AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00183
Data decisione, Autorità:
23.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00183/184
Lugano
23 dicembre
2000
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 4 dicembre 2000
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’ordine verbale
dato alla ricorrente di informare l’UE su eventuali averi presso di essa della
ditta __________ di __________, risp. dell’avv. __________, nell’ambito delle
procedure n. __________, risp. __________, inoltrate con “avvisi di pignoramento”
24 novembre 2000, su ordine del Pretore di Lugano, Sezione 4, emanati nelle
procedure di exequatur di sentenze estere a richiesta di __________
viste
le osservazioni 5 dicembre 2000 dell’UE di Lugano,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con decisioni 23 novembre 2000, il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 4, ha riconosciuto e dichiarato esecutive, in entrambi i casi
limitatamente a fr. 5'000'000.--, due sentenze estere pronunciate contro
__________, risp. contro l’avv. __________, ordinando nello stesso tempo, quale
provvedimento conservativo giusta l’art. 39 della Convenzione di Lugano (in
seguito: CL), il “pignoramento provvisorio” di tutti i beni mobili ed immobili
dei debitori, in particolare di tutti gli averi bancari presso quattro istituti
bancari con sede a Lugano, tra i quali la ricorrente, __________ Il Pretore ha
inoltre fissato un certo numero di regole sull’esecuzione di questi
“pignoramenti provvisori”, tra cui l’inapplicabilità degli art. 56 ss., 106-111
e 113-115 LEF, l’esclusione dell’avviso alla debitrice giusta l’art. 90 LEF, l’applicabilità
per analogia degli art. 91 a 105 nonché 112 LEF, le condizioni di decadimento
del “pignoramento provvisorio”, in particolare nei casi in cui gli istanti non
avviassero la procedura esecutiva o non la facessero proseguire nei termini
fissati dal giudice.
B. In
base a due “avvisi di pignoramento” del 24 novembre 2000 (doc. B), non comunicati
ai debitori, l’UE di Lugano ha provveduto, lo stesso giorno, al “pignoramento
provvisorio” dell’asserito credito di __________ risp. dell’avv. __________
contro __________ allestendo i relativi “verbali di pignoramento provvisori
quale provvedimento conservativo ex art. 39 ConvLug”. La ricorrente ha preso
atto dei provvedimenti, riservandosi di decidere in un secondo tempo quale
informazione dare all’ufficio su eventuali beni di cui i debitori risultino
titolari (cfr. doc. C). __________ ha poi, il 29 novembre 2000 (cfr. doc. D),
confermato all’UE di Lugano di avere bloccato eventuali averi intestati a
__________, risp. all’avv. __________ a concorrenza, in ogni caso, del credito
di fr. 5'000'000.--, ritenendo tuttavia, in analogia con la giurisprudenza in
materia di sequestro (DTF 125 III 391 ss.), di essere tenuta a dare
informazioni sull’esito del pignoramento solo dopo lo spirare del termine di
opposizione ex art. 36 CL, rispettivamente dopo decisione definitiva
sull’eventuale opposizione, in altre parole soltanto quando la relativa
decisione sull’exequatur fosse divenuta definitiva.
C. Con ricorsi 4 dicembre 2000, __________ chiede l’annullamento
dell’ordine di informazione impartito dall’UE di Lugano il 24 novembre 2000,
formulato con la comminatoria di cui all’art. 324 n. 5 CP, nonché la
constatazione che l’obbligo d’informazione circa l’esito del “pignoramento provvisorio”
è dato soltanto allo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. a
decisione definitiva sull’eventuale opposizione nella procedura di exequatur.
