AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.201
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00201
Lugano
27 marzo 2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 novembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Riviera, nell'ambito della procedura esecutiva in via di pignoramento
dipendente da precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro di lui da
entrambi patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni:
esaminati gli atti e i
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
domanda di proseguire l'esecuzione 8 giugno 2000, fondata sull'attestato di
carenza beni 14 aprile 2000, __________ e __________ chiedono all'UEF di
Riviera di procedere ad un nuovo pignoramento nei confronti di __________.
B. Il
25 settembre 2000 l'UEF di Riviera ha convocato l'escusso nei suoi uffici per
esperire il pignoramento. L'escusso ha dichiarato di essere dipendente della
__________, di cui è anche amministratore unico; il suo stipendio mensile
(compreso fra CHF 600.-- e 800.-- lordi) sarebbe dovuto al poco lavoro e alle
sue precarie condizioni di salute. L'escusso ha provato con documenti che la
moglie è beneficiaria di indennità di disoccupazione fino al 7 marzo 2001 e
lavora presso la __________ percependo un salario lordo medio di CHF 1'056.--.
L'escusso ha versato agli atti un conteggio della cassa malati, dal quale
risulta che tutti i membri della sua famiglia beneficiano delle sovvenzionali
cantonali; inoltre ha presentato copia del contratto di locazione per un
appartamento di 4 locali, in cui l'escusso vive con la moglie e la figlia: il
canone di locazione mensile è di CHF 890.--, mentre le spese accessorie
ammontano a CHF 155.-- mensili. Al contempo, così richiesto dal funzionario dell'UEF
di Riviera, l'escusso ha comunicato di non essere più titolare di 45 azioni
della __________.
C. Con
raccomandata 26 settembre 2000 l'Ufficio ha invitato l'escusso a precisare le
modalità della cessione delle 45 azioni della __________, ricordandogli che in
qualità di amministratore unico di tale società egli doveva essere titolare di
almeno un'azione. Inoltre ha chiesto delucidazioni su un credito di CHF
89'749.20 che l'escusso vanterebbe nei confronti della __________.
D. Con
lettera 3 ottobre 2000 l'escusso ha risposto all'Ufficio che era ritornato in
possesso delle 45 azioni, poiché i precedenti titolari gliele avevano
restituite in quanto prive di valore. In merito al suo credito nei confronti
della __________, l'escusso ha affermato che sussisterebbe integralmente e che
sarebbe stato postergato a favore di tutti gli altri creditori.
E. Con
scritto 11 ottobre 2000 l'Ufficio ha rilevato che tra il 25 settembre
(pignoramento) e il 3 ottobre 2000 l'escusso era ridivenuto titolare di 45
azioni della __________, invitando l'escusso a depositarle presso l'Ufficio e
preannunciandone il pignoramento.
F. Con
lettera 14 ottobre 2000 __________ dichiara di aver erroneamente indicato nel
suo precedente scritto di essere ritornato in possesso delle 45 azioni della
__________, sostenendo che le stesse non gli sarebbero state restituite poiché
esse sarebbero state cedute a terze persone a garanzia di un prestito bancario.
Egli ha tuttavia ammesso che per poter rimanere amministratore unico della
società detiene un'azione.
G. Il
20 ottobre 2000 l'UEF di Riviera ha allestito il verbale di pignoramento,
staggendo "1 azione al portatore di fr. 1'000.00 della __________ detenuta
dall'escusso quale amministratore unico", "44 azioni al portatore di
fr. 1'000.00 cadauna della __________ " e "il credito di fr.
89'749.20 che l'escusso vanta nei confronti della __________ ". L'Ufficio
ha aggiunto che su 44 azioni l'escusso ha annunciato la proprietà di terzi,
senza menzionarli: ha pertanto fissato un termine di 10 giorni all'escusso per
comunicare il nome di questi terzi, preannunciando che in caso contrario si
sarebbe presunta l'esclusiva proprietà dell'escusso. L'Ufficio ha fissato un
altro termine di 10 giorni all'escusso per comunicare il nome dei creditori a favore
dei quali l'escusso avrebbe postergato il proprio credito nei confronti della
__________. L'Ufficio ha da ultimo menzionato l'affermazione dell'escusso
secondo il quale tutti i beni pignorati sarebbero senza valore.
