AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00110
Data decisione, Autorità:
14.09.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00110
Lugano
14 settembre
2000
/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 11 agosto 2000 di
contro
l'operato dell’UEF __________ nell'esecuzione n. ______ promossa dal
ricorrente contro
in materia di
liberazione di beni pignorati;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 16 agosto 2000 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 4 settembre 2000 dell'UEF __________
ritenuto
in fatto:
- __________ procede contro __________ per fr. 2'889'917.-- con precetto esecutivo
- ______ dell’UEF di __________
Con
verbale di pignoramento ("completamento di pignoramento ex art. 145
LEF") del 18 maggio 2000, l'auto Mercedes SL 600 pignorata, stimata fr.
70'000.--, è stata presa in custodia dall'UEF __________ e depositata presso il
__________, con un costo di fr. 10.-- al giorno per "spese di magazzinaggio".
Contestualmente sono stati inventariati beni dalle posizioni 1B a 62, tutti
dichiarati di esclusiva proprietà non del debitore escusso bensì di A. C. C.
Il
citato verbale di pignoramento 18 maggio 2000 è stato indicato quale attestato
provvisorio di carenza di beni nel senso dell'art. 115 LEF.
B. Il 19 giugno 2000 __________ ha chiesto la vendita dell'auto Mercedes
SL 600.
Con
avviso d'incanto 28 giugno 2000 l'Ufficio ha fissato i pubblici incanti per il
18 agosto 2000.
C. Il 2 agosto 2000 il debitore escusso ha depositato presso la cassa
dell'UEF __________ "la liquida somma di fr. 70'000.-- e meglio come al
valore di stima indicato nel verbale di pignoramento".
D. Dopo aver depositato fr. 70'000.--, l'escusso ha chiesto all'organo
d'esecuzione di annullare l'incanto del 18 agosto 2000 "a seguito del
pagamento effettuato", liberando l'auto Mercedes SL 600 dal vincolo del
pignoramento e mettendola a sua disposizione.
E. Con provvedimento 2 agosto 2000 l'Ufficio ha:
-
annullato
l'asta pubblica;
-
messo a libera
disposizione del debitore il veicolo pignorato;
-
deciso di
versare la somma di fr. 70'000.-- al creditore in sostituzione del veicolo pignorato.
F. Con ricorso 11 agosto 2000 __________ chiede l'annullamento del
provvedimento 2 agosto 2000, con protesta di spese e ripetibili, ritenuto che a
fronte di un credito di oltre fr. 2'889'917.--"nulla permette di ritenere
che, con i beni pignorati al debitore, il creditore procedente resterà
soddisfatto per il suo credito complessivo. È anzi sin d'ora prevedibile che la
procedura esecutiva si concluda con un atto di insufficienza di pegno e
probabilmente con un attestato di carenza beni, visto che __________ un mese
prima di procedere all'acquisto della vettura pignorata aveva subito
l'emissione di un attestato di carenza beni. In secondo luogo nulla permette di
ritenere che l'asta non avrebbe permesso di conseguire un importo maggiore di
quello stimato dall'ufficio esecuzione in fr. 70'000.--".
G. L'UEF __________ ha chiesto la reiezione del gravame, avendo agito
come nella procedura di sequestro (art. 277 LEF) e incassato il controvalore
dell'oggetto pignorato, la cui stima non è stata contestata dal creditore.
non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.a) L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati -
compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia
pari al loro valore di stima in sede di esecuzione del sequestro.
b) La
prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il debitore la
libera disponibilità dei beni sequestrati, con facoltà di usarli, venderli o
portarli all'estero (DTF 116 III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex
art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente
il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non
fossero più presenti o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF
120 III 91 cons. 4a).
c) Il sequestro è una misura urgente di natura conservativa per la
tutela di diritti patrimoniali a rischio (Flavio Cometta, Assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato
internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile,
penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 157,
n. 2.2.a).
Il
pignoramento è per contro una misura di esecuzione definitiva.
Scopo
del pignoramento è il pagamento di un credito, mentre ratio del sequestro è
garantire il pagamento di un credito (DTF 120 III 91 cons. 4b con rif.).
Di conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti solo a seguito di
pagamento del debito dedotto in esecuzione, i beni sequestrati sono invece
affidati al debitore non appena fornisca una garanzia ex art. 277 LEF pari al
valore di stima indicato dall'ufficio d'esecuzione (DTF 120 III 91 cons.
