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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.72
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00072
Lugano
31 agosto 1999
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 22 aprile 1999 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 15 febbraio
1999, spedito il 12 aprile 1999 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo
n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da __________ e da __________
viste le
osservazioni 26 aprile 1999 dell'UEF di Locarno,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro
crediti. Il 12 aprile 1999 l'UEF di Locarno ha inviato al debitore e ai
creditori il verbale di pignoramento, datato 15 febbraio 1999, attestante il
pignoramento di un'autovettura del 1991 definita "priva di valore
commerciale" e dal valore di stima di 1 fr. E' stato poi indicato il
calcolo per la determinazione della quota di salario pignorabile:
Introiti
debitore fr. 6'662.–
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.–
alimenti
fr. 2'457.–
locazione fr. 1'000.–
trasferte
e pasti fr. 266.–
suppl.
spese varie profess. fr. 370.–
Totale
deduzioni fr. 5'118.–
Ecc.
mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 5'118.– = fr. 1'544.–
B. Contro
il pignoramento si è aggravato il 22 aprile 1999 __________ sostenendo che le
spese riconosciute per i pasti fuori casa e per le trasferte (fr. 266.––) sarebbero
insufficienti, ritenuta la sua necessità di compiere giornalmente km 40 al
giorno per recarsi al lavoro. L'escusso ha ritenuto pure insufficiente la somma
di fr. 370.–– a titolo di spese professionali. A suo dire la sua attività di
docente di informatica gli imporrebbe l'acquisto di materiale didattico per una
cifra superiore ai fr. 500.–– mensili. In conclusione il pignoramento andrebbe
ridotto a fr. 944.–– mensili.
C. Con
osservazioni 26 aprile 1999 l'UEF di Locarno si è limitato a confermare l'esattezza
del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente. Il citato articolo,
oltre e meglio del divieto della reformatio in peius, stabilisce pure l'obbligo
per il giudice di non statuire ultra petita. Fanno eccezione i casi di nullità
che devono essere ravvisati d'ufficio.
In
concreto l'UEF di Locarno ha pignorato l'auto di __________ pur qualificandola
esplicitamente come priva di valore commerciale. Il TF ha già avuto modo di
stabilire la nullità del pignoramento di un bene privo di valore commerciale
(cfr. DTF 113 III 33). L'ufficio avrebbe dovuto indicare il bene nel verbale,
rilevandone l'assenza di valore, senza pignorarlo. La parte del verbale
relativa al pignoramento dell'auto, ancorché non contestata dal ricorrente,
deve quindi essere stralciata in quanto nulla e sostituita dalla seguente foprmulazione:
“L’autovettura .... è dichiarata impignorabile perché priva di valore
commerciale perché necessaria al debitore per l’esercizio della sua
professione”.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto
principale. Il debitore esercita un'attività lavorativa a __________, abitando
a __________. Non è quindi proponibile il rientro al domicilio per il pranzo.
Si giustifica perciò di riconoscere fr. 198.– (fr. 9 x 22 giorni) per pasti
fuori domicilio.
-
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n. 60; Georges Vonder Mühll in
: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 119 s. ad art. 82 LEF).
In
concreto l'utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi tra __________ e
__________ comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. La vettura di __________
(per altro priva di valore) è quindi da considerare impignorabile ex art. 92 n.
3 LEF. L'escusso ha sostanziato le spese fisse connesse con l'uso del veicolo
(cfr. allegato 1: fatture garage, copertura assicurativa veicolo e imposta di
circolazione). Dall'Indicatore delle distanze chilometriche da __________,
__________ e __________ risulta che intercorrono 19 km tra l'abitazione
dell'escusso e il luogo di lavoro, per una percorrenza giornaliera di km 38.
Visto quanto sopra si giustifica di riconoscere per le spese di trasferta la
somma di fr. 450.–.
-
Il
ricorrente ritiene insufficiente l'importo di fr. 370.– stabilito a titolo di
spese professionali. Ha prodotto le pezze giustificative relative a esborsi per
libri, materiale informatico, Internet per cifre importanti. Non tutte queste
spese sono da ritenere necessarie per l'esercizio della professione di docente
di scuola media. La somma riconosciuta dall'UEF risulta quindi del tutto
congrua e non abbisogna di essere aumentata.
-
Nel
corso dell'udienza 23 giugno 1999 __________ ha comunicato la necessità di
disporre di fr. 2'000.– per completare il trasloco da __________ e per
acquistare degli scaffali su cui riporre il proprio materiale didattico e
professionale oltre che per effettuare interventi di riparazione sulla sua
auto. Egli ha poi comunicato l'emanazione della sentenza di divorzio 21 luglio
1999 che prevede, a partire dal 1° ottobre 1999 il versamento da parte sua di
fr. 1'500.– per alimenti, invece dei fr. 2'457.– trattenuti finora direttamente
dal datore di lavoro.
La
particolarità della fattispecie e ragioni di economia processuale impongono in casu
di derogare al principio enunciato al considerando 1. Per evitare un inutile ricorso
all'istituto del riesame occorre tenere conto già in questa sede dei due fatti
testé indicati aggiornando la quota pignorabile con un aumento di fr. 957.–
(fr. 2'457.– – fr. 1'500.–), corrispondente alla diminuzione dell'impegno
alimentare dell'escusso. Ciò a partire dal mese di dicembre 1999 per dare all'escusso
la possibilità di far fronte alle spese di trasloco e di riparazione della
vettura.
-
Per
il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi
effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56), l'ufficio si è quindi correttamente
determinato non computando le spese di cassa malati che, le esecuzioni
dell'assicuratore malattie lo dimostrano, non vengono pagate.
-
L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
settembre,
ottobre e novembre 1999
Introiti
debitore fr. 6'662.–
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.–
alimenti
(+spese trasloco
per
ottobre e novembre) fr. 2'457.–
locazione fr. 1'000.–
pasti fr. 198.–
trasferte fr. 450.–
suppl.
spese varie profess. fr. 370.–
Totale
deduzioni fr. 5'500.–
Ecc.
mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 5'500.– = fr. 1'162.–
da
dicembre 1999
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.–
alimenti
fr. 1'500.–
locazione fr. 1'000.–
pasti fr. 198.–
trasferte fr. 450.–
suppl.
spese varie profess. fr. 370.–
Totale
deduzioni fr. 4'543.–
Ecc.
mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 4'543.– = fr. 2'119.– oltre alla
totalità della tredicesima per dicembre 1999.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l'art.
93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 aprile 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dello stipendio che __________ percepisce
dallo __________ è fissata in fr. 1'162.– mensili per settembre, ottobre e
novembre 1999 e in fr. 2'119.– oltre la tredicesima per i mesi successivi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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