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Numero d'incarto:
15.2000.114
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00114
Lugano
17 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza di restituzione del termine 17 agosto 2000 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Il __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona notificato il 3 agosto 2000 alla signora __________, moglie dell'escusso.
B. Con atto 17 agosto __________ ha chiesto la restituzione del termine
per poter far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio
all’estero il 15 agosto 2000 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla moglie
il PE in esame;
C. Interrogato formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato
dall’estero il 15 agosto 2000 e di avere ricevuto la stessa sera dalla moglie
il PE in oggetto. Il giorno seguente 16 agosto 2000 ha telefonato all’UEF
dichiarando di interporre opposizione.
Il
funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva,
per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 17 agosto 2000
ha inoltrato la predetta istanza.
Considerato
in diritto:
-
Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. La notifica al coniuge del
debitore separato non è consentita (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 64, p. 464). Interrogata formalmente
il 5 ottobre 2000 la moglie del ricorrente ha affermato di aver ritirato il PE
n. __________ il 3 agosto 2000 e di averlo consegnato al marito la sera del 15
agosto 2000. (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2). __________ ha
affermato inoltre di vivere separata dal marito dalla fine di aprile del 2000 e
che i coniugi sono comparsi il 15 luglio 2000 davanti al Pretore di Bellinzona
per il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p.
2). Di conseguenza la notifica alla moglie dell’escusso del PE n. __________
non è corretta, vivendo i coniugi __________ separati.
-
Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione,
deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna
il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione.
Giusta
l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui
comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione
in casu é venuto a scadere venerdì 25 agosto 2000, il giorno 15 agosto 2000 da
cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni;
interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una
falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato
mercoledì 16 agosto 2000 all’UEF di Bellinzona e di avere dichiarato di interporre
opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di
opposizione tardiva.
Orbene
dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione
dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti
allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Bellinzona, il termine per interporre
opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere
iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per
interporre opposizione tardiva.
L’istanza
di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Bellinzona
va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva.
- Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10
all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art.
33 cpv. 3, 64 cpv.1 e 74 cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza
di restituzione del termine 17 agosto 2000 di __________ è respinta.
-
All’UEF
di Bellinzona è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da
__________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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