4b).
d) Nel caso di specie, la disputa verte sulla libera disponibilità di
un bene pignorato. Contrariamente all'opinione dell'UEF di X, la liberazione
dell'auto Mercedes SL 600 a favore del debitore non può avvenire con il
pagamento corrispondente al valore di stima del bene pignorato - come sarebbe
il caso in sede di sequestro con la dazione di una garanzia ex art. 277 LEF di
pari importo - ma solo nell'ipotesi del pagamento integrale del debito in
esecuzione (oltre fr. 2'889'917.--).
Ne
consegue l'accoglimento del gravame nel senso che l'auto Mercedes SL 600 resta
pignorata e che l'organo d'esecuzione procederà sollecitamente alla sua vendita
ai pubblici incanti.
- Il versamento di fr. 70'000.--, effettuato il 2 agosto 2000 da
__________ mediante deposito presso la cassa dell'UEF di X (cfr. motivazione
del provvedimento 2 agosto 2000 dell'organo d'esecuzione), a fronte di uno
scoperto di oltre fr. 2'889'917.-- e considerando che il verbale di
pignoramento 18 maggio 2000 ne certifica la sua valenza quale attestato provvisorio
di carenza di beni nel senso dell'art. 115 LEF, impone all'UEF di X di
procedere senza indugio a un pignoramento complementare ex art. 145 LEF
dell'intero importo di fr. 70'000.-- già ivi depositato. Non è necessario che
un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare
i termini ordinari (art. 145 cpv. 1 secondo periodo LEF).
3.a) Il
sistema del diritto esecutivo federale è in sé quasi perfetto dal profilo tecnico-giuridico
e contribuisce a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione
però che ogni interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorra a
tutela dei propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che,
purché lo si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere. Attenzione
accresciuta va posta, ben più di quanto si pratichi attualmente, sugli aspetti
penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della procedura di
esecuzione forzata. Sempre più spesso si intuisce nell'azione di taluno
l'intento prevaricatore, volto a conseguire illeciti vantaggi patrimoniali
sfruttando debolezze e aritmie procedurali, volute o no, della parte avversa,
di altri interessati e delle autorità sia istituzionali che private chiamate ad
operare. L'aiuto decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i
delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (art. 163-171bis CP,
comprese le disposizioni generali ex art. 172-172ter CP), come pure per perseguire
le contravvenzioni per inosservanza da parte del debitore o di terzi di norme
della LEF (art. 323-324 CP) o correlate (inosservanza delle norme legali sulla
contabilità, art. 325 CP) - con l'estensione ex art. 326 CP nei confronti di
chi ha agito per persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali -
senza omettere la contravvenzione secondo l'art. 292 CP, deve di nuovo
costituire valido deterrente contro manovre scorrette e fraudolente. In questa
direzione si è peraltro già mosso il legislatore ticinese con l'istituto
dell'ispettore di esecuzione e fallimenti (art. 10 LALEF), in funzione di
consulente degli organi d'esecuzione forzata per gli aspetti di natura penale
connessi agli adempimenti ex art. 4 e 181 CPP (CEF 20 luglio 2000 in re C. v.
a. R. SA c. E. B. cons. 1; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.2 agli art. 21-24 LPR, p. 261).
b) Nel fallimento e nell'esecuzione per debiti si possono distinguere
crimini o delitti e contravvenzioni. Bene giuridico protetto è in primo luogo
il diritto soggettivo del creditore ad essere soddisfatto dal profilo
patrimoniale per mezzo dei beni del debitore e secondariamente l'esecuzione
forzata, quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso
lato (DTF 106 IV 34 cons. 4a con rif.; Flavio Cometta, Diritto
esecutivo federale e sanzione penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare
nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel - Festschrift 75
Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco
2000, p. 195; Hans Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht und die Änderungen
im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in: BlSchK 1998, p. 6, b); Karl
Spühler, Das revidierte SchKG und seine Auswirkungen auf die Strafverfolgung,
in: RPS/ZStrR 1998, p. 250, n. 1).
