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Numero d'incarto:
15.2000.124
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00124
15.2000.00125
Lugano
20 aprile
2001
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 5 settembre 2000 di
__________,
patr. da: avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro la comunicazione 4
settembre 2000 e l’elenco oneri 29 agosto 2000
nell’esecuzione in via di realizzazione
di pegno immobiliare n. __________ promossa da
rappr. da Servizio giuridico e compliance,
Lugano
nei confronti di
__________ patr.
dall’avv. __________
procedura concernente anche
__________,
rappr. da
__________,
rappr da
patr
dall’avv. __________
patr
dall’avv. __________
richiamate le ordinanze presidenziali 7 settembre
2000 con le quali ai ricorsi veniva
concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
- 22 settembre 2000 di __________ - 22 settembre
2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ __________ procede in via di realizzazione di pegno
immobiliare nei confronti dellla società __________ per l’incasso del proprio
credito.
B. In
data 29 agosto 2000 veniva intimato alle parti l’elenco oneri delle part.
__________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa, nell’esecuzione n.
__________.
C. Con
ricorso 5 settembre 2000 la __________, beneficiaria di un diritto di
superficie sulla part. __________ RFD di __________ si aggrava contro l’elenco
oneri sostenendo che lo stesso non terrebbe conto a sufficienza della realtà
giuridica connessa con l’esistenza del diritto di superficie in oggetto. Di
conseguenza la ricorrente ne postula l’annullamento e l’allestimento ex novo
con l’indicazione del diritto all’equa indennità di cui all’art. 779 d CC.
D. In
data 4 settembre 2000 l’UE di Lugano comunicava alla __________ che il
creditore procedente __________ aveva chiesto la messa all’incanto della part.
__________ RFD di __________ mediante doppio turno d’asta ex art. 142 LEF.
E. Con
ulteriore ricorso 5 settembre 2000 la __________ si aggrava contro la richiesta
del creditore procedente __________ di mettere all’incanto il fondo in oggetto
mediante doppio turno d’asta ex art. 142 LEF.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 5 settembre 2000 della __________ sono entrambi diretti
contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa da __________ nei confronti della società __________.
I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo.
Di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.2000.124 e 15.2000.125.
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
-
Per l’art. 140 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in
base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli
oneri gravanti il fondo. Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 primo periodo, seconda
parte RFF); d’altra parte l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli
oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati
entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di
prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF). Giova qui ricordare che, come precisa
l’art. 34 cpv. 1 lett.b terzo periodo RFF, ove l’insinuazione di un onere non
sia conforme all’estratto del registro fondiario, l’ufficio dovrà attenersi
all’insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto dell’iscrizione nel
registro; se l’onere insinuato è meno esteso di quanto risulti dal registro
fondiario, l’ufficio, ottenuto il consenso del titolare, provvederà alla
modificazione o cancellazione dell’iscrizione nel registro fondiario (art. 34
cpv. 1 lett. b quarto periodo RFF).
-
Nel
caso di specie la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
risulta gravata da un diritto di superficie per sé stante e permanente,
intavolato al foglio __________, della durata di 30 anni iscritto a Registro
fondiario il 26 ottobre 1994 a favore della __________. Orbene tale diritto è
stato correttamente riportato dall’UE di Lugano nell’elenco oneri della part.
__________ RFD di __________, conformemente all’estratto del Registro
fondiario. L’Ufficio non avrebbe potuto modificare l’iscrizione risultante a
Registro fondiario, così come preteso dalla ricorrente, in quanto la stessa
risulta vincolante per l’UE (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF). Di conseguenza il
ricorso 15.2000.124 si rivela infondato e deve quindi essere respinto.
Le
censure relative all’indennità del superficiario ex art. 779 d CC devono essere
demandate al giudice di merito nell’ambito dell’azione di contestazione
dell’elenco oneri, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa
Camera.
-
Per
l’art. 142 cpv. 1 LEF qualora il fondo sia gravato, senza il consenso del
creditore ipotecario pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari a da
un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulta
dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni
dalla notificazione dell’elenco degli oneri, che il fondo sia messo all’incanto
con o senza questo aggravio. Determinante per stabilire la precedenza del
diritto di pegno risulta essere l’iscrizione a Registro fondiario (cfr. Markus
Häsermann/Kurt Stöckli/Andreas Feutz, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 e 12 ad art. 142 LEF). La comunicazione del
doppio turno d’asta deve avvenire al più tardi al momento dell’incanto (cfr.
art. 56 RFF)
-
Nel
caso in esame le cartelle ipotecarie detenute dal creditore procedente
__________ risultano essere state iscritte a Registro Fondiario tra il 1963 e
il 1986, mentre il diritto di superficie gravante la particella __________ RFD
di __________ è stato iscritto soltanto nel 1994. Di conseguenza il diritto di
pegno di __________ risulta essere prevalente rispetto al diritto di superficie
della ricorrente. La richiesta di __________ di mettere all’incanto la part.
__________ RFD di __________ mediante doppio turno d’asta è quindi perfettamente
legittima e la successiva comunicazione 4 settembre 2001 da parte dell’UE di
Lugano alla __________ è conforme alla legge, essendo adempiuti i requisiti di
cui all’art. 142 cpv. 1 LEF . Ne consegue la reiezione del ricorso 15.2000.125.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 140 e 142 LEF, 34, 36 e 56
RFF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.2000.124 e 15.2000.125 sono
dichiarate congiunte.
-
Il
ricorso 5 settembre 2000 __________ (inc. 15.2000.124), è respinto.
-
Il
ricorso 5 settembre __________ (inc. 15.2000.125), è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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