AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.40
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00040
15.99.00041
Lugano
20 settembre 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 1° marzo 1999 di
entrambi
patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’assegnazione di termine 18 febbraio
1999 per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta
nell’elenco oneri relativo alla part. __________ RFD di __________
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ PI
a carico di
procedura concernente anche
rappr. da
e
richiamate le ordinanze presidenziali 3 marzo 1999,
con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ e la
__________ procedono nei confronti della __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. Il
18 gennaio 1999 l’UEF di Locarno comunicava ai creditori l’elenco oneri della
part. __________ RFD di __________ di proprietà della società escussa.
C. In
data 27 gennaio 1999 la __________ e il __________ contestavano ai sensi dell’art.
140 cpv. 2 LEF l’esistenza, l’estensione, l’esigibilità nonché il grado
(segnatamente la sussistenza del privilegio dell’ipoteca legale) dei seguenti
oneri:
a) __________ capitale interessi
imposta
cantonale 1998* fr. 75’426.10 fr. 2’158.--
limitatamente
all’importo di fr. 44’460.-- più interessi ( la differenza di fr.30’966.10
corrispondendo invece all’imposta immobiliare).
Imposta
cantonale 1999* fr. 75’426.10
limitatamente
all’importo di fr. 44’460.-- più interessi ( la differenza di fr.30’966.10
corrispondendo invece all’imposta immobiliare).
b)
imposta
comunale 1994 fr.31538.60 (nella misura in cui non si
tratti dell’imposta immobiliare)
imposta
comunale 1995 fr.40’292.85 (nella misura in cui
non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta
comunale 1996 fr. 29’340.10 (nella misura in cui
non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta
comunale 1997 fr. 26’178.-- (nella misura in cui
non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta
comunale fr. 34’497.-- (nella misura in cui
non si tratti dell’imposta immobiliare)
D. Avendo
lo __________ e il __________ confermato le loro pretese rispettivamente di fr.
218’411.50 e di fr. 530’480.45, l’UEF di Locarno ha assegnato alla __________ e
al __________ un termine di 20 giorni per promuovere davanti al foro del luogo
dove è situato il fondo, l’azione volta a contestare le pretese degli enti
pubblici.
E.
Con ricorsi 1° marzo 1999 la __________ e il __________ e si aggravano
contro l’assegnazione di tale termine asseverando che vertendo la contestazione
su pretese non risultanti dal registro fondiario, segnatamente le ipoteche
legali dirette ex art. 836 CC a favore dello __________ e del __________, esso
doveva essere assegnato a questi ultimi, così come previsto dall’art. 107 cpv.
5 LEF.
F. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 1° marzo 1999 della __________ e del
__________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione
n. __________ PI promossa nei confronti della __________. I gravami si basano
sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.99.40. e inc. 15.99.41. Il giudizio di congiunzione, che determina la
definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del
principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Per
l’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF il debitore e il creditore possono promuovere nei
confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa
riguarda un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario o se si tratta
di un diritto di pegno valido senza iscrizione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n.34, p.237). L’ufficio
di esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere
l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF). Se nessuna azione è promossa, la pretesa è
ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF).
-
Relativamente
alla procedura di appuramento dell’ elenco degli oneri nell’ambito di un’
esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante
dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il
credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s.,
cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza
(contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del
giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato
da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente
dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un
esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36
cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da
parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del
pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà
pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta
l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi
garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce
titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/
Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo
1995, p.824; Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N. 2825, 2830d e
riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro
iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza
CEF 14 marzo 1997 su reclami di __________ e del __________ (inc.n.15.96.114 e
n.15.96.118)].
-
L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.2830d e riferimenti; sulla
distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p.227 ss; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen
Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
-
L’art.183
LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.229
della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle
tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex
art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca
legale secondo gli art.836 CC e 183 LAC.
-
Nel
caso di specie la __________ e il __________ contestano le pretese dello
__________ e del __________ iscritte nell’elenco oneri della part. __________
RFD di __________. Tali crediti sono stati iscritti nell’elenco oneri come
garantiti da ipoteca legale ex art. 836 CC e 183 LAC, quindi non soggetti ad
iscrizione a Registro fondiario. In concreto l’UEF si è espresso - in via del
tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del
merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________ e dal
__________, ritenendo che le stesse costituiscano un onere per il fondo.
L’esame
definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo __________ e dal
__________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà
esprimere sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale
- I
crediti per imposte cantonali e comunali contestati