AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.127
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00127
Lugano
17 ottobre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 settembre 2000 di
rappr. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di __________ nelle esecuzioni n. __________ e
__________ – e meglio contro l’avviso d’incanto 4 settembre 2000, pubblicato
sul FUCT n. __________ del 5 settembre __________ pag. __________ –
nell’esecuzione promossa da
rappr.
avverso
__________ e
richiamata
l’ordinanza presidenziale 14 settembre 2000 con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni:
25 settembre
26 settembre
ritenuto
in fatto:
A.
Con PE n. __________ e , l’
escute i coniugi __________ e __________, quali debitori solidali per un
prestito loro concesso. La banca fonda la sua pretesa su un contratto di
prestito disdetto, su un riconoscimento di debito e su due cartelle ipotecarie
al portatore di nominali fr. 200'000.-- cadauna gravanti in II. risp. III.
grado il mapp. __________ RFD di __________, intestato a __________ e a
__________ in ragione di metà ciascuno. La banca procede in realizzazione del
pegno manuale costituito dalle due predette cartelle ipotecarie.
B. Gli escussi hanno inizialmente interposto opposizione, che però
hanno ritirato in data 12 gennaio 1999.
C. Il 24 novembre 1999 l’__________ ha chiesto la vendita delle due
cartelle ipotecarie, impegnate a suo favore. Il 1° dicembre 1999, l’UE ha
comunicato ai debitori la domanda di vendita, e il 20 giugno 2000 ha fissato
l’incanto per il 14 settembre 2000. L’avviso d’incanto è pure stato pubblicato
sul FUCT __________ del 5 settembre __________ pag. __________.
D. Con ricorso 13 settembre 2000 __________ chiede l’annullamento
dell’incanto e delle esecuzioni n. __________ dell’UE di __________, a motivo
che la costituzione in pegno delle due cartelle ipotecarie sarebbe avvenuta
senza il suo consenso.
E.
Con osservazioni 25 settembre 2000 l’__________
chiede la reiezione del gravame, rilevando che le due cartelle ipotecarie sono
al portatore e che esse sono state consegnate alla banca da __________ e
__________, per cui la banca li ha considerati portatori dei titoli e dunque
legittimati a impegnarle. La banca sostiene inoltre che le contestazioni della
ricorrente andrebbero evase secondo la procedura di rivendicazione degli art.
106-108 LEF.
F. Con
osservazioni 26 settembre 2000 l’UE di __________ chiede la reiezione del
gravame, ritenendo di aver seguito la procedura corretta.
considerato
in diritto:
Nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno la notifica del precetto esecutivo avviene in conformità con quanto disposto
dall’art. 70 LEF; oltre al precetto esecutivo per il debitore, l’Ufficio deve
provvedere ad allestire un precetto anche per il condebitore (art. 70 cpv. 2
LEF), uno per il terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario
(art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), e uno per il coniuge del debitore o del terzo se
il fondo pignorato è l’abitazione di famiglia (art. 153 cpv. 2 lett. b LEF);
terzo, ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 LEF è pure il proprietario comune o il
comproprietario del pegno (Marc Bernheim/Philipp
Känzig, in: Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 153).
Con la notifica del precetto esecutivo, il
debitore, il condebitore, il terzo e eventualmente il coniuge di questi
assumono il ruolo di co-escussi; tutti possono interporre opposizione al
precetto esecutivo e possono far valere le eccezioni personali e comuni verso il
creditore, sia che esse riguardino il credito stesso sia il diritto di pegno
(art. 153 cpv. 2 seconda frase LEF e art. 88 RFF). Il creditore che vuole
ottenere la realizzazione forzata del pegno, può continuare l’esecuzione solo
quando tutti i precetti esecutivi sono cresciuti in giudicato (art. 100 cpv. 1
RFF; M. Bernheim/P. Känzig,
op. cit., n. 31 ad art. 153).
Nel caso in esame, occorre rilevare che l’__________
– nelle sue domande di esecuzione nei confronti dei coniugi __________ e
__________ – ha menzionato quale titolo un contratto di prestito
(verosimilmente tra i condebitori e l’__________), un riconoscimento di debito
del 23 marzo 1998, nonché due cartelle ipotecarie al portatore di fr.
200'000.-- cadauna (iscritte in II. e III. rango sul mapp. __________ RFD di
__________). La creditrice stessa ha segnalato sul suo formulario che questo
fondo era intestato a __________ e __________ in ragione di metà ciascuna.
Di
conseguenza l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere ad allestire un precetto
esecutivo anche nei confronti di __________ (art. 100 RFF).
Dal momento che non è stato allestito alcun
precetto esecutivo nei confronti della ricorrente, e che pertanto il creditore
non può a questo stadio ancora richiedere il proseguimento dell’esecuzione, l’incanto
previsto dall’Ufficio va annullato; quest’ultimo provvederà pure a notificare
alla ricorrente un precetto esecutivo sulla base delle indicazioni contenute
nelle domande di esecuzione 23 novembre 1998 dell’__________.
Ne consegue che il ricorso 13 agosto 2000 deve essere accolto, per quanto riguarda
l’annullamento dell’incanto, ma va respinto in quanto tenda all’annullamento
delle procedure esecutive contro __________ e __________.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
17, 20a, 70 e 153 LEF, art. 88 e 100 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato l’incanto del 14 settembre 2000 nelle
esecuzioni __________ e __________ dell’UE di __________.
1.2. 1.2. L’UE di __________ si determinerà ai sensi del cons. 4.
Non si prelevano tasse, né si assegnano
indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a: - avv. __________;
__________;
Comunicazione
all’UE di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster