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Numero d'incarto:
15.2000.12
Data decisione, Autorità:
27.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00012
Lugano
27 settembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 dicembre 1999 di
__________ Rappr. dallo Studio legale __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Vallemaggia nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro la decisione
14 dicembre 1999 – promossa da __________ avverso
Rappr. dall’avv. __________
viste le
osservazioni:
21 gennaio 2000 di
__________ 26 gennaio 2000 dell’UEF di Vallemaggia
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000 con cui è stata intimata la replica
8 febbraio 2000 di __________, e fissato un termine a __________ per duplicare,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Vallemaggia
ha ordinato il sequestro del salario e tredicesima mensilità percepiti da
__________ presso la ditta di __________ di __________, in favore di __________
B. L’UEF
di Vallemaggia ha eseguito il sequestro il 5 maggio 1999, fissando l’eccedenza
sequestrabile del salario in fr. 292.50.
C. A
convalida di questo sequestro __________ ha fatto spiccare il 12 maggio 1999 il
precetto esecutivo n° __________ per fr. 18'802.85 oltre interessi e spese,
contro il quale __________ non ha interposto opposizione.
D. Su domanda 8 giugno 1999 di __________, l’UEF di Vallemaggia ha
fissato per il 18 agosto 1999 il pignoramento che ha portato sull’eccedenza di
salario precedentemente sequestrata. Il datore di lavoro è stato diffidato a
versare entro il 1° di ogni mese a partire dal 1° maggio 1999 e per dodici mesi
l’importo di fr. 292.50 all’UEF stesso. In data 29 ottobre 1999, l’UEF ha
precisato al datore di lavoro che il pignoramento era esteso pure alla
tredicesima.
E. Nei
giorni successivi, __________ si è presentato presso l’UEF di Vallemaggia,
sostenendo di non poter sopportare il pignoramento, poiché egli convive con
__________, invalida e totalmente a suo carico.
Sentito
il datore di lavoro, per conferma, l’UEF di Vallemaggia ha rivisto la propria
decisione e ha attestato in data 14 dicembre 1999 che non vi era più alcuna
eccedenza pignorabile.
F. Con
ricorso 21 dicembre 1999 __________ chiede in via principale che il calcolo di
minimo di esistenza sia integralmente rivisto (chiedendo di costatare un’eccedenza
pignorabile di fr. 1'347.50), e in via subordinata che la decisione 14 dicembre
1999 venga annullata con l’obbligo per l’UEF di procedere a nuovi accertamenti
e all’emissione di una nuova decisione.
G. Nelle
sue osservazioni 21 gennaio 2000, __________ ha chiesto la reiezione del
gravame, producendo della nuova documentazione in merito allo stato di salute
della concubina e dei debiti presso due istituti di credito.
H. L’UEF,
dal canto suo, ha chiesto con osservazioni 26 gennaio 2000 la conferma della
propria decisione.
I. Con
istanza/replica 8 febbraio 2000, __________ ha contestato gli argomenti del
debitore sollevati in sede di osservazioni e corroborate da documenti fino a
quel momento non noti.
J. Con
duplica 1° marzo 2000, autorizzata con ordinanza 15 febbraio 2000 di questa
Camera, __________ si riconferma nella proprie richieste.
Considerando
in diritto:
- In ordine occorre innanzitutto rilevare che l’ammissibilità di
una replica presuppone che nelle osservazioni siano stati sviluppati, dalle
controparti o dall’organo d’esecuzione, nuovi fatti o motivazioni giuridiche.
L’esigenza della replica discende dal diritto di essere sentito: l’autorità
deve accordare alla parte la facoltà di replicare se, nella risposta ad un
gravame, siano stati resi noti per la prima volta elementi rilevanti e non già
ipotizzabili con l’atto introduttivo, sui quali il ricorrente non ha ancora
avuto la facoltà di esprimersi (art. 12 LPR; cfr. Cometta F., Commentario
alla LPR, Lugano 1998, ad art. 12 LPR pag. 208 s.).
Nel caso in esame occorre rilevare che __________ ha prodotto per la
prima volta dei documenti che proverebbero l’invalidità della sua concubina.
Pure per la prima volta ha prodotto dei documenti relativi ai propri pagamenti
in favore di due istituti di credito. Dal momento che la replica 8 febbraio
1999 si è concentrata proprio sulla portata di tali documenti essa ossequia le
esigenze summenzionate e fa pertanto parte integrante dell’incarto in esame.