In sostanza, la ricorrente argomenta che i provvedimenti addottati dall’UE di Lugano
sono più vicini ad un sequestro che ad un pignoramento provvisorio, di modo che
andrebbe applicata per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
125 III 391 ss.) relativa al primo tipo di provvedimento, secondo la quale
l’obbligo d’informazione delle banche, di cui all’art. 91 cpv. 4 LEF, per
rinvio analogico dell’art. 275 LEF, nasce soltanto una volta spirato il termine
di opposizione al sequestro ex art. 278 LEF, risp. una volta cresciuta in
giudicato la decisione su un’eventuale opposizione. La ricorrente richiama
inoltre la dottrina, qualificata di maggioritaria, che privilegia la soluzione
del sequestro quale provvedimento cautelare più opportuno ai sensi dell’art. 39
CL. Anche il Tribunale federale, in una sentenza recente (cfr. DTF 126 III
442), quand’anche non abbia ritenuto arbitraria la soluzione del pignoramento
provvisorio, ha precisato che nessuno dei due tipi di provvedimenti può essere
adottato senza notevoli adattamenti.
D. Nelle
sue osservazioni, l’UE di Lugano conclude per la reiezione del gravame. Esso
precisa che non ha intimato ad _______ alcuna comminatoria ai sensi dell’art.
324 n. 5 CP e che non intende farlo “sennonché nel proseguimento della
procedura ordinato espressamente dal Pretore”.
Considerando
in
diritto:
-
I ricorsi 4 dicembre 2000 di __________ sono entrambi diretti
contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito di procedure parallele promosse
dagli stessi creditori. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e
sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione
delle procedure di cui agli inc. __________ e __________. Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola
sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.).
-
In
virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex
art. 17 LEF, codificato nell'art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà
di prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza,
quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita
di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili
(cfr. Cometta, op. cit.,
p. 181 ss.).
-
Per
costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento
di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo
– e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Cometta, op. cit., n. 2.4 ad art.
7, p. 115-116, con rif.).
3.1. Viste
le osservazioni dell’UE di Lugano che ha dichiarato di non aver intimato ad
__________ alcuna comminatoria ai sensi dell’art. 324 n. 5 CP, la conclusione
ricorsuale tendente all’annullamento di tale provvedimento va considerata come
evasa.
3.2. L’UE
di Lugano non ha invece rinunciato ad esigere che la ricorrente fornisca
immediatamente informazioni sull’esito del “pignoramento provvisorio”. I
ricorsi in esame, in questa misura, non sono pertanto privi di oggetto.
- Questa
Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio
dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Nel caso di specie si tratta di determinare se i provvedimenti
cautelari di cui all’art. 39 CL sono regolati dal diritto esecutivo federale e
cantonale o no.
4.1. Giusta
l’art. 39 CL, “in pendenza del termine
per proporre l’opposizione di cui all’articolo 36 [ricorso contro la sentenza
di exequatur di prima grado di una decisione emanata in uno Stato parte alla
Convenzione di Lugano in materia civile o commerciale] e fino a quando non sia
stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti
conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione [cpv. 1].
La decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai
suddetti provvedimenti [cpv. 2]”. Il tipo di provvedimenti conservativi e la
procedura per la loro emanazione non sono regolati dalla CL bensì dal diritto
dello Stato in cui è chiesta l’esecuzione (cfr. DTF 126 III 439, con
rif.).
4.2. In
Svizzera, non si è purtroppo riusciti a disciplinare la questione a livello
federale, come sarebbe stato conforme allo spirito della Convenzione di Lugano.
Sebbene la soluzione sembrasse evidente alla luce del testo dell’art. 32 n. 1,
15. trattino CL (l’istanza di exequatur deve essere presentata “nel quadro della procedura disciplinata dagli articoli 80 e
81 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento”) nonché degli art. 64 cpv. 1 i.f. vCost. (non ripreso nella nuova
Costituzione federale) e 38 cpv. 1 LEF, secondo i quali l’esecuzione delle
pretese pecuniarie e in prestazione di garanzia sono sottoposte alla procedura
federale di esecuzione, ossia alla LEF, l’Ufficio federale di giustizia (FF 1991
IV 288 ss., in part. 292 ss.) ha ritenuto che, pure per questo genere di
pretese, si potesse dedurre direttamente dalle norme della Convenzione di
Lugano l’esistenza di una procedura autonoma separata di exequatur accanto alla
procedura di rigetto dell’opposizione. Inoltre, il legislatore federale ha
rinunciato, nonostante che la revisione della LEF gli offrisse un’ottima
occasione di farlo, ad adattare questa legge alla Convenzione di Lugano (cfr. Flavio
Cometta, Nouveautés
législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes et
faillite significatives pour l’activité bancaire –Thèmes choisis, in: Les
banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bellinzona 1998,
p. 34 s., n. 1.2 e 1.2.2; Daniel Staehelin,
Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
in AJP 1995, p. 260 ad nota 5), ad esempio facendo sue le conclusioni del
rapporto 10 luglio 1993 del gruppo di esperti incaricati di esaminare la
necessità di adattare il progetto di revisione della LEF alla CL, il quale proponeva
tra l’altro l’introduzione nell’art. 271 cpv. 1 LEF, al n. 6, di una nuova
causa di sequestro quando il procedente è in possesso di un titolo di rigetto
definitivo o di un altro titolo dichiarato esecutivo in prima istanza (cfr. Rep.
1992, 163 ss., segnatamente p. 168 ss.). Si è parimenti rinunciato a regolare la
procedura separata di exequatur delle sentenze relative a pretese pecuniarie e
in prestazione di garanzia (ciò a cui si sarebbe giunto con l’introduzione di
una nuova causa di sequestro, dato che il creditore avrebbe potuto ottenere
direttamente dal giudice dell’exequatur un provvedimento cautelare – il
sequestro – previa notificazione di un precetto esecutivo, cfr. Rep.
1992, p. 173, ad n. 2.3.3., e 177-178). Queste lacune, che risultano da un
silenzio del legislatore federale che si può definire non qualificato (cfr. Daniel
Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 68 ad art. 80), sono state
colmate, in modo più o meno esteso, dalle legislazioni cantonali. Ne consegue
la coesistenza di una pluralità di soluzioni poco opportuna dal punto di vista
dello spirito della Convenzione di Lugano e che nuoce indubbiamente alla
sicurezza del diritto.
4.3. In
teoria, vi sono, in diritto svizzero, quattro tipi di provvedimenti cautelari
possibili ai sensi dell’art. 39 CL (cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, vol. I, n. 36 ss. ad art. 30a), le cui modalità attuative per i
primi tre tipi sono simili ma non coincidenti con i corrispondenti istituti di
diritto esecutivo federale: il sequestro, il pignoramento provvisorio,
l’inventario cautelativo dell’art. 162 LEF e le misure cautelari del diritto di
procedura civile cantonale.
4.4. Il
legislatore ticinese ha scelto l’ultima soluzione citata.
Infatti,
l'art. 512 CPC stabilisce che il riconoscimento di sentenze di pagamento in
denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente
competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione
secondo la LEF, fatta però eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro
che soggiacciono alla Convenzione di Lugano.
L'art.
513b CPC precisa poi al cpv. 1 che il pretore del domicilio del convenuto o del
luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le
decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni
cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv. 2, il pretore è
competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione secondo
la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente
per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione
(cpv. 3).
a) In
diritto ticinese, la questione dell’exequatur delle decisioni, comprese quelle
riferite a prestazioni di denaro, che soggiacciono alla Convenzione di Lugano,
in particolare la questione in esame, è quindi regolata unicamente ed esclusivamente
dal Codice di procedura civile cantonale. Ne consegue l’incompetenza di questa
Camera, dato che l’UE di Lugano ha agito quale ausiliario (“Hilfsperson”) del
Pretore, senza che lo imponesse una norma di diritto esecutivo federale o cantonale.
La vigilanza che esercita questa Camera sugli uffici di esecuzione e fallimenti
concerne infatti unicamente l’attività svolta nell’ambito del diritto esecutivo
federale fondato sulla LEF e non le mansioni esercitate in applicazione di
norme del diritto cantonale che non siano riferite all’applicazione del diritto
esecutivo federale, come ad esempio quella relativa alla vendita degli oggetti
dati in pegno all’Istituto di prestito a pegno previsto agli art. 907-915 CC e
non riscattati (cfr. art. 188 LAC e 11 cpv. 2 del Regolamento 30 giugno 1994
sul prestito a pegno [RL 4.1.1.5]; Cometta,
op. cit., p. 86 ad 2.4b). Se l’UE di Lugano fosse competente per eseguire la
decisione pretorile e secondo quali modalità non spetta a questa Camera dirlo
bensì all’autorità di ricorso competente per la questione dell’esecuzione dei
provvedimenti cautelari del diritto di procedura civile.
b) A
scanso di equivoci, va precisato che non si applica al caso di specie la giurisprudenza
di questa Camera (cfr. CEF [14.1995.83] del 4 maggio 1995, cons. 2, in: BlSchk
1997, p. 63 s., ad I, massimata parzialmente anche in Cocchi/Trezzini, CPC commentato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 513c) secondo la quale gli art. 513b e 513c
CPC non sono applicabili nella procedura di rigetto dell’opposizione nella
quale è stato chiesto a titolo pregiudiziale l’exequatur di una decisione
soggiacente alla Convenzione di Lugano, per il motivo che con l’introduzione di
un’esecuzione il creditore rinuncia a godere dei vantaggi che la Convenzione
gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di
iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto
senza che il debitore sia previamente avvertito. Infatti, gli istanti hanno
esplicitamente chiesto il pignoramento provvisorio dei beni degli asseriti
debitori senza previa esecuzione, fondandosi sull’art. 39 CL. In tal modo non
torna applicabile il diritto esecutivo federale, la disputa dovendo essere esaminata
in attuazione della CL.
c) Ci
si potrebbe chiedere se la scelta del legislatore ticinese non sia contraria al
diritto federale, ciò che dovrebbe essere rilevato d’ufficio da questa Camera
(cfr. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2. ed., Berna1994, p. 98 ad 2.2.3), dato che per l’art.
38 cpv. 1 LEF (cfr. sopra cons. 4.2) l’esecuzione delle prestazioni pecuniarie
o in prestazione di garanzia essendo retta dalla LEF. Del resto, è ammessa,
pure in diritto ticinese, l’improponibilità dei provvedimenti cautelari
destinati ad assicurare il pagamento di un credito (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ss
ad art. 376), di modo che il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC agli art. 376 ss.
CPC appare inadeguato. La soluzione ticinese è tuttavia conforme alla giurisprudenza
del Tribunale federale che, da una parte, ritiene che i Cantoni siano
competenti per istituire e regolare una procedura separata di exequatur delle
decisioni estere anche pecuniarie indipendentemente da un’esecuzione e fuori da
una procedura di rigetto definitivo (cfr. DTF 116 Ia 394 ss),
interpretazione peraltro condivisa dal Consiglio federale (cfr. FF 1991
IV) e dal suddetto gruppo di esperti (cfr. Rep. 1992, p. 171 ad 2.3.1,
173 ad 2.3.3 e 192 ad 5.2), e, dall’altra, non sembra ritenere arbitrario il
rinvio alle norme cantonali sui provvedimenti cautelari (cfr. DTF 126
III 444, cons. 5 i.f.). Come gli altri tipi di misura (sequestro, pignoramento
provvisorio, inventario cautelare), i provvedimenti cautelari di diritto
cantonale devono del resto essere ritenuti a priori ammissibili, con i
necessari adattamenti alla Convenzione di Lugano, vista l’inadempienza del legislatore
federale (cfr. Matthias Staehelin,
op. cit., n. 43 ad art. 30a; nello stesso senso, a titolo sussidiario,
nell’ipotesi in cui fosse ritenuto che né il sequestro né il pignoramento
provvisorio possano essere resi interamente compatibili con l’art. 39 CL: Andreas
Bucher, Droit international
privé suisse, vol. I/1, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 861).
- I
due ricorsi vanno quindi dichiarati irricevibili.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 38 LEF, 39 CL e 513b CPC,
pronuncia:
-
Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________ di cui all’inc. __________
è dichiarato irricevibile.
-
Il
ricorso 4 dicembre 2000 di __________ di cui all’inc. __________ è dichiarato
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione ___________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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