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Numero d'incarto:
15.1999.46
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00046
Lugano
20 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 marzo 1999 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la comminatoria di fallimento 3 marzo
1999 e la successiva decisione 4 marzo 1999 emanata nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
patr.
dallo studio legale __________
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 10 marzo 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
23 marzo 1999 della __________
26 marzo 1999 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________. procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito
di fr. 34’360.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.
B. Con
sentenza 26 maggio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ UEF di Mendrisio fatto spiccare dalla creditrice nei confronti della
__________.
C. Il
22 dicembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio- Sud ha respinto
la petizione 29 luglio 1998 tendente al disconoscimento del debito vantato
dalla __________. nei confronti della __________ avendo le parti stipulato una
proroga di foro. Di conseguenza il Pretore ha stabilito che l’azione deve
essere proposta davanti al competente giudice italiano.
D. Il
23 febbraio 1999 il legale della __________ ha informato l’UEF che l’escussa ha
introdotto il 19 febbraio 1999 un’azione di disconoscimento di debito presso il
competente tribunale di __________ chiedendo quindi la sospensione
dell’esecuzione n. __________. Con decisione 4 marzo 1999 l’UEF di Mendrisio ha
respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione emettendo nel contempo la
comminatoria di fallimento nei confronti della __________.
E. Con
ricorso 9 marzo 1999 la __________ insorge contro la decisione dell’UEF e la
comminatoria di fallimento postulandone l’annullamento. La ricorrente assevera
infatti di aver introdotto il 19 febbraio 1999, nel termine di cui all’art. 139
CO, presso il competente tribunale di __________ un’azione di disconoscimento
di debito.
F. Con
osservazioni 23 marzo 1999 la __________ chiede che il ricorso venga respinto
essendo, a suo dire, l’azione di disconoscimento di debito inoltrata dalla
ricorrente, manifestamente tardiva.
G. Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 32 cpv. 3 LEF se un’azione prevista dalla LEF è ritirata dall’attore o
respinta, mediante sentenza, per incompetenza del giudice adito, comincia a
decorrere un nuovo termine della medesima durata per promuovere l’azione.
L’entrata in vigore nell’ambito della revisione della LEF, dell’art. 32 cpv. 3
ha reso superata la questione relativa all’applicazione analogica dell’art. 139
CO all’azione d’inesistenza di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, essendo il termine
suppletorio per promuovere tale azione ora espressamente previsto dal nuovo
disposto legislativo entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (cfr. DTF 109 III 49
e ss. ; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra,
Monaco 1998, n. 12 ad art. 32 LEF).
- Nel
caso in esame il Pretore della giurisdizione di Mendrisio - Sud ha respinto la
petizione 29 luglio 1998 tendente al disconoscimento del debito vantato dalla
__________ nei confronti della __________ per incompetenza del giudice adito,
avendo le parti stipulato una proroga di foro. Di conseguenza la __________ in
applicazione dell’art. 32 cpv. 3 LEF, beneficia di un termine di 20 giorni, a
partire dalla notifica della sentenza pretorile, per promuovere l’azione
d’inesistenza di debito ( cfr. Francis Nordmann, op. cit., n. 14 ad art. 32
LEF). Orbene essendo la sentenza 22 dicembre 1998 stata intimata il giorno
successivo e quindi durante le ferie esecutive, il termine di 20 giorni di cui all’art.
83 cpv. 2 LEF comincia a decorrere il giorno di lunedì 4 gennaio 1999 e viene a
scadere lunedì 25 gennaio 1999. Ne consegue che l’azione d’inesistenza di
debito introdotta dalla ricorrente solo il 19 febbraio 1999 risulta
manifestamente tardiva.
L’UEF
di Mendrisio ha quindi agito correttamente rifiutandosi di sospendere l’esecuzione
n. __________ ed emettendo la comminatoria di fallimento nei confronti della
__________, essendo la decisione 26 maggio 1998 della Pretura di Mendrisio -
Sud cresciuta in giudicato.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 32 cpv. 3 e 83 cpv.
2 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 marzo 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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