c) L'Autorità cantonale di vigilanza non può limitarsi al solo esame
degli aspetti di diritto esecutivo federale, quando dagli atti dell'incarto
emergono elementi suscettibili di ulteriori sviluppi, siano essi di natura
penale, disciplinare, deontologica e quant'altro. È infatti suo specifico
compito procedere ai necessari adempimenti, ritenuto che le segnalazioni vanno
attuate in termini comprensibili per il destinatario e compatibilmente con le
emergenze fattuali e in diritto già acquisite. Sono quindi atti dovuti quelli
imposti all'autorità di vigilanza di trasmettere al Ministero pubblico per le
incombenze penali una copia della sentenza a valere quale notifica formale ex
art. 4 e 181 CPP, in relazione a specifici considerandi che vanno indicati partitamente
e per quanto possibile in modo conforme allo stato degli atti (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 3.3 agli art. 21-24, p. 261 s. e nota 11). A questi
adempimenti l'Autorità cantonale di vigilanza si è sempre attenuta, a
condizione che l'istruttoria di causa già abbia evidenziato elementi
suscettibili di approfondimenti nel senso prospettato, che possono anche essere
demandati preliminarmente agli organi d'esecuzione e fallimento, come nel caso
in esame. All'UEF di X è pertanto fatto ordine di sentire nuovamente l'escusso
- per accertare l'eventuale ulteriore pignorabilità di beni - e di poi valutare
se vi sono gli estremi per una notifica formale ex art. 4 e 181 CPP al
Ministero pubblico in relazione a beni sottaciuti in violazione del diritto
esecutivo.
d) Nel caso di specie la disponibilità improvvisa di fr. 70'000.-- è
fatto indiziante aritmie - meritevoli di approfondimento - nell'indicazione che
l'escusso è tenuto a dare in conformità dell'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF di tutti i
suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e
i diritti verso terzi, sotto minaccia di pena in conformità degli art. 164 n. 1
e 323 n. 2 CP, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento. A fronte di un'esposizione debitoria di oltre fr. 2'889'917.--,
non è di immediata evidenza né risponde a logica cartesiana investire fr.
70'000.-- in un'auto Mercedes SL 600 quando le esigenze di mobilità possono
essere soddisfatte anche in termini più rispettosi del rapporto tra costi e
benefici. A maggior ragione si impone per __________ l'esigenza di rigore
finanziario, ove solo si consideri che l'arredamento di casa, pignorato dalle
posizioni 1B a 62, è stato rivendicato in proprietà nella sua totalità da
-
A futura memoria, l'UEF di X deve essere reso attento che anche
nell'esecuzione del pignoramento la stima deve essere rispettosa del diritto
esecutivo federale (art. 97 LEF). È infatti di tutta evidenza che svariate
poste appaiono d'acchito di valore irrisorio, lontano dalla realtà economica:
si veda ad esempio e senza pretesa di esaustività le posizioni n. 1c, 9, 12,
13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 39, 43, 44, 50, 58 e 59. Orbene,
l'errata convinzione dell'organo d'esecuzione sulla portata della stima -
secondo cui l'escusso possa ottenere il ripristino del suo pieno diritto di
proprietà sui beni pignorati, limitandosi al versamento del loro valore di
stima fissato nell'atto di pignoramento anche nel caso di non integrale
pagamento del debito dedotto in esecuzione - rende necessario un intervento
esplicativo e formativo ad opera dell'Ispettorato d'esecuzione e fallimento
presso l'UEF di X sui funzionari preposti a queste incombenze.
-
Ne consegue l'accoglimento del gravame con contestuale annullamento
del provvedimento 2 agosto 2000 dell'UEF di X.
Sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 91, 97, 115, 145 e 277 LEF; 163 ss. e 323 ss. CP; 4 e 181 CPP; 10
LALEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
- Il ricorso 11 agosto 2000 di __________ è accolto.
1.1. Il
provvedimento 2 agosto 2000 dell'UEF di X è annullato.
1.2. L'UEF
__________ procederà sollecitamente alla realizzazione ai pubblici incanti
dell'auto Mercedes SL 600.
-
È
ordinato all'UEF __________ di procedere al pignoramento complementare
dell'importo di fr. 70'000.-- depositato alla cassa dell'Ufficio stesso.
-
L'UEF
__________, sentito nuovamente l'escusso, valuterà se vi sono gli estremi per
una notifica formale ex art. 4 e 181 CPP al Ministero pubblico contro l'escusso
in relazione al cons. 3.
-
L'Ispettorato
d'esecuzione e fallimento procederà nel senso del cons. 4.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di X, con l'ordine di procedere come ai dispositivi n. 1, 2 e 3 e
Ispettorato d'esecuzione e fallimento, Lugano, con l'ordine di procedere come
al dispositivo n. 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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