H. Con
ricorso 6 novembre 2000 __________ sostiene che l'azione che gli permetterebbe
di esercitare la sua funzione di amministratore unico della __________ non
sarebbe da lui detenuta, ma depositata a favore di innominati garanti. Per
quanto riguarderebbe le altre 44 azioni, il ricorrente sostiene che sarebbero
state date in pegno ai suoceri, che a loro volta avrebbero gravato con un pegno
immobiliare una loro proprietà a favore di un istituto di credito che avrebbe
concesso un credito al ricorrente. In merito al suo credito di circa CHF 80'000.--
nei confronti della __________ ha ribadito la postergazione a favore di tutti i
creditori della ditta.
I. Con
osservazioni 21 novembre 2000 i signori __________ e __________ contestano la
tempestività del ricorso di __________, rilevando le numerose contraddizioni
nelle affermazioni di quest'ultimo quo alla titolarità delle 45 azioni. Essi
hanno poi sostenuto che il ricorrente lavorerebbe molto di più di quanto
vorrebbe far credere.
L. Il
18 dicembre 2000 pure l'UEF di Riviera ha rilevato le contraddizioni in cui è
caduto il ricorrente nella fase di pignoramento; costata l'impossibilità di
stabilire con i propri mezzi il vero valore degli oggetti pignorati e si
rimette agli accertamenti di questa Camera.
M. In
seguito alla citazione per l'udienza di interrogatorio formale del ricorrente
da parte di questa Camera e alla fissazione di termine per presentare la
documentazione inerente la __________, __________ ha inviato in data 22 gennaio
2001 la documentazione medica comprovante il suo stato di salute, un estratto
parziale del sommarione del mapp. __________ RFD di __________ intestato a
__________, un estratto conto della __________ di __________ relativa ad un
prestito ipotecario concesso al ricorrente con garanzia sul mapp. __________
RFD di __________, una decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento secondo la quale egli percepirebbe nel periodo
1.12.2000-31.3.2001 una prestazione di CHF 1'085.-- mensili per tutte le
necessità, una conferma scritta del 20 dicembre 2000 della __________ in
qualità di ufficio di revisione della __________ secondo la quale il credito
del ricorrente sarebbe effettivamente postergato a favore di tutti i creditori,
nonché copie delle notifiche di tassazione per i bienni 1997-1998 e 1999-2000.
N. All'udienza
di interrogatorio formale del ricorrente quest'ultimo è incorso nuovamente in
diverse contraddizioni in merito alla titolarità delle 45 azioni pignorate e
delle altre 55 della __________, ciò che ha comportato a diverse riprese la
correzione di precedenti affermazioni già verbalizzate (cfr. ad esempio
l'affermazione secondo la quale egli avrebbe donato 55 azioni alla figlia
minorenne nel 1997, quando invece aveva precedentemente dichiarato di aver
fatto stampare materialmente le azioni solo nel 1999); dal momento che
l'escusso non ha portato prove concrete della donazione di 55 azioni alla
figlia e della costituzione in pegno di 45 azioni, questa Camera ha ingiunto al
ricorrente di produrre la documentazione contabile relativa alla __________. Il
ricorrente, anticipando tale produzione, ha così affermato che la contabilità
della sua ditta è tenuta e revisionata dalla , che le entrate annue
della ditta si attestano sui CHF 100'000.-- / 120'000.--, che con i proventi
della medesima è riuscito a restituire parzialmente il prestito contratto
presso l' e a pagare le rate leasing per un veicolo usato
prevalentemente dalla moglie.
O. Con
scritto 9 febbraio 2001 __________ ha prodotto a questa Camera le notifiche di
tassazione della __________ per il 1997 e il 1998, nonché i bilanci e i
relativi rapporti dell'ufficio di revisione del 1998 e 1999.
