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Numero d'incarto:
15.2000.22
Data decisione, Autorità:
16.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00022
Lugano
16 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
31 gennaio 2000 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro il pignoramento di salario 20 gennaio 2000 nelle esecuzioni n.
__________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
e
__________ patr.
dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza
presidenziale 1° febbraio 2000, con la quale al ricorso é stato
concesso l’effetto
sospensivo limitatamente a fr. 2'425.-- mensili;
viste le osservazioni
22 febbraio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e la ditta __________
procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
20 gennaio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del
reddito percepito dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato
sulla base del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 5’495.--
Minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
900.--
cassa
malati fr. 207.--
franchigia
cassa malati fr. 23.--
totale fr.
2'155.--
C. Con ricorso 31 gennaio 2000 __________ si aggrava contro il
calcolo del minimo di esistenza, sostenendo che lo stesso non terrebbe conto di
alcuni fattori importanti. In primo luogo il minimo base andrebbe calcolato
sulla base dell’art. 152 CC e andrebbe quindi aumentato del 20%. Inoltre la
cifra di fr. 5'495.-- relativa al reddito percepito sarebbe comprensiva
dell’importo di fr. 911.-- a favore del figlio agli studi. L’importo di fr.
207, considerato dall’UE a titolo di premio della cassa malati, sarebbe errato,
non corrispondendo al premio effettivamente pagato, ammontante a fr. 323.--. Da
ultimo il ricorrente rileva che egli è in attesa della decisione del Pretore di
Lugano, sezione 6, in merito al contributo alimentare a favore della moglie,
dalla quale è separato. Egli chiede quindi che l’UE allestisca un nuovo calcolo
del minimo di esistenza sulla base della decisione che sarà emanata dal
Pretore.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive
sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente pretende che tale importo venga aumentato del 20% sulla base dell’art.
152 CC. Tale richiesta non può essere accolta, essendo la Tabella in oggetto
l’unica fonte per la determinazione del reddito pignorabile ex art. 93 LEF.
- A
titolo di premi della cassa malati il ricorrente chiede che venga riconosciuto
l'importo mensile di fr. 323.--. Orbene, dal certificato della cassa malati
__________ prodotto dall'escusso si evince che l’importo di fr. 207.--
riconosciuto dall’UE di Lugano è da ritenere corretto essendo limitato alle
prestazioni obbligatorie secondo la LAMal, considerato che quale assicurazione
malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria.
chiede che il calcolo del minimo di esistenza venga rivisto sulla base della
decisione pretorile che verosimilmente stabilirà un contributo alimentare a
favore della moglie. In effetti in data 10 maggio 2000 l’UE di Lugano ha fatto
pervenire a questa Camera la decisione 8 maggio 2000 del Pretore di Lugano,
sezione 6, nella causa che oppone l’escusso alla moglie __________ con la quale
viene stabilito quanto segue:
“1. Il decreto supercautelare
datato 16 novembre 1999 è modificato retroattivamente ( a decorrere cioè dalla
data della sua emissione) nei seguenti termini:
- E’ fatto
obbligo al sig. __________ di versare nelle mani della moglie, in via
anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 500.--per la moglie
fr. 915.--per il figlio __________
-
In modifica
del decreto 16 febbraio 2000 è fatto ordine alla Cassa Pensione dello Stato,
Bellinzona, di trattenere dall’indennità percepita dal sig. __________
l’importo mensile di fr. 806.-- di versare detto importo direttamente alla
signora __________
-
E’ fatto
ordine allo spett. Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio
assicurazione invalidità, di accreditare la rendita completiva versata in
favore di __________ (N. __________), pari a fr. 609.-- mensili, direttamente
nelle mani del beneficiario.”
-
Alla
luce di tale decisione e viste le peculiarità del caso in esame, s’impone la
retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché determini il minimo di
esistenza dell’escusso sulla base delle mutate circostanze.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese e le ripetibili, protestate dal ricorrente, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) .
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17
e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a
determinarsi come ai considerandi 4 e 5 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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