Parimenti per la duplica, che conferma integralmente le osservazioni.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12; 106
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l'importo base per persona
singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza figli
in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del
minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 24 ad art. 93 LEF).
Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di convivere con __________ e di
non avere figli. Il minimo di esistenza andava pertanto fissato in fr. 925.--
mensili.
Tuttavia
secondo la giurisprudenza dell'Autorità di vigilanza di Basilea (cfr. BlSchK
2000, pag. 63), seguita da questa Camera (cfr. CEF 28 giugno 2000 in re F.G.
llcc. contro C. P.), è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica
una riduzione del 10% dell'importo base mensile. Nel caso di specie __________,
pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera, vive in __________,
segnatamente a __________.
Pertanto
quale importo base mensile va computato l'importo di fr. 832.50 (= fr. 925.--
./. 92.50).
- In
DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione
della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole.
Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escusso di esigere
dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla
metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio
che non è quello del debitore e verso il quale quest'ultimo non può far valere
nessun diritto al mantenimento.
Nel
caso in esame il debitore stesso ammette di dividere il proprio appartamento
con una concubina, che tuttavia sembrerebbe essere invalida e demunita di una
qualunque fonte di reddito sostitutiva (alimenti, pensione, invalidità, disoccupazione,
ecc.). Queste affermazioni, nemmeno provate, non inficiano comunque il
principio suesposto, secondo il quale al debitore si deve computare solo la
metà del canone di locazione di Lit 375'000 mensili, pari a circa fr. 310.--, e
solo la metà delle spese di riscaldamento (non comprese nell'importo base
minimo), pari a fr. 150.-- (come dichiarato dal ricorrente).
Di
conseguenza il canone di locazione computabile a __________ è di fr. 155.--,
mentre le spese di riscaldamento assommano a fr. 75.--.
- È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra
3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon / Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n° 27, pag. 170; Fritsche / Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n° 60).
Nel
caso in esame __________ abita a __________ e lavora a ; la distanza
è certamente considerevole, ma occorre considerare che da __________ a
__________ egli potrebbe fare capo alla cosiddetta "" e da
__________ a __________ agli autopostali; la durata di tale spostamento si aggira
attorno all'ora e tre quarti, cosicchè egli impiegherebbe quotidianamente circa
tre ore e mezza per il tragitto casa-lavoro e ritorno. Tale situazione
giustifica pertanto l'uso di un mezzo privato, ciò che giustificherebbe un
costo mensile di fr. 1'200.--, così come richiesto da __________ Tuttavia, avuto
riguardo delle circostanze specifiche del caso in esame ed in particolare del
fatto che il debitore vive in __________ (Paese in cui i costi fissi sono assai
ridotti) ed effettua un tragitto assai lungo con il suo autoveicolo, il costo
per chilometro con un’auto non può superare fr. 0.35.
- Il
ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti nel passato per
un prestito contante di fr. 10'626.80 (oltre interessi e spese, per il quale
verserebbe regolarmente fr. 600.-- mensili al creditore) e per un leasing sul
suo autoveicolo (di cui non fornisce prova alcuna, se non la copia di un versamento
di Lit. 700'000).
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato
il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare
all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
Per
quanto riguarda dunque il prestito contante, nulla giustifica il privilegio che
il debitore pretende sia concesso alla __________ Da ultimo
occorre rilevare che __________ non ha fornito prova alcuna che il versamento
di Lit 700'000 (di cui al doc. 3) faccia parte di una serie di pagamenti
mensili analoghi per l'acquisto a rate di una macchina; tuttavia, prima di
poter accogliere tale deduzione, l'UEF dovrà accertarsi che il contratto di
acquisto/leasing esista veramente, a quanto assomma ancora lo scoperto e se le
rate vengono effettivamente pagate (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n° 33 ad art. 93 LEF). In caso contrario anche questo importo non potrà
figurare nel calcolo del minimo di esistenza.
-
Si
giustifica pertanto la retrocessione degli atti, con l'invito all'UEF di
Vallemaggia a procedere ad un nuovo calcolo dell'eccedenza pignorabile sulla
base delle indicazioni espresse ai considerandi precedenti. Il ricorso è
pertanto parzialmente accolto.
-
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret
J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
17, 20a, 92 cifra 3, 93 LEF, art. 12 LPR, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso 21 dicembre 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1.
La decisione 14 dicembre 1999 dell'UEF di Vallemaggia è annullata.
1.2. Di conseguenza l'incarto è retrocesso all'UEF di Vallemaggia
per nuova decisione sull'eccedenza pignorabile del salario previa istruttoria
secondo i considerandi di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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