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Numero d'incarto:
15.2000.146
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00146
Lugano
8 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Riviera, nell’ambito del pignoramento di salario effettuato il 22
settembre 2000 nelle esecuzioni promosse da:
-
-
-
__________ 4. __________
3,4 rappr. da: __________
-
viste le
osservazioni 7 dicembre 2000 dell’UEF di __________
rilevato
in fatto:
A. L’11 settembre 2000 l’UEF di Riviera ha proceduto al pignoramento di
salario nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse
nei suoi confronti. Le copie del verbale di pignoramento sono state spedite
alle parti il 22 settembre 2000. L’UEF ha così stabilito l’eccedenza
pignorabile dell’escussa a partire dal mese di dicembre 2000:
Introiti:
Debitore CHF
4'190.00
Contr.
alim. CHF 750.00
Contr.
figlia CHF 470.00
Totale CHF 5'410.00
Minimo
d’esistenza:
a) Minimo
base CHF 1'025.00
b) lavori
faticosi/notturni CHF 120.00
trasferte, pasti, diversi CHF 520.00
c)
Locazione CHF 1'415.00
d)
Riscaldamento, luce CHF 100.00
e) Cassa
malati, ass. inf. CHF 217.00
f) spese
risc. CHF 200.00
g) ./.
contributo alimentare CHF 750.00
h) ./.
contributo figlia CHF 470.00
Totale CHF 2’177.00
B. Con
ricorso 16 ottobre 2000 __________ chiede che venga depennato il contributo di
CHF 470.-- previsto dall’UEF di Riviera da parte della figlia dell’escussa e
che le vengano restituite le trattenute salariali effettuate prima del mese di
dicembre 2000, in contrasto con il verbale di pignoramento 22 settembre 2000.
C. Con
osservazioni 7 dicembre 2000 l’UEF di Riviera rileva che l’atto ricorsuale
sarebbe intempestivo; in via subordinata chiede che esso sia respinto nel
merito, ritenendo le censure ivi sollevate infondate.
considerando
in diritto:
- Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
1.1. In
casu occorre rilevare che l’atto 16 ottobre 2000 denominato “ricorso” verte sul
pignoramento 22 settembre 2000, e sarebbe di principio intempestivo, dal
momento che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva al
più tardi martedì 10 ottobre 2000, volendo considerare che la raccomandata
dell’UEF di Riviera avrebbe potuto rimanere in giacenza per sette giorni dal 23
al 30 settembre 2000.
Tuttavia
nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre
possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti
nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la
trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione
della propria decisione, emanandone - se del caso - una seconda, sia che
accolga integralmente o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro
quest'ultima decisione è poi data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93
cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll,
op. cit., n. 56 ad art. 93).
1.2. Di
conseguenza, l'atto 16 ottobre 2000 di __________ (erroneamente intitolato
"ricorso") va retrocesso all'UEF di Riviera affinché esamini se
l'escussa ha fornito o meno la prova di cambiamenti nelle basi di calcolo del
minimo di esistenza, emanando una decisione formale sull'istanza di revisione.
L'UEF terrà inoltre conto delle considerazioni qui di seguito esposte da questa
Camera nell'ambito della facoltà concessale dall'art. 22 cpv. 1 seconda frase
LEF.
- In
virtù dei combinati art. 93 cpv. 2 LEF, il pignoramento esplica i suoi effetti
a partire dalla sua esecuzione e per una durata massima di un anno. Tuttavia se
il salario è stato già pignorato a favore di altri creditori di un gruppo
precedente a quello in cui si trova il nuovo creditore procedente, egli potrà
beneficiare del pignoramento unicamente allorquando tutti i creditori del gruppo
precedente saranno stati soddisfatti (art. 110 cpv. 3 LEF); di conseguenza è
possibile che un creditore di un gruppo successivo riesca ad ottenere un nuovo
pignoramento di salario (della durata di un anno a partire dall'esecuzione
dello stesso), ma che possa ottenere dei pagamenti solo per pochi mesi al
termine di questo anno (Georges
Vonder Mühll, op. cit., n. 61 s. ad art. 93).
