Bankruptcy schedule appeal inadmissible; substantive objections belong in contestation action

15.1999.61Outro Tribunal3 de ago. de 1999Inadmissible

Abrir fonte

Resumo

The Ticino supervisory chamber held that the appellant’s objections to the bankruptcy schedule concerned substantive issues, namely the ranking and amount of claims. Such grievances must be pursued by contestation action under Art. 250 LEF, not by supervisory complaint under Art. 17 LEF. As no procedural defects were raised, the appeal was declared inadmissible. The court also ordered that no costs or indemnities be charged.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 250 LEF; distinction between supervisory complaint and contestation action against the bankruptcy schedule. The supervisory authority may examine only procedural defects in the preparation of the schedule, whereas objections targeting the substantive admission, amount or ranking of claims must be asserted by action under Art. 250 LEF before the merits court. If no formal defects are alleged, a complaint directed against substantive collation issues is inadmissible (consid. 1-3). No costs or compensation are levied where federal law so provides.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.61

Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00061

Lugano 3 agosto 1999/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 aprile 1999 di


contro

l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la graduatoria depositata il 29 marzo 1998

procedura concernente anche


rappr. dall'avv. __________

e


rappr. dall'avv. __________

e


rappr.


nonché__________

rappr.


richiamata l’ordinanza presidenziale 17 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

23 aprile 1999 della __________

3 maggio 1999 del __________

3 maggio 1999 di __________

3 maggio 1999 di __________

12 aprile 1999 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. L’11 febbraio 1998 il Pretore di Bellinzona dichiarava il fallimento di __________. La Ia assemblea dei creditori nominava il 22 luglio 1998 un’amministrazione speciale nella persona di __________.

B. Il 29 marzo 1999 veniva depositata la graduatoria e gli elenchi oneri relativi alle proprietà immobiliari del fallito.

C. Con ricorso 8 aprile 1999 __________ si aggrava contro la graduatoria contestando la collocazione e l’ammontare dei crediti notificati dalla __________, dalla __________, dalla __________ e dal __________. Il ricorrente sostiene infatti che “ la graduatoria depositata presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona presenta una serie di errori di valutazione dei crediti e della classe loro attribuita...”, di tale entità da richiederne la modifica.

D. Delle osservazioni delle parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).

  1. Nel caso in esame il ricorrente solleva questioni di diritto materiale, confronta narrativa fattuale sub C, la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.

  2. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso, nessuna censura formale essendo stata formulata.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 246 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 8 aprile 1999 di __________, è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

bankruptcy schedulesupervisory complaintcontestation actioninadmissibilityclaim rankingprocedural defectcostscompensation