AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00167
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00167
Lugano
22 maggio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione di quest'ultimo di non apporre
la lettera "E" nei propri registri all'esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
esaminati gli atti
e i documenti
ritenuto
in fatto:
A. Il
23 febbraio 1999 l'UEF di Bellinzona ha spiccato nei confronti di __________ il
precetto esecutivo n. __________, così come richiesto da __________.
Allo stesso l'escusso ha interposto interposizione totale il 1° marzo 1999. Il
creditore procedente non ha nel frattempo ancora introdotto la domanda di
proseguimento.
B. Con
istanza 5 ottobre 2000 __________ iconi ha chiesto all'UEF di Bellinzona la
cancellazione della procedura esecutiva n. __________ a suo carico.
C. Con
decisione 11 ottobre 2000 l'UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta di
__________, invitandolo a promuovere l'azione di accertamento negativo in
procedura ordinaria.
D. Con
atto di ricorso 19 ottobre 2000 __________ rileva che ____________________ non
ha chiesto il rigetto dell'opposizione nei termini di legge e non ha inoltrato
presso la Pretura di Bellinzona una causa ordinaria o sommaria in accertamento
del suo credito e contestuale rigetto dell'opposizione al PE n. __________.
Egli chiede di conseguenza che tale PE venga annullato.
E. Con
osservazioni 31 ottobre 2000 __________ sostiene di aver fatto spiccare il PE
in esame per interrompere la prescrizione di un suo preteso credito in
risarcimento danni nei confronti del ricorrente; egli rileva infine che in caso
di accoglimento del ricorso, egli promuoverebbe un'altra esecuzione per il
medesimo motivo.
F. Con
osservazioni 15 novembre 2000 l'UEF di Bellinzona conferma il proprio operato
in virtù della vigente giurisprudenza federale.
considerando
in diritto:
- Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
1.1. Nel
caso in esame il ricorrente non postula l'accertamento negativo della pretesa
del suo presunto creditore, ma chiede all'Ufficio di annullare (recte: apporre
la lettera "E" nel registro delle esecuzioni, in virtù dell'art. 10
RForm) il PE n. __________ in virtù della perenzione del diritto di richiedere
il proseguimento dell'esecuzione (art. 88 LEF) e del fatto che il presunto
creditore non ha promosso né azione ordinaria in accertamento del suo credito
né istanza di rigetto dell'opposizione. La contestazione non verte pertanto sul
merito, ma unicamente su una questione procedurale: di conseguenza il ricorso è
ammissibile.
- Determinare se l’estinzione del diritto di continuare l’esecuzione
giustifichi o no la cancellazione – recte: il divieto di comunicazione ai terzi
– dell’esecuzione stessa nei registri dell’ufficio è una questione da risolvere
alla luce dell’art. 8a cpv. 3 LEF, norma specifica su questo tema.
2.1. Questa
norma non prevede in modo esplicito il divieto di comunicazione ai terzi delle
esecuzioni per le quali il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è trascorso o per le
quali l’escutente non ha dimostrato di aver inoltrato nello stesso termine
un’azione tendente al rigetto dell’opposizione. Anzi, il Consiglio federale,
nel Messaggio relativo alla revisione della LEF che ha introdotto l’art. 8a
LEF, ha esplicitamente elencato tra le ipotesi nelle quali un terzo avrebbe
potuto ottenere informazioni le “esecuzioni perente (cfr. in particolare art.
88)” (FF 1991 III 25 ad n. 201.14).
2.2. Il
testo dell’art. 8a LEF proposto dal Consiglio federale è stato sì modificato su
alcuni punti in sede parlamentare, in particolare con l’introduzione del
capoverso 2 – che però riprende in sostanza la giurisprudenza del Tribunale
federale – nonché del capoverso 3 lettera c, nel quale si è soppressa la comunicazione
delle esecuzioni ritirate (ma non, come proposto da una minoranza della
Commissione del Consiglio nazionale quale art. 8a cpv. 2 lett. c, le esecuzioni
chiuse con il pagamento all’ufficio dell’importo posto in esecuzione, cfr. James Peter,
Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, in: AJP 1995, p. 1447 ad 3.2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna
1999, n. 50 ad art. 8a).
Il
capoverso 3 lettera “a” è tuttavia rimasto sostanzialmente lo stesso: gli
uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o
annullati in seguito ad impugnazione o a decisione giudiziale. Non è in
particolare stata seguita la proposta della minoranza della Commissione del
Consiglio nazionale che, all’art. 8a cpv. 2, limitava il diritto di
consultazione dei registri, relativamente agli escussi non soggetti
all’esecuzione in via di fallimento, alle esecuzioni la cui prosecuzione (cfr.
art. 88 e 154 LEF) era già stata richiesta (cfr. Peter, op. cit., p. 1447 ad 3.2). In virtù della volontà
chiaramente espressa del legislatore, un’esecuzione deve quindi essere
“cancellata” dai registri solo se ne viene accertato il carattere indebito con
decisione giudiziaria, salvo ritiro dell’esecuzione da parte dell’escutente in
virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. c LEF. Infatti non vi può essere alcuna
certezza quanto all’esistenza dell’asserito debito prima di una decisione di
merito; nel caso di specie, i ricorrenti non affermano del resto nemmeno che il
credito fatto valere dall’escutente sia inesistente.
2.3. Così
facendo, il legislatore ha in realtà codificato la giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 115 III 85, cons. 2), che già prima della revisione
aveva stabilito che il carattere indebito di un’esecuzione poteva essere
accertato unicamente con sentenza giudiziaria, non permettendo il solo
trascorso del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF di concludere necessariamente per
il carattere infondato del credito posto in esecuzione.
