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Numero d'incarto:
15.2000.00064
Data decisione, Autorità:
28.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00064
Lugano
28 giugno
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 aprile 2000 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di sequestro
3/10 aprile 2000 emesso a carico di
nella procedura
esecutiva conseguente a sequestro promossa dai ricorrenti;
Viste le
osservazioni 10 maggio 2000 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e
documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. In
data 3 aprile 2000 il Pretore di Mendrisio -Nord decretava, su istanza di
__________ il sequestro presso il datore di lavoro __________ del salario di
__________ per l’importo di fr. 710'480.-- oltre interessi.
B. Il
10 aprile 2000 il sequestro veniva eseguito dall’UEF di Mendrisio con il seguente
risultato:
Salario
percepito fr. 3’478.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’370.--
locazione
fr. 833.--
riscaldamento fr. 507.--
trasferte fr. 217.--
pasti
f. dom. fr. 180.--
Totale fr. 3’107.--
C. Con ricorso 17 aprile 2000 i creditori si aggravano contro il
verbale di sequestro, sostenendo che l’UEF non avrebbe tenuto in sufficiente
considerazione il fatto che il debitore viva in Italia, dove il costo della
vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Inoltre gli importi di
fr.833.-- per la locazione e di fr. 507.-- per spese di riscaldamento sarebbero
sproporzionati alle circostanze. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza
venga riesaminato e adeguato alle necessità economiche di una famiglia
residente in Italia. Da ultimo i ricorrenti sostengono che nel calcolo delle
entrate non sarebbero state prese in considerazione la tredicesima e le ore
straordinarie.
D. L’escusso
non ha formulato osservazioni, mentre delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio
si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
La
tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo
base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento,
biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1’370.--. Tuttavia
in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato
stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10%
dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________
pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia,
segnatamente a __________ in provincia di __________.
Pertanto
quale importo base mensile va computato l’importo di fr. 1’233.-- (= fr.
1’370.--./. fr. 137.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del
10%.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero calcolati a titolo di locazione fr. 833.--. Tale importo,
come si evince dagli atti, costituisce il rimborso mensile del prestito
concesso all’escusso dai fratelli per la ristrutturazione della propria
abitazione. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame si giustifica
il riconoscimento di tale importo nel calcolo del minimo vitale, corrispondendo
lo stesso ad un canone locatizio per un appartamento di 2/3 locali nella fascia
di confine, notoriamente più cara per la domanda di frontalieri.
-
I
ricorrenti contestano l’importo di fr. 507 riconosciuto dall’UEF per spese di riscaldamento
e ne postulano la riduzione a fr. 200.-- mensili. Orbene dalla documentazione
prodotta dall’escusso risulta che egli per il periodo novembre 1999/ febbraio
2000 ha pagato Lit. 1'835'000 per la fornitura di gas metano da riscaldamento,
pari ad una media mensile di circa Lit. 460'000. Considerato che il consumo in
oggetto si riferisce ai mesi notoriamente più freddi dell’anno e pur ritenendo
che nei mesi estivi il consumo di metano è limitato unicamente a quanto
necessario per riscaldare l’acqua, questa Camera ritiene adeguato riconoscere a
tale titolo l’importo mensile medio di fr. 300.--.
-
I
ricorrenti sostengono che dalle entrate sarebbero state escluse le ore straordinarie
e la tredicesima. Ciò non corrisponde alla realtà, in quanto il verbale di sequestro
indica chiaramente che deve essere sequestrato tutto lo stipendio mensile del debitore
eccedente il minimo vitale, quindi anche la retribuzione per le ore straordinarie
prestate dall’escusso, nonché la tredicesima. Tali prestazioni costituiscono
infatti parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).
-
Sulla
base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si
presenta come segue:
Salario
percepito fr. 3’478.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’233.--
locazione
fr. 833.--
riscaldamento fr. 300.--
trasferte fr. 217.--
pasti
f. dom. fr. 180.--
Totale fr. 2’763.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio
è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 17 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 2'763.--
in luogo di fr. 3'107.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
__________ Comunicazione all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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