P. Con
scritto 19 febbraio 2001 i creditori __________ e __________ hanno comunicato a
questa Camera il decesso del padre dell'escusso e hanno preannunciato la
richiesta di un complemento di pignoramento sulla quota ereditaria
dell'escusso.
Q. Questa
Camera ha di seguito compiuto un accertamento presso l'Ufficio postale di
__________ onde determinare la data di notifica dell'atto impugnato, inviato
per raccomandata dall'UEF di Riviera. Essa ha pertanto accertato che il 23
ottobre 2000 la raccomandata è stata respinta dal ricorrente e ritornata
all'UEF, che di seguito l'ha inserita in un'altra busta e rispedita per posta
semplice al ricorrente.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art.
17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
1.1. Il
ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il
giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che - se l'ultimo
giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un
giorno ufficialmente riconosciuto come festivo - il termine scade il prossimo
giorno feriale (Cometta, Kommentar
zum SchKG, n. 49 e 54 ad art. 17).
1.2. Tutte
le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti si fanno per
iscritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera
raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF). Tale disposizione serve
principalmente per scopi probatori (la prova della notifica incombe infatti
all'organo di esecuzione forzata; DTF 121 III 12), e secondariamente per
il computo dei termini impartiti negli atti esecutivi. La violazione di tale
norma da parte degli organi di esecuzione forzata non costituisce motivo di
nullità, ma di annullabilità rilevabile unicamente con ricorso all'Autorità di
vigilanza (Francis Nordmann,
Basler Kommentar zum SchKG, n. 5 e 7 ad art. 34).
1.2.1. Se
l'ufficio si attiene all'intimazione per invio raccomandato per compiere un
determinato atto (che non necessita della forma qualificata della notifica
personale), esso esplica tutti i suoi effetti, se il destinatario rifiuta
l'invio o si sottrae alla notifica di tale atto; nel primo caso l'atto è da
considerarsi notificato (DTF 90 III 8), nel secondo esso è considerato
notificato allo scadere del termine di sette giorni previsto dall'ordinamento
postale per ritirare una raccomandata (DTF 120 III 3 cons. 1.a, e contra
55 III 171 in cui la notifica è stata ritenuta già dal momento in cui
l'impiegato delle poste ha lasciato l'avviso di ritiro di una raccomandata
nella bucalettere del destinatario; Nordmann,
op. cit., n. 8 ad art. 34 secondo il quale nonostante il comportamento
elusivo del destinatario, l'atto è considerato notificato unicamente se egli
doveva aspettarsi l'intimazione dell'atto rifiutato o eluso; Paul Angst, Basler Kommentar zum
SchKG, n. 15 e 22 ad art. 64).
1.2.2. Altra
è invece la situazione in cui un atto intimato nella forma legale corretta, non
può essere notificato ad un destinatario che non lo rifiuta o non si sottrae
scientemente a tale operazione. Nonostante sia nata in dottrina una discussione
a sapere gli art. 64 ss. LEF (relativi alla notifica di "atti
esecutivi") si riferissero unicamente alle notifiche qualificate di
certuni atti, quali in particolare i precetti esecutivi e le comminatorie di
fallimento, o potessero comprendere anche quelle decisioni degli organi di
esecuzione forzata da intimare per invio raccomandato (art. 34 LEF), tale
discussione resta senza portata pratica rilevante, ritenuto che tali norme,
benché previste a favore del debitore, devono profittare in via analogica anche
ai creditori e ai terzi interessati e che per lo stesso motivo si possono
applicare a tutte le forme di intimazione (Angst,
op. cit., n. 7 s. ad art. 64 con riferimenti).
Dal momento che la prova della notifica di un atto esecutivo incombe all'organo
di esecuzione forzata (Nordmann,
op. cit., n. 7 ad art. 34; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire
de la LP, Losanna 1999, n. 29 ad art. 31 e n. 11 ad art. 34) e che la buona
fede del destinatario è presunta (cfr. art. 3 cpv. 1 CC), l'Ufficio - dopo che la
notifica in via raccomandata è scaduta infruttuosa e l’invio è stato retrocesso
al mittente senza l’indicazione che vi è stato rifiuto di ricezione - deve
ripetere la notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (art. 64 cpv.
