d'acchito prive di qualsivoglia fondamento e muovono
dall'apprezzamento di terzi costitutivo di puro parlato (doc. L): la loro
evidente irrilevanza impone di prescindere dalla notifica del ricorso per
osservazioni al primo giudice, cui sarà comunque inviato per conoscenza questo
giudizio.
-
Il
ricorso, al limite del temerario, deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - il principio dell'esenzione è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 3 nonché 32 cpv. 4
LEF; 7 e 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
-
Il
ricorso 5 giugno 2000 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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