Il
Tribunale federale ha del resto confermato la sua giurispru-denza dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto, precisando che un semplice ritiro
dell'azione di riconoscimento di debito da parte dell’escutente, oltre a non
costituire un ritiro dell'esecuzione ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF,
non è parificabile ad una decisione giudiziale giusta l'art. 8a cpv. 3 lett. a
LEF, quand'anche accertato in un decreto di stralcio cresciuto in giudicato
(cfr. DTF 125 III 334 ss.).
2.4. La
dottrina non cita tra i casi contemplati dall’art. 8a cpv. 3 LEF la “perenzione”
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 23 ad § 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 8a;
James Peter, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 18 ss. ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 30 ss.). Dalla
controversia sul genere di azione (ordinaria o accelerata dell’art. 85a LEF) a
disposizione dell’escusso per far giudicare l’inesistenza del credito posto in
esecuzione ed ottenerne “la cancellazione” giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF
(cfr. infra cons. 4 e in particolare: Luca
Tenchio, Feststellungsklagen
und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi, Zurigo 1999, p. 99), risulta
inoltre che sia convinzione comune che il divieto di comunicazione di
un’esecuzione “perenta” presuppone l’esistenza di una decisione giudiziaria
attestante l’inesistenza del credito.
Certo
James Peter (op. cit., p. 1453, col. di sinistra)
critica la soluzione legislativa, facendo notare che non si vedono motivi per
trattare in modo diverso esecuzioni per le quali l’istanza di rigetto sia stata
respinta (che non vengono più comunicate, cfr. art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) e
esecuzioni che non possono più essere continuate per perenzione ai sensi
dell’art. 88 cpv. 2 LEF. A ben vedere, vi è però una differenza significativa
tra le due ipotesi: nella prima, il giudice del rigetto ha stabilito, seppur
prima facie, che l’esecuzione non è fondata, mentre nella seconda non vi è
stato alcun esame della legittimità dell’esecuzione. L’uso del condizionale
indica comunque chiaramente che la critica di quest’autore è stata espressa
soltanto de lege ferenda.
Quanto
alla soluzione di Gilliéron (op.
cit., n. 19 ad art. 85a LEF) – che va nel senso di quanto proposto dai
ricorrenti –, il quale preconizza la fissazione all’escutente, a cura
dell’ufficio di esecuzione, di un termine di 10 giorni per inoltrare azione
ordinaria o sommaria in annullamento dell’opposizione, con la comminatoria che
in caso di mancato rispetto del termine, egli sarà presunto aver ritirato
l’esecuzione, appare priva di base legale, poiché la LEF, se non in casi
eccezionali (cfr. art. 153a, 184 cpv. 2 e 279 cpv. 2-4 LEF), non prevede un
simile termine.
2.5. Vero
è che ci si può chiedere qual è l’interesse dell’escutente alla comunicazione
ai terzi di un’esecuzione che non intende o non è comunque più in grado di
portar avanti. Con l’art. 8a LEF, il legislatore ha tuttavia voluto perseguire
non solo uno scopo di diritto esecutivo ma pure di politica economica, a tutela
del patrimonio dei possibili partner contrattuali degli escussi (cfr. FF 1991
III 22-23, ad n. 201.14).
- Il
Tribunale federale, nella sua sentenza del 16 febbraio 1999 (DTF 125 III
149), seguendo l'opinione di Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 7 ad art. 85a (rifacendosi pure a Hans Peter Weinberg, Richterliche
Aufhebung oder Einstellung der Betreibung im Verfahren nach art. 85a SchKG,
tesi, Zurigo 1990, pag. 126 ss., Siegen/Buschor,
op. cit., e Kren Kostkiewicz,
op. cit., rilevando che gli avversari di questa tesi sono Brönnimann, op. cit., Gasser, op. cit. e Bodmer, op. cit.) si è
espresso sfavorevolmente alla possibilità di avviare le azioni dell'art. 85a
LEF se il precetto esecutivo non è "cresciuto in giudicato", ossia
allorquando l'escusso non ha interposto opposizione o se l'ha fatta essa è
stata rigettata. Il TF ha infine rilevato che all'escusso rimane riservata
l'azione ordinaria di accertamento dell'inesistenza del credito.
Nell'ambito della problematica relativa ai precetti esecutivi che rimangono
iscritti nei registri degli Uffici di esecuzioni oltre l'anno di validità (cfr.
art. 88 LEF), l'Alta corte ha più tardi sentenziato che l'organo di esecuzione
forzata non deve dare comunicazione ai terzi dei precetti esecutivi ritirati
dal presunto creditore (DTF 126 III 476) o di quei precetti
manifestamente abusivi (DTF 125 III 334 cons. 3; il TF non tuttavia
precisato quali siano i criteri per determinare l'abusività di un precetto,
rilevando unicamente che nel caso a lui sottoposto non erano dati tali
estremi).
3.1. Di
conseguenza, a prescindere dal fatto che il riferimento topico per il diritto
attuale sia in DTF 125 III 149 ss. e non in DTF 120 II 21 ss.,
l'indicazione dell'UEF di Bellinzona, secondo la quale gli escussi devono far
capo all'azione ordinaria di accertamento dell'inesistenza del credito posto in
esecuzione per poter esigerne la "cancellazione", è conforme alla
soluzione giurisprudenziale attualmente in vigore.
-
Alla
luce di quanto considerato, l'operato dell'UEF di Bellinzona va confermato; di
conseguenza il ricorso 19 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 85a, 88 LEF, art.
10 RForm, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 19 ottobre 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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