2 LEF), e - nel caso in cui il destinatario non sia reperibile – deve procedere
alla pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66
cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, op.
cit., n. 20 ad art. 66). Resta ovviamente riservata l’ipotesi dell’art. 66
cpv. 4 n. 2 LEF nel caso in cui il debitore persista a sottrarsi alla
notificazione.
1.2.3. In
tale contesto la prassi di taluni Uffici ticinesi di esecuzione e di fallimento
di inviare per posta semplice l'atto esecutivo con la prima busta raccomandata
(con l'indicazione della Posta del non avvenuto ritiro) impedisce - in caso di
successivo ricorso - l'accertamento della data precisa di intimazione da parte
di questa Camera, che in caso di dubbio deve accettare le affermazioni del
ricorrente in merito alla tempestività in virtù del principio in dubio pro
debitore. Gli organi d’esecuzione forzata sono invitati a mutare la loro
prassi in materia di notifica riservati i casi in cui la LEF prevede esplicitamente
l’invio per lettera semplice (ad es. art. 139 e 233 LEF; CEFvig. 1.3.2001
in re G. P.).
1.3. Nel
caso in esame, la decisione contestata è stata spedita per lettera
raccomandata, in conformità dell'art. 34 LEF, in data 20 ottobre 2000; l'invio
è stato respinto dal ricorrente il 23 ottobre 2000 e di conseguenza è stato
ritornato all'UEF di Riviera che l'ha poi rispedito per posta semplice il 24
ottobre 2000.
Ne consegue che l'invio per posta semplice non costituisce un tentativo
ulteriore di notifica, poiché - come detto al cons. 1.2.1 - l'atto è
considerato notificato se l'escusso lo respinge. Pertanto il termine di 10
giorni per ricorrere è scaduto il 2 novembre 2000. Il ricorso 6 novembre 2000
di __________ è tardivo e va dichiarato irricevibile.
L'atto può tuttavia essere considerato quale segnalazione di nullità ex art. 22
LEF, nella misura in cui dagli accertamenti svolti da questa Camera dovessero
risultarne gli estremi. In particolare occorrerà appurare se il pignoramento di
45 azioni della __________ e di un credito verso la medesima, che l'escusso
pretende di nullo valore, non leda quanto espresso da questa Camera con
sentenza 15 marzo 1999 (confermata dal Tribunale federale con sentenza 22
aprile 1999) tra le medesime parti e sul medesimo oggetto, secondo la quale le
azioni e il credito non erano pignorabili a causa del valore nullo di tali
beni.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il
debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione
deve:
interrogarlo sul genere d’attività svolta;
interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;
stimare l’ammontare del reddito;
provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste;
raccogliere le informazioni ritenute utili;
farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti
concernenti l’attività lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato
paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF
126 III 91 cons.3a con rinvii).
3.1. Nell'eseguire
un pignoramento di salario di un escusso azionista unico della società sua
datrice di lavoro, che almeno formalmente si determina egli stesso il proprio
salario, bisogna procedere al pignoramento del reddito come nel caso di un
indipendente; il reddito netto computabile va pertanto stabilito dall'organo di
esecuzione forzata sulla base dei giustificativi contabili disponibili,
ritenuto che l'importo dichiarato dalla datrice di lavoro non è decisivo (STF
18 maggio 1999, in: BlSchK 64/2000 pag. 92 ss.).
3.2. In
occasione dell'interrogatorio formale, è stato accertato che le versioni
fornite dall'escusso in merito alla titolarità delle azioni della __________ - di
cui è amministratore unico - sono contradditorie e che non esiste prova alcuna
a sostegno delle pretese donazioni e cessioni in pegno. Avuto pure riguardo del
comportamento assunto dall'escusso durante la fase dell'allestimento del
verbale di pignoramento, fase in cui inizialmente ha sostenuto di non possedere
alcuna azione, poi ha sostenuto di averne ricevute di ritorno 45, di seguito ha
corretto la sua versione asseverando di essere in possesso di una sola azione e
che 44 azioni sarebbero ancora in possesso di terzi, per poi concludere nel
ricorso che anche l'azione da lui posseduta sarebbe in effetti depositata
presso terzi, occorre in ogni caso riconoscere la proprietà dell'escusso su
queste azioni, poiché il possibile ma non comprovato pegno a favore di terzi
non intacca la proprietà dell'escusso.
