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15.1999.54 ΓÇó Insufficiently reasoned enforcement complaint remitted to cure
15.1999.54Outro Tribunal2 de abr. de 1999Partially Granted
The complainants filed a supervisory complaint in foreclosure proceedings but did not identify the specific enforcement act or the alleged procedural violations. The cantonal appellate enforcement chamber held that the filing was insufficiently reasoned under Art. 7 LPR. Instead of dismissing it immediately, it remitted the matter to the Bellinzona enforcement office so that a peremptory deadline could be set for curing the defect, with the warning that the complaint would otherwise be ignored and declared inadmissible. No costs or indemnities were imposed.
Art. 7 cpv. 3 lett. b e cpv. 5 LPR; insufficiente motivazione del ricorso di vigilanza in materia esecutiva. Il gravame deve indicare, almeno sommariamente, le norme violate e in che consista la violazione, con riferimento all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi; mere allegazioni generiche non bastano. In caso di motivazione mancante o insufficiente, l’autorità di vigilanza deve di principio fissare un termine perentorio per la correzione dell’atto, riservato l’intervento immediato ex art. 9 cpv. 2 LPR. In materia di vigilanza esecutiva, costi e indennità sono esclusi quando il diritto federale lo prevede (consid. relativo alle spese).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.54
Data decisione, Autorità: 02.04.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00054
Lugano 2 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 marzo 1999 di
contro
__________ nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
viste le osservazioni 25 marzo 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che contro __________ e __________ sono pendenti presso l’UEF di Bellinzona le procedure esecutive in via di realizzazione immobiliare n.__________ e __________ promosse nei loro confronti dal __________;
che con ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF di Bellinzona senza specificare né il provvedimento impugnato né le presunte omissioni o violazioni dell’Ufficio;
che per l’art. 7 cpv.3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
che nel caso di specie __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’ambito delle procedure di realizzazione della part. __________ di __________. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni riguardanti le condizioni del muro di sostegno ubicato sul mappale in oggetto . L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare ai ricorrenti il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché assegni ai ricorrenti un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi come ai considerandi di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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