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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.206
Data decisione, Autorità:
10.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00206
Lugano
10 agosto
2001 /PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio fallimenti di Lugano
nell’ambito della liquidazione del fallimento
viste le osservazioni
18 luglio 2001 dell’UF di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
il 29 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha
pronunciato il fallimento di __________;
che
il 22 ottobre 1999 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura provvisoria
del fallimento;
che
in data 23 ottobre 2000 __________, producendo una dichiarazione dell’UE di
Lugano, secondo cui non vi sarebbero più esecuzioni a suo carico, ha chiesto
all’UF di Lugano di revocare il fallimento;
che
il 10 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura del
fallimento in via sommaria, riservata la facoltà dei creditori, anticipando le
spese, di richiedere la liquidazione mediante la procedura ordinaria;
che
a seguito del pagamento dell’anticipo spese, il 17 novembre 2000 veniva
pubblicata sul FUSC e sul FUC la continuazione della procedura di fallimento in
via ordinaria;
che
con ricorso 21 dicembre 2000 __________ si aggrava contro la decisione dell’UF
di Lugano “di non decidere sulla chiusura del fallimento”;
che
il ricorrente chiede inoltre l’apertura di un’inchiesta sostenendo l’esistenza
di violazioni del Codice penale da parte dell’UF di Lugano;
che
per l’art. 195 LEF l’istanza di revoca del fallimento deve essere presentata
dal fallito al giudice del fallimento (cfr. Alexander Brunner, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 12 ad art. 195);
che
di conseguenza il ricorso contro la decisione dell’UF di Viganello di non dar
seguito all’istanza di revoca del fallimento si rivela irricevibile;
che
abbondanzialmente va rilevato che l’istanza sarebbe stata respinta, in quanto
formulata il 22 ottobre 2000, vale a dire prima della data di scadenza del
termine per le insinuazioni, prevista per il 14 novembre 2000 (cfr. art. 195
cpv. 2 LEF);
che
anche nell’ipotesi di voler considerare il gravame, peraltro alquanto confuso,
quale ricorso contro la continuazione della procedura di fallimento, lo stesso
sarebbe comunque tardivo;
che
infati la pubblicazione della continuazione della procedura è avvenuta sul FUSC
e sul FUC del __________, mentre il ricorso è stato inoltrato soltanto il 21
dicembre 2000;
che
in merito alle presunte violazioni del Codice penale da parte dell’UF di
Lugano, va rilevato che questa Camera non è competente in materia e che
comunque dall’esame degli atti non sono stati rilevati nemmeno atteggiamenti
sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un
procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UF di Lugano;
che
le molteplici censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito
sia civile che penale sottratte al potere di cognizione limitato dell’Autorità
di vigilanza;
che
di conseguenza il ricorso si rivela, anche su tale punto, irricevibile;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81,
p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 14,
17 e 195 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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