A titolo
abbondanziale va rilevato che l'indicazione degli organi di esecuzione forzata
dell'inizio del pignoramento ad una data diversa da quella dell'esecuzione del
pignoramento non crea nessun diritto a favore dell'escusso, ma semmai
costituisce un'informazione supplementare a favore del creditore procedente.
- In
virtù dell’art. 22 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni
emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte
nel procedimento; la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni momento e con
effetto ex tunc – è rilevata in primo luogo dall’organo di esecuzione forzata,
legittimato a sostituire la propria decisione sino all’invio della risposta ad
un ricorso (Cometta, Basler
Kommentar, n. 14 e 18 ad art. 22); in secondo luogo la nullità va rilevata
dalle autorità di vigilanza cantonali sia in qualità di autorità di ricorso sia
in qualità di organo ispettivo degli Uffici di esecuzione forzata,
indipendentemente se l’accertamento avviene nell’ambito di un ricorso o meno (Cometta, Basler Kommentar,
n. 15 ad art. 22); in terzo luogo la nullità può essere accertata anche dalla
Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, ma unicamente
nell’ambito di un ricorso pervenuto ex art. 19 LEF (DTF 118 III 6 cons.
2a; Cometta, Basler
Kommentar, n. 15 ad art. 22); da ultimo non è escluso che in casi del tutto
particolari, un tribunale differente da quelli summenzionati, possa rilevare la
nullità di un atto esecutivo che ha dato di seguito origine ad un procedimento
dinanzi a sé: è il caso ad esempio del giudice del rigetto dell’opposizione
confrontato ad un precetto esecutivo manifestamente nullo (Cometta, Basler Kommentar,
n. 18 ad art. 22).
3.1. In
casu l'UEF di Riviera ha calcolato gli introiti dell'escussa, fissandoli in CHF
5'410.--; tale importo non è controllabile da questa Camera poiché all'incarto
non sono stati allegati i giustificati per i redditi percepiti dall'escussa: la
questione può comunque restare aperta, poiché - come precedentemente
considerato - l'incarto deve essere ritornato all'UEF di Riviera per evasione
dell'istanza di revisione. Tuttavia non può essere condiviso il calcolo del
minimo di esistenza (pure esso non corroborato dai necessari giustificativi)
allorquando stabilisce in CHF 3'397.-- la somma delle deduzioni mensili
riconosciute all'escussa, e poi procede a detrarre pure i contributi alimentari
e della figlia, che in precedenza aveva aggiunto agli introiti: di fatto in
questo modo l'Ufficio giunge a indicare due volte tali entrate mensili
dell'escussa. Di conseguenza, supposto che le cifre esposte nel verbale di
pignoramento 22 settembre 2000 siano corrette e comprovate, il minimo di
esistenza dell'escussa dovrebbe essere fissato in CHF 3'397, ciò che
comporterebbe una trattenuta mensile di CHF 2'013.-- e non di CHF 3'233.--,
come sembrerebbe lasciar intendere tale atto esecutivo. Corretto invece sembra
essere il calcolo della trattenuta da operare sullo stipendio, poiché non si
può pretendere che l’escussa versi ogni mese all’Ufficio le rendite percepite.
3.2. Questo
errore va indubbiamente corretto, poiché la sua generalizzazione viola
gli interessi di creditori di futuri o attuali escussi a beneficio di
prestazioni periodiche, poiché attenendosi a verbali di pignoramento così
allestiti potrebbe pensare di beneficiare di pagamenti mensili maggiori di
quelli poi effettivamente loro versati; dal momento che proprio di tali
interessi questa Camera deve farsi garante, la decisione in esame andrebbe di
principio dichiarata nulla ex art. 22 LEF.
3.3. Tuttavia,
nel caso in esame si può prescindere da questa pronuncia, dal momento che
l'intero incarto viene ritornato all'UEF di Riviera per evasione dell'istanza
di revisione.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz- Monod , Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 93, 110, LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.Il ricorso 16 ottobre 2000 __________ è evaso ai sensi dei
considerandi.
2.Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:- __________
Comunicazione
all’UEF di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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