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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.95
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00095
Lugano
21 giugno 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 2 giugno 1999 di
chiedente
l’autorizzazione
ex art. 128 cpv. 1 RFF alla vendita degli immobili nell’ambito del fallimento
procedura concernente anche
rappr.
dall'avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha
nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di
__________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei
creditori così composta:
-
__________,
-
__________,
-
__________,
-
-
__________;
che
con istanza 2 giugno 1999 l’amministrazione fallimentare speciale, nella
persona di __________, ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione
alla vendita degli immobili di pertinenza della massa fallimentare, avendo un
creditore promosso un’azione di contestazione della graduatoria ed essendo la
relativa decisione non ancora stata emanata;
che
per l’art. 128 cpv. 1 RFF la realizzazione degli immobili non può, neppure nei
casi di urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in
giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti
reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati
da terzi;
che
l’autorità di vigilanza può permettere che la realizzazione avvenga prima, se
ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi (art. 128 cpv. 2 RFF);
che
nel caso di specie la contestazione verte sulla mancata iscrizione in
graduatoria di una cartella ipotecaria di fr. 100’000.-- gravante in III rango
la part. __________ RFD di __________ di proprietà della società __________ e
detenuta in pegno manuale dal creditore __________;
che
non concernendo la causa beni immobili di proprietà del fallito, l’azione di
contestazione della graduatoria promossa dalla __________ è ininfluente ai fini
della vendita dei fondi di proprietà di __________;
che
l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla vendita anticipata
ex art. 128 cpv. 2 RFF è pertanto irricevibile;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 128 RFF
pronuncia: 1. L’istanza
2 giugno 1999 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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