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Numero d'incarto:
15.2000.15
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00015
Lugano
11 luglio
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 25 gennaio 2000 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ – e meglio
contro l’avviso di pignoramento 10 dicembre 1999 – promossa da
__________,
rappr. da: __________
viste le
osservazioni 21 febbraio 2000 dell’UE di Bellinzona,
esaminati gli atti e
i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. __________
(di seguito: __________) ha promosso un’esecuzione nei confronti di __________
per un credito di fr. 2'224.50 per premi secondo la LAMal, scoperti fra il
1° marzo e il 1° giugno 1999, oltre interessi e spese per fr. 20.--; il
precetto esecutivo n° __________ dell’UEF di Bellinzona è stato notificato il 7
settembre 1999 __________, il quale ha interposto opposizione; con decisione 5
ottobre 1999 __________ ha rigettato l’opposizione, e attestatane la crescita
in giudicato ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 344.50 oltre
interessi e spese; l’UEF ha pertanto notificato ad __________ in data 10
dicembre 1999 l’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2000.
In data 20 gennaio
2000 il funzionario dell’UEF si è presentato al domicilio di __________, non
trovandolo.
Con ricorso 25
gennaio 2000, __________ chiede l’annullamento del pignoramento, rilevando che
dal 1997 ha cercato inutilmente di negoziare le proprie polizze presso
__________ e ponendo l’accento sul fatto che l’importo richiesto con precetto
esecutivo n° __________ non corrisponde a quello menzionato nell’avviso di
pignoramento. Egli ammette di trattenere degli importi, alfine di ottenere
l’attenzione del__________ sulle sue considerazioni.
Con osservazioni
21 febbraio 2000, l’UEF chiede la reiezione del gravame, ritenendo le
contestazioni di __________ non pertinenti con il diritto esecutivo e relative
semmai al merito dell’importo posto in esecuzione.
Con scritto 17
aprile 2000 __________ reitera la propria richiesta di annullare il
pignoramento inizialmente previsto per il 20 gennaio 2000.
Considerato
in diritto:
- In virtù dei
combinati art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia
del provvedimento (cfr. DTF 120 III 105 cons. 1). Per esplicita ammissione del
ricorrente l’avviso di pignoramento 10 dicembre 1999 gli è stato notificato nel
periodo natalizio. Pur volendo supporre che tale periodo si estenda fino al 7°
giorno dopo Natale (in applicazione analogetica dell’art. 56 LEF in tema di periodi
preclusi alle esecuzioni) o addirittura fino al 6 gennaio 2000, in considerazione
delle usuali ferie scolastiche natalizie, il termine di ricorso di 10 giorni sarebbe
in ogni caso scaduto il 17 gennaio 2000. Dato che il presente gravame è stato
spedito il 25 gennaio 2000, esso si rileva manifestamente intempestivo ed è
pertanto irricevibile.
A titolo abbondanziale,
ove il ricorso fosse stato ricevibile, esso sarebbe stato comunque respinto,
poiché verte unicamente su questioni di merito, che non possono trovare accoglimento
nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF (DTF 109 III 100 cons. 2; Cometta F., in: Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 17 n° 12 ss.);
esse semmai andavano fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione
(e nella relativa procedura di reclamo (“Einsprache”) chiaramente indicata
nella decisione di rigetto dell’opposizione 5 ottobre 1999 e rimasta
inutilizzata da parte del ricorrente) o nella procedura di merito. Giusta l’art.
9 cpv. 2 LPR il ricorso sarebbe dunque da dichiarare irricevibile senza
ulteriori atti istruttori (in particolare quelli previsti dall’art. 7 cpv. 4
lett. b e cpv. 4 LPR).
Sulle tasse
occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz
S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17 cpv. 2 e 56 LEF, art. 7 cpv. 4 lett b e cpv. 4, 8 cpv. 1 e 9 cpv. 2
LPR, OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 25 gennaio 2000 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
__________;
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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