Per quanto riguarda poi le 55 azioni che l'escusso pretende aver donato alla
figlia, nulla prova che la versione (contradditoria) dell'escusso corrisponda
al vero (cfr. CEF vig [15.98.186] 15.3.99 lett. G, in cui l'escusso ha
dichiarato - nella precedente procedura ricorsuale - che le azioni sono state
donate alla figlia nel 1997, al momento dell'aumento di capitale della
__________; pure all'udienza 30.1.2001 l'escusso ha fornito inizialmente questa
versione, poi reso attento del fatto che in precedenza aveva dichiarato che le
azioni erano state stampate solo nel 1999, ha corretto la propria versione). In
ogni caso, se l'Ufficio dovesse in futuro pignorare anche queste azioni e se la
figlia dell'escusso dovesse rivendicare queste azioni, la procedura di
rivendicazione degli art. 106-109 LEF porterà a determinare con certezza la
titolarità di queste azioni.
Ai fini di questo giudizio tuttavia occorre concludere che __________ è
titolare di 45 azioni della __________, e che dispone almeno in qualità di
procuratore delle altre 55 azioni (cfr. verbale d'udienza 30.1.2001 pag. 3).
Inoltre, essendo egli amministratore unico di tale ditta, non vi è dubbio che
egli può prendere da solo tutte le decisioni della società.
3.3. Di
conseguenza per stabilire da una parte se le azioni della __________ hanno un
valore e possono essere pignorate e dall'altra per calcolare un'eccedenza
pignorabile dei redditi dell'escusso, occorre prendere in considerazione i
bilanci della __________ (cfr. cons. 3.1) e le spese indicate da __________.
- Per
quanto riguarda la gestione della __________ occorre rilevare preliminarmente
che la dichiarazione dell'escusso secondo la quale non sono mai stati fatti
ammortamenti sul debito ipotecario sul capannone di proprietà della __________
(cfr. verbale udienza 30.1.01 pag. 4), debito che ammonterebbe a CHF
300'000.--, non corrisponde al vero: infatti nel bilancio 1999 risulta che il
debito ipotecario è di CHF 192'500.--. Di conseguenza la società ha avuto
sufficienti disponibilità per ridurre di un terzo la propria esposizione con
gli istituti di credito. Non solo: durante gli anni passati l'escusso e sua
moglie hanno usufruito di un autoveicolo pagato interamente con un contratto di
leasing.
Occorre
inoltre rilevare che - benché l'escusso abbia sostenuto che la __________
incassi circa CHF 100'000.-- / 120'000.-- all'anno - dai bilanci della società
si può notare che gli introiti per il 1998 ammontavano a CHF 152'522.-- e per
il 1999 a CHF 109'887.70. Dal momento che l'escusso non ha prodotto documento
alcuno per il 2000 e che l'andamento generale dell'economia ticinese è al
rialzo è lecito stimare gli introiti per l'ultimo anno in circa CHF 130'000.--,
con una media sull'arco degli ultimi 3 anni di pari proporzioni. Ritenuto
inoltre che appare nell'ordine naturale delle cose ritenere che con questi
introiti una ditta pagherebbe all'incirca 50% a titolo di salari e prestazioni
sociali, ritenuto che __________ è unico dipendente della __________, il
salario mensile dell'escusso può essere stimato in CHF 5'000.-- netti.
