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Numero d'incarto:
15.2000.66
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00066
Lugano
17 agosto
2000 /LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9
maggio 2000 di
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________, lic.
oec. __________, e meglio contro la decisione 5
gennaio 2000,
procedura
concernente anche
viste
le osservazioni 13 giugno del lic. oec. __________
esaminati
gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
22 maggio 1999 __________ ha rivendicato un tavolo di cristallo con inserto
noce, 2 poltroncine Delta e 2 sedie in noce inventariate nel fallimento
__________ in liquidazione (di seguito: __________).
B. Il
3 febbraio 2000 il lic. oec. __________ ha ritenuto insufficienti le prove a
sostegno della rivendicazione e ha invitato __________ ad un sopralluogo,
esperito l'11 febbraio 2000. In quest'occasione la rivendicante ha rinunciato
alle sue pretese sulle sedie e sulle poltroncine, confermando però quella sul
tavolo.
C. Il
2 marzo 2000 il lic. oec. __________ ha comunicato a __________ di ritenere il
silenzio di quest'ultima quale rinuncia alla rivendicazione di tutti gli
oggetti, e di essere quindi legittimato a venderli in occasione dell'asta
prevista il 7 marzo 2000.
D. Il
7 marzo 2000 si è tenuta l'asta e tutti gli oggetti sono stati venduti. In
particolare il tavolo rivendicato da __________ è stato aggiudicato a
__________, __________.
E. L'8
marzo 2000 la ricorrente ha telefonato al lic. oec. __________ per informarsi
sui motivi della vendita del tavolo, nonostante la sua rivendicazione. È
seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, al termine del quale, il 5
maggio 2000, il lic. oec. __________ ha comunicato che "le ricerche
effettuate presso l'acquirente del tavolo ceduto al pubblico incanto del 7
marzo u.s. sono risultate, come prevedibile vane".
F. Con
ricorso 9 maggio 2000 __________ chiede in via principale che il tavolo le
venga consegnato, in via subordinata che l'amministrazione speciale del
fallimento __________ sia condannata a versarle CHF 4'612.50 (prezzo d'acquisto),
e in via ancor più subordinata che l'amministrazione speciale sia condannata a
versarle il ricavato della vendita del tavolo.
G. Con
osservazioni 13 giugno 2000 il lic. oec. __________ chiede in via principale la
reiezione del gravame e in via subordinata che l'amministrazione del fallimento
speciale __________ sia condannata a versare alla ricorrente il ricavato della
vendita del tavolo.
considerando
in diritto:
-
Giusta
l'art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF la pubblicazione da parte dell'Ufficio dei
fallimenti della dichiarazione del fallimento e del modo di liquidazione dello
stesso, indica l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che
vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei
fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese
insieme con i mezzi di prova. Le insinuazioni di credito tardive, ma anche le
rivendicazioni tardive (cfr. in particolare l'art. 45 cpv. 1 RUF), sono ammesse
fino alla chiusura del fallimento con obbligo di rifusione delle spese
supplementari a carico del terzo ritardatario (art. 251 LEF; Urs Lustenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art.
232).
-
In
virtù dell'art. 225 LEF, le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate
da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale
circostanza e della dichiarazione del fallito, nonché iscrizione di un valore
stimato (Urs Lustenberger, in: op.
cit., n. 3 ss. ad art. 225); dopo che il giudice del fallimento ha ordinato
la liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 230 LEF) o quella ordinaria
(art. 235 ss. LEF), l'amministrazione del fallimento decide se le cose
inventariate e rivendicate da un terzo gli debbano essere restituite (art. 242
cpv. 1 LEF; Marc Russenberger,
in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 35 ss. ad art. 242); se essa ritiene infondata
la pretesa del terzo, gli impartisce un termine di 20 giorni per promuovere
l'azione davanti al giudice del luogo del fallimento; se il terzo non osserva
questo termine, il diritto è perento (art. 242 cpv. 2 LEF; Marc Russenberger, in: op. cit.,
n° 41 s. ad art. 242).
-
In
virtù dei combinati art. 229 cpv. 1 e 235 cpv. 1 CO (che si rifà all'art.132a
LEF), nell'esecuzione forzata l'aggiudicatario di un oggetto mobile ne diventa
proprietario all'atto dell'aggiudicazione, in deroga a quanto disposto dall'art.
714 cpv. 1 CC, che prevede la trasmissione della proprietà con il trasferimento
del possesso all'acquirente. L'incanto nella procedura forzata può essere
contestato con ricorso ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza e in caso di
suo accoglimento viene annullata l'aggiudicazione (Reto Thomas Ruoss, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Basilea/Francoforte 1996, n. 13 ad art. 230; Urs
Bürgi, in: Kommentar zum Bundesgetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 258 e Magdalena Rutz, n. 6 ad art. 132a). Il principio
dell'annullamento dell'aggiudicazione è tuttavia attenuato da quanto disposto
dai combinati art. 714 cpv. 2 e 933 CC, che tutelano il diritto di proprietà di
colui che riceve in buona fede (presunta secondo l'art. 3 CC) una cosa
mobile in proprietà, anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la
proprietà e purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo
le regole del possesso (Magdalena Rutz,
in: op. cit., n. 13 ad art. 132a).
-
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso qui in esame andava proposto entro dieci
giorni dall'asta del 7 marzo 2000 o dal giorno in cui la ricorrente è venuta a
conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione (art. 17 LEF)
Dagli
atti risulta che l'amministrazione speciale ha comunicato in data 2 marzo 2000
che il 7 marzo avrebbe venduto il tavolo rivendicato dalla ricorrente. Il 9
marzo la ricorrente ha confermato di avere preso nota di tale scritto e di
essere a conoscenza della data dell'incanto tramite lettura del foglio
ufficiale (doc. D).
Il
ricorso doveva pertanto essere presentato (al più tardi) il 20 marzo 2000 (dal
momento che il 19 era una domenica). Occorre pertanto costatare che il ricorso
è intempestivo, e va dunque dichiarato irricevibile.
-
A
futura memoria, l'amministrazione fallimentare dovrà evitare di creare problemi
andando furoi procedura. La via per risolvere questa vicenda nel rispetto del
diritto esecutivo federale è infatti chiaramente tracciata dall'art. 242 LEF.
Detto altrimenti, l'amministrazione fallimentare speciale non avrebbe dovuto
mettere all'asta il noto tavolo prima di aver promosso la procedura di
rivendicazione.
-
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 132a, 225, 230, 232, 235 ss., 242,
251 LEF, art. 3, 714 e 933 CC, art. 229 e 235 CO, art. 45 ss. RUF, art. 61 e 62
OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
9 maggio 2000 __________, __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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