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Numero d'incarto:
15.2000.165
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00165
Lugano
16 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 novembre 2000 di
rappr. da __________
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, e meglio contro il verbale di pignoramento 29 settembre 2000
eseguito nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa da
viste le
osservazioni 2 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
letti ed esaminati
i documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona la __________, chiede a __________, il
pagamento di CHF 4'188.55 oltre accessori per pigioni scadute. Contro tale
precetto l’escussa si è opposta, ma ha di seguito ritirato l’opposizione in
sede di procedura di rigetto dell’opposizione.
B. In
seguito alla presentazione della domanda di proseguimento da parte della
creditrice procedente, l’UEF di Bellinzona ha compilato il 20 settembre 2000 il
verbale interno per le operazioni di pignoramento, ha allestito il 29 settembre
2000 il conto del minimo di esistenza e ha appurato un’eccedenza mensile
pignorabile di CHF 275.—, secondo il seguente calcolo:
Guadagno:
Rendite
di vedova e orfano: CHF 970.00
Rendite
complementari: CHF 1’100.00
Rendite
Cassa Pensione: CHF 880.00
TOTALE: CHF 2'950.00
Minimo
d’esistenza:
Importo
base: CHF 1'025.00
Figli
minorenni: CHF 300.00
Affitto: CHF 900.00
Riscaldamento: CHF 100.00
Cassa
Malati: CHF 250.00
Ass.
diverse: CHF 100.00
TOTALE CHF 2675.00
C. Con
ricorso 13 novembre 2000 l’escussa sostiene che la prestazione complementare
versatale dall’Istituto delle Assicurazioni sociali non sia un reddito e che
quindi non possa essere oggetto di pignoramento.
considerando
in diritto:
- Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
1.1. In
casu occorre rilevare che il ricorso 13 novembre 2000 verte sul pignoramento 29
settembre 2000, e sarebbe di principio intempestivo, dal momento che il termine
di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva al più tardi lunedì 16
ottobre 2000, volendo considerare che la raccomandata dell’UEF di Bellinzona
sarebbe potuta rimanere in giacenza per sette giorni dal 30 settembre al 6
ottobre 2000.
Tuttavia
nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre
possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti
nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la
trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione
della propria decisione, emanandone una seconda, sia che accolga integralmente
o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è
poi data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n. 56 ad art. 93).
1.2. Di
conseguenza, il ricorso 13 novembre 2000 di __________ va dichiarato
irricevibile per intempestività, non contenendo alcun indizio di novità
fattuali che ne giustifichino la retrocessione all’organo di esecuzione forzata
per decisione su riconsiderazione.
- A
titolo abbondanziale, questa Camera rileva che quand’anche il ricorso fosse
stato tempestivo, esso sarebbe stato respinto per i seguenti motivi.
2.1. A
partire dal 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova tabella del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT 2/2001 pag. 74 ss.);
come disposto al punto IX di questa Tabella, essa entra in vigore con effetto
immediato abrogando la precedente. Di conseguenza, essa esplica i suoi effetti
anche per quei pignoramenti iniziati sotto l’imperio della vecchia tabella, ma
solo a far tempo dal 1° gennaio 2001.
2.2. In
virtù del n. I.1 della Tabella 1° gennaio 2001 al debitore che vive da solo va
riconosciuto un importo base mensile di CHF 1'100.--.
2.3. In
virtù del n. I.4 della Tabella 1° gennaio 2001 al debitore che mantiene un
figlio di età compresa tra i 6 e i 12 anni va riconosciuto un importo mensile
di CHF 350.--.
2.4. Nell’ambito
del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto
unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto
premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Georges
Vonder Mühll, op.
cit., n. 27 ad art. 93).
Nel caso in esame occorre rilevare che l’escussa beneficia di contributi da
parte dell’Istituto delle __________, che coprono la quasi integralità dei
premi secondo la LAMal per lei e per la figlia: dai conteggi della Cassa Malati
si evince infatti che l’escussa dovrebbe pagare per sé unicamente CHF 2.— di
quota parte sui premi LAMal. Di conseguenza l’UEF di Bellinzona non poteva
riconoscere CHF 250.— mensili a titolo di cassa malati.
2.5. In
virtù dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a e 10 LEF sono impignorabili le rendite
giusta l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPCompl e i diritti non ancora esigibili a
prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi
previdenza professionale; di conseguenza, le rendite versate in conformità alla
LPP sono pignorabili (Georges Vonder
Mühll, op. cit.,
n. 37 e 39 ad art. 92).
Di conseguenza nel caso in esame le rendite di vedovanza e di orfano versate in
virtù della LAVS e della LPCompl risultano impignorabili, mentre le due rendite
versate dalla __________ di CHF 660.— risp. 220.— sono pignorabili: il ricorso,
se ricevibile, sarebbe stato pertanto respinto su questo punto.
2.6. Di
conseguenza il calcolo del minimo di esistenza a partire dal 1° gennaio 2001
avrebbe dovuto essere così fissato da questa Camera:
Guadagno:
Rendite
di vedova e orfano: CHF 970.00
Rendite
complementari: CHF 1’126.00
Rendite
Cassa Pensione: CHF 880.00
TOTALE: CHF 2'976.00
Minimo
d’esistenza:
Importo
base: CHF 1'100.00
Figli
minorenni: CHF 350.00
Affitto: CHF 900.00
Riscaldamento: CHF 100.00
Ass. diverse: CHF 100.00
TOTALE CHF 2’550.00
Ne
consegue che l’eccedenza mensile dell’escussa dovrebbe essere fissata in CHF
426.--, in luogo degli originari CHF 275.--; tuttavia ostandovi il
principio del divieto della reformatio in peius questa Camera avrebbe
confermato il calcolo 29 settembre 2000 dell’UEF di Bellinzona.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10. all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 19, 20a, 92, 93 LEF, art. 20 LAVS, art. 50 LAI, art. 12 LPCompl,
art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 13 novembre 2000 di __________ è dichiarato irricevibile per
intempestività.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’Appello, in
conformità all’art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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