Vi sono poi fondati sospetti per ritenere che l'escusso non tiene una
contabilità fedefacente nell'intento di nascondere utili e beni (cfr. in
particolare la sua dichiarazione secondo la quale non avrebbe mai dichiarato al
fisco di possedere le azioni della __________ e secondo la quale la fiduciaria
che cura la contabilità effettua pure la revisione, in spregio del principio
sancito dall'art. 727c CO che richiede la presenza di un revisore imparziale ed
indipendente) e di poter percepire prestazioni assistenziali in base a conteggi
salariali fittiziamente bassi, e rilevato pure che contrariamente a quanto
l'esperienza insegna né la __________ né l'escusso personalmente hanno procedure
esecutive in corso, tranne appunto quella qui in esame, occorre concludere che
nonostante l'apparente sovraindebitamento della __________ (causato unicamente
dal credito dell'escusso stesso) essa è suscettibile di costituire una società
di comodo, gestita con il presumibile intento di nascondere la situazione
patrimoniale reale dell'escusso.
Di conseguenza, ritenuto che l'escusso ha avuto sufficienti possibilità di
produrre la documentazione reale richiestagli e che quella agli atti non sembra
essere sufficientemente fedefacente per fondare un calcolo corretto dei redditi
dell'escusso, questa Camera effettua la seguente stima dei redditi e del minimo
vitale, ritenuto che eventuali modifiche potranno essere prese in
considerazione da questa Camera (in sede di revisione) o dal Tribunale federale
(in sede di ricorso ex art. 19 LEF) dietro presentazione di tutti i
giustificativi.
Redditi
netti
__________, dalla __________ 5'000.00
__________, dall'Uff. sost. soc. 1'085.00 fino al
31.3.01
__________, dall'AD 995.25 fino al 7.3.01
__________, dalla __________ 975.00
Totale: 8'055.25
(Fino
al 7.3.01: __________ = 75.54%; __________ = 24.46%)
Minimo
vitale
Minimo base 1'550.00
supplemento per figlia (16 anni) 500.00
locazione e spese accessorie 1'045.00
casse malati (premi LAMal non
sussidiati) 152.95
riscaldamento 100.00
Totale: 3'347.95
Eccedenza
pignorabile di __________
Reddito 6'085.--
minimo vitale (75.54% * 3'347.95) -2'529.00
3'556.00
Tale
importo andrà di seguito ricalcolato in funzione delle mutate entrate mensili
previste nel mese di marzo 2001.
-
Per
quanto riguarda il valore delle azioni della __________, occorre rilevare che
contrariamente a quanto rilevato in occasione della precedente procedura
dinanzi questa Camera tra le medesime parti e sullo stesso oggetto (cfr. CEFvig
[15.98.186] del 15.3.99), questa Camera ha in quest'occasione effettuato
accertamenti supplementari, in particolare in merito alla situazione
finanziaria della __________ e ha proceduto ad una stima dei redditi
dell'escusso, sia perché quest'ultimo ha sempre fornito versioni discordanti,
nonostante le comminatorie di legge impartitegli dall'UEF di Riviera e da
questa Camera, sia perché nel frattempo la giurisprudenza del Tribunale
federale è evoluta e ha imposto la stima dei redditi nei casi non accertabili
con la normale collaborazione dell'escusso azionista unico di una società
anonima (cf. cons. 3.1).
Vi è poi il fatto nuovo dovuto alla dichiarazione dei creditori procedenti di
voler rilevare in sede d'asta le azioni della __________ e il credito
dell'escusso verso la stessa per un prezzo di almeno CHF 5'000.--, interesse
che conferma l'esistenza di un valore di queste azioni e del credito
dell'escusso.
Ne consegue che le azioni pignorate e il credito di __________ hanno un valore
commerciale e che pertanto possono essere pignorate.
La segnalazione di nullità va pertanto respinta in merito a questo punto.
-
Va
da ultimo considerato che l'escusso è divenuto membro della comunione
ereditaria del padre, recentemente deceduto. Di questo fatto se ne sono
avveduti i creditori procedenti che hanno richiesto all'UEF di Riviera di
procedere ad un pignoramento complementare nei confronti di __________.
Alla luce delle considerazioni sin qui espresse occorre concludere che:
a) le azioni pignorate e il credito di __________ hanno un valore complessivo
di almeno CHF 5'000.--;
b)
l'attuale eccedenza del minimo vitale di __________ può essere fissato in
almeno CHF 3'357.-- mensili
c) è
possibile pignorare le ragioni ereditarie di __________ nella successione del
padre
Ritenuto
che con tutta verosimiglianza il pignoramento dell'eccedenza del minimo vitale
non sarà rispettata dall'escusso, ritenuto altresì che nulla impedisce il
pignoramento di tutte le azioni della __________ (di cui 45 vanno indicate
quale pegno a favore dei suoceri dell'escusso e 55 risultano rivendicate dalla
figlia dell'escusso), se il ricorso 6 novembre 2000 fosse stato ricevibile, si
sarebbe dovuto ritornare l'incarto all'organo di esecuzione forzata affinché
allestisse un nuovo verbale di pignoramento che comprendesse tutte e 100 le
azioni, il credito dell'escusso nei confronti della __________ e le ragioni
ereditarie nell'eredità del padre dell'escusso; l'Ufficio avrebbe dovuto poi
valutare se tutti questi beni erano sufficienti per coprire il credito dei
creditori procedenti e eventualmente procedere pure al pignoramento dell'eccedenza
del minimo vitale, rifacendosi ai valori stimati in questa sentenza.
- Tuttavia,
dal momento che le considerazioni sin qui espresse sono state rese nell'ambito
di una segnalazione di nullità ex art. 22 LEF, bisogna concludere che il
pignoramento di 45 azioni e di un credito dell'escusso verso la __________ non
lede i principi sanciti da questa Camera nella sua sentenza 15 marzo 1999 tra
le medesime parti (confermata dal Tribunale federale con pronuncia 22 aprile
1999), poiché si è potuto accertare che sia le azioni sia il credito hanno un
valore e possono dunque essere pignorati.
L'Ufficio, dando seguito alla richiesta di pignoramento complementare delle
ragioni ereditarie dell'escusso nella successione del padre, valuterà comunque
la possibilità di effettuare un pignoramento complementare dei redditi
dell'escusso.
Di
conseguenza, alla segnalazione 6 novembre 2000 di __________ non va dato
seguito.
- Alla
luce di quanto accertato durante l'istruttoria di questa Camera sono emersi
numerosi fatti che costituiscono indizio di illecito verosimilmente commesso
dall'escusso, dalla __________. Tosto cresciuta in giudicato questa sentenza,
si trasmetterà pertanto in conformità dell'art. 185 cpv. 1 LT copia della
stessa all'Ufficio circondariale di tassazione di __________, per le incombenze
di sua competenza nei confronti di __________ e della __________ (in
particolare l'omissione di __________ di dichiarare al fisco le azioni detenute
da lui e dalla figlia, e la possibile omissione di fatturazione di prestazioni
effettuate dalla __________).
Si
trasmetterà pure copia della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento affinché valuti se i dati trasmessi da __________ per
l'ottenimento di diverse prestazioni assistenziali corrispondono con quelli
dichiarati in questa sede.
Una
copia della sentenza sarà pure trasmessa al Ministero Pubblico per l'apertura
di un'inchiesta nei confronti dell'escusso per contravvenzione all'art. 306 CP
a motivo che egli ha dichiarato in due occasioni davanti a questa Camera di
aver donato nel 1997 55 azioni della __________ alla figlia, depositandole su
un conto intestato a quest'ultima, quando a quel tempo esse non erano ancora
state stampate (fatto avvenuto solo nel 1999, a detta dell'escusso).
- Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 3 CC, art. 727c CO, art. 17, 19, 20a, 31, 34,
64, 66, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 6 novembre 2000 di __________, è dichiarato irricevibile
per tardività.
La segnalazione 6 novembre 2000 di __________, è evasa ai sensi del cons.
7.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Riviera
Trasmissione
di una copia per incombenti dopo la crescita in giudicato del presente
giudizio:
Ufficio circondariale di tassazione di __________
Ufficio del sostegno e dell'inserimento, Bellinzona
Ministero Pubblico, Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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