AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.145
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00145
Lugano
13 novembre
2000 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e __________ – e meglio lo stato
descrittivo annesso alla comunicazione 21 settembre 2000 dell’elenco oneri
relativo alla particella n. __________ del RFD di __________ –, promosse contro
il ricorrente da:
rappr. dal __________
viste le osservazioni 6 ottobre 2000 di __________ e 11 ottobre 2000
dell’UEF di Locarno
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 6/14 agosto 1996 dell'UEF di Locarno, __________ ha
escusso __________ (in seguito __________) in via di realizzazione del pegno immobiliare
per l'incasso di fr. 5'242'706.-- oltre interessi al 5.25% dal 1. giugno 1996,
indicando alla voce “titolo del credito” la concessione di un credito del 25
agosto 1995 (conti __________ e __________) nonché le cartelle ipotecarie
seguenti:
– cartella in I grado di fr.
700'000.-- gravante il fondo RFD __________ di __________, di proprietà di
__________, di cui risulta debitrice la società __________;
– 3
cartelle in, risp., II, III e IV grado, ammontanti a risp. fr. 600'000.--,
3'000'000.-- e 1’000'000.---, gravanti il fondo RFD __________ di __________,
di proprietà di __________, di cui risulta debitrice __________;
– cartella
in I grado di fr. 5'808'000.-- gravante le PPP n. - del
fondo base RFD __________ di __________, di proprietà del qui ricorrente, di
cui quest’ultimo risulta pure debitore;
– cartella
in I grado di fr. 268'000.-- gravante la PPP n. __________ del fondo base RFD
__________ di __________, di proprietà del ricorrente, di cui quest’ultimo
risulta pure debitore.
Un esemplare del PE è
anche stato notificato al ricorrente quale terzo proprietario delle PPP del
fondo base RFD __________.
B. Mediante
due sentenze 18 maggio 1998 sugli appelli di __________ e del ricorrente,
questa Camera ha confermato parzialmente la decisione pretorile che aveva
accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, limitatamente però ai crediti
incorporati nelle cartelle in II, III e IV grado gravanti il fondo RFD
__________ di __________, per il loro importo nominale totale di fr.
4'600'000.--, oltre interessi di mora al 5% dal 1. giugno 1996. È infatti stato
ritenuto che __________ risultava debitrice solo di questi due crediti. Queste
sentenze non sono state impugnate.
C. Con
PE n. __________ del 1. aprile 1998 dell'UEF di Locarno, __________ ha escusso
il ricorrente per l'incasso dell’importo di fr. 6'131'567.--, oltre interessi
al 5.25% dal 1° marzo 1998, indicando alla voce “titolo del credito” la
concessione di un credito del 28 giugno 1995 (conto corrente __________ e mutuo
fisso e __________) diverso da quello indicato nella prima esecuzione, ma
fondandosi sulle stesse cartelle fatte valere contro __________. Un esemplare
del PE è pure stato notificato a quest’ultima quale terza proprietaria del
fondo RFD __________.
D. Mediante
sentenza 21 luglio 1998, il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città
ha accolto parzialmente l’istanza di rigetto presentata da __________ in questa
seconda esecuzione, limitatamente ai crediti incorporati nelle cartelle
gravanti le PPP del fondo base RFD __________ di __________, per il loro
importo nominale totale di fr. 6'076'000.--, oltre interessi di mora al 5% dal
- marzo 1998. È stato infatti ritenuto che il ricorrente risultava debitore
solo di questi due crediti. Questa sentenza è cresciuta in giudicato il 12
gennaio 1999.
E. Con
domande 18 e 21 gennaio 1999, __________ ha chiesto la realizzazione degli
immobili gravati in entrambe le procedure.
Il
18 agosto 2000, l’UEF di Locarno ha pubblicato nel Foglio Ufficiale un avviso di
incanto unico relativo alle PPP del fondo base RFD __________ di __________
nonché al fondo RFD __________ di __________, indicando le esecuzioni n.
__________ e __________ e quali debitori solidali __________ e __________.
F. Con
scritto 14 settembre 2000, __________ ha invitato l’UEF di Locarno a
“svincolare le PPP da __________ a __________ + la PPP __________ del fondo
base part. no. __________ RFD di __________ dall’esecuzione no. __________”.
G. Il
21 settembre 2000, l’UEF di Locarno ha comunicato agli interessati l’elenco
oneri relativo alla particella RFD __________ __________. Da tale atto risulta,
alla voce “2. ipoteche convenzionali”, che __________ è stato collocato per i
due crediti (quattro relazioni bancarie) fatti valere nelle due esecuzioni per
un importo di fr. 5'300'000.-- (corrispondente all’ammontare nominale totale
delle quattro cartelle ipotecarie gravanti il fondo RFD __________), oltre fr.
2'016'945.-- quali interessi al 10% per 1370 giorni.
Lo
stato descrittivo del fondo RFD __________, annesso all’elenco oneri, riporta
la dicitura seguente: “Debitori solidali: __________, __________, __________,
__________ ”.
H. Con
scritto 22 settembre 2000, trasmesso a questa Camera quale ricorso, __________
ha chiesto all’UEF di Locarno di modificare la suddetta iscrizione, non
ritenendosi più debitore solidale con __________ nella prima esecuzione (n.
__________) dopo lo svincolo delle PPP del fondo base RFD __________.
I. Con
osservazioni 6 ottobre 2000, __________ si è opposto al ricorso, ritenendo che
tutte le cartelle prodotte garantivano pure i crediti concessi a __________ e
che lo scritto 14 settembre 2000 non menzionava assolutamente lo svincolo della
particella RFD __________. Si doveva pertanto, a mente della banca, concludere
che i crediti insinuati figuravano a giusto titolo nell’elenco oneri , in virtù
della solidarietà esistente tra __________ e __________.
L. Secondo
l’UEF di Locarno, il ricorrente è da ritenersi ancora debitore in quanto la
seconda esecuzione (n. __________) è stata svincolata unicamente dai beni
immobili di Locarno (ossia PPP del fondo base RFD __________). L’UEF ha inoltre
confermato che l’incanto della particella RFD __________ avrebbe avuto luogo il
24 ottobre 2000 come previsto. L’immobile è infatti stato aggiudicato a questa
data al __________ per fr. 3'700'000.--.
considerando
in diritto:
- Per
costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al
conseguimento di un fine pratico ed attuale di procedura esecutiva – non ottenibile
in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.).
Nel
caso di specie, se, malgrado l’avvenuta aggiudicazione del fondo RFD n.
__________ (in modo corretto poiché il ricorrente non ha chiesto l’effetto
sospensivo), il ricorrente conserva comunque un interesse a non essere
considerato, con __________., solidalmente debitore – qualora non lo fosse –
dei crediti posti in esecuzione, va constatato che tale interesse diverrà
eventualmente attuale e significativo solo nell’ipotesi in cui l’UEF di Locarno
dovesse tenerne conto per allestire gli attestati d’insufficienza del pegno.
Il
ricorso è pertanto irricevibile per carenza di gravamen a questo stadio di
procedura.
- Il
ricorrente non era nemmeno costretto a ricorrere già contro l’elenco oneri,
sotto pena di non poterlo più fare in seguito. Infatti, l’indicazione del
debitore (recte: l’escusso) non è esatta né nell’elenco oneri né nello stato
descrittivo del fondo (cfr. art. 34 RFF, per rinvio dell’art. 102 RFF, nonché
moduli RFF 9 E e 9a E). Quest’indicazione, che comunque dovrebbe fondarsi
esclusivamente sugli atti di procedura, diventa decisiva solo al momento
dell’allestimento dello stato di riparto per i creditori pignoratizi (cfr.
modulo RFF 20, ultima colonna) in relazione con la questione degli attestati
d’insufficienza di pegno, e non può ovviamente essere anticipata, dato che
un’eventuale insufficienza del pegno si rivela non prima dell’aggiudicazione
del fondo.
Occorre
tuttavia dare atto al ricorrente che la menzione di una solidarietà passiva tra
esso e __________ non risulta dagli atti, in particolare dai precetti
esecutivi. L’UEF di Locarno avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che, nell’esecuzione
n. __________, escussa è __________ e terzo proprietario dell’oggetto del pegno
__________ (ovvero il ricorrente era proprietario solo del fondo RFD __________
di __________), mentre, nell’esecuzione n. __________, escusso era __________, essendo
__________ stata coinvolta quale terza proprietaria del fondo RFD __________ di
__________.
Come
già detto, non ne è comunque derivata per il ricorrente alcuna inconvenienza di
tipo procedurale.
3a. Su
richiesta dell’UEF di Locarno, giova inoltre rilevare che, nell’esecuzione in
via di realizzazione del pegno, un attestato d’insufficienza del pegno deve, se
del caso, essere rilasciato unicamente ai creditori pignoratizi procedenti (art.
158 cpv. 1 LEF: modulo 42a), limitatamente all’importo figurante sul precetto
esecutivo o per il quale l’opposizione è stata rigettata, e deve indicare sia
l’escusso che il co-escusso, quand’anche quest’ultimo non risultasse
personalmente responsabile del credito posto in esecuzione (cfr. Philipp Kunz, VZG 120 – neu und umstritten,
IWIR 1998, p. 98; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 34 e 37 ad art. 158; cfr. pure Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 14 ad art. 158. Questa concezione
non è incontestata (cfr. STF non pubblicata in DTF – ma in IWIR 1999,
86-87, con osservazioni critiche di Kurt Stöckli; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art.
158). Il Tribunale federale si è però fondato su una sua decisione del 1915
(pubblicata in DTF 41 III 92, cons. 4), addirittura anteriore
all’adozione del RFF (nel 1920). Certo, la succitata giurisprudenza è stata
codificata nell’art. 120 vRFF, ma lo stesso Tribunale federale ha modificato
questa norma nel 1996, conformemente al testo dell’art. 158 cpv. 1 nLEF che
limita il rilascio dell’attestato d’insufficienza di pegno al solo creditore procedente.
Non si vede pertanto come si potrebbe interpretare l’art. 120 nRFF, entrato in
vigore il 1. gennaio 1997, nel senso della vecchia giurisprudenza federale.
Quanto a Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann
non viene citato nemmeno l’art. 120 nRFF, fondandosi unicamente sul rapporto
della Commissione del Consiglio degli Stati del 13 novembre 1886. A ben vedere
non è esente da ogni rimprovero la soluzione attuale voluta dal legislatore per
parificare la situazione dei creditori pignoratizi procedenti con quella dei
creditori pignoranti – il cui attestato di carenza beni vale come titolo di
rigetto provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF) – a motivo che sia gli uni che
gli altri hanno fatto valere i propri diritti con un’esecuzione (cfr. FF 1991
III 77, n. 204.4). Infatti, l’escusso ha anche la possibilità di contestare i
crediti dei creditori pignoratizi non procedenti inscritti nell’elenco oneri
(cfr. art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; art. 37 RFF per
rinvio dall’art. 102 RFF). Non è poi rilevante il fatto che un’eventuale
decisione in proposito abbia, di regola, un effetto limitato all’esecuzione in
corso (art. 37 cpv. 2 RFF; cfr. tuttavia, da una parte l’art. 37 cpv. 3 RFF,
dall’altra Gilliéron, op.
cit., n. 158 ad art. 140: la sentenza può esplicare, oltre agli effetti di
diritto esecutivo, effetti di diritto civile – sul merito – opponibili
all’escusso con forza di cosa giudicata, quando quest’ultimo è stato parte al
processo e che sono state prese conclusioni nel merito; una decisione di questo
genere sarebbe quindi un titolo di rigetto definitivo), dato che è pure il caso
della decisione di rigetto dell’opposizione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, vol. I, n. 79 ss. ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, vol. I, n. 64 ad art. 84). Vero è però che l’escusso,
nell’esecuzione preliminare, assume la posizione di convenuto (nella procedura
di rigetto), mentre nella procedura di appuramento degli oneri, se il
contendere verte su una circostanza che è oggetto di un’iscrizione a registro
fondiario, spetta all’escusso inoltrare azione (cfr. art. 39 RFF). Comunque
sia, il legislatore ha chiaramente voluto un trattamento differenziato dei
creditori pignoratizi procedenti e non procedenti, scelta che va rispettata
dalle autorità amministrative e giudiziarie.
È
tuttavia doveroso precisare che l’ufficio di esecuzione è comunque tenuto ad
iscrivere nell’elenco oneri anche le altre pretese, oltre quelle per le quali
l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria (comprese quelle per cui è
stato invano chiesto il rigetto), se il procedente le ha insinuate nel termine dell’art.
138 cpv. 2 n. 3 LEF (per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) o se esse risultano
dal registro fondiario (cfr. Daniel Staehelin, Betreibung und
Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1268 ad XVI. A). Ciò nondimeno lo scoperto da riportare
nell’attestato d’insufficienza del pegno si determinerà in funzione
dell’importo figurante nella domanda di realizzazione ammissibile.
Agli
altri creditori pignoratizi non procedenti (o, quand’anche procedenti, per la
parte del loro asserito credito per la quale essi non hanno ottenuto il rigetto
dell’opposizione) va rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro
pretese sono rimaste scoperte (art. 120 RFF: modulo RFF 21, che deve tuttavia
essere adattato per i creditori pignoratizi non procedenti, il cui credito era
scaduto al momento dell’incanto, cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 13 ad art. 158), che non conferisce al suo titolare,
al contrario dell’attestato d’insufficienza del pegno,
i diritti previsti all’art. 158 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. Amonn/Gasser, n. 42 ad § 33).
3b. Nel
caso di specie, un attestato d’insufficienza del pegno potrà quindi essere
rilasciato a __________ (creditore pignoratizio procedente), nell’esecuzione n.
__________, limitatamente all’importo totale di fr. 4'600'000.-- (somma dei
crediti incorporati nelle cartelle in II, III e IV grado gravanti il fondo RFD
__________ di __________), oltre interessi di mora al 5% dal 1. giugno 1996,
per il quale è stato concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione (CEF
18 maggio 1998, in re __________ c/ __________, inc. 14.1997.00102). Dovrà
esservi indicata solo l’escussa, ossia __________., non essendo __________ da
ritenere terzo proprietario del fondo RFD __________ di __________.
Per
la pretesa di __________ relativa al credito incorporato nella cartella in I
grado gravante il fondo RFD __________ di __________ potrà invece essere
rilasciata unicamente una dichiarazione constatante che essa è rimasta
scoperta. La sussistenza di un eventuale credito di __________ contro il
ricorrente per lo scoperto presuppone del resto che quest’ultimo ne sia
personalmente responsabile sul suo intero patrimonio.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette
Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 138, 156, 158 LEF, 120 RFF nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 22 settembre 2000 __________, è irricevibile.
-
L’UEF
di Locarno rilascerà a __________ l’attestato d’insufficienza di pegno
osservando le istruzioni esposte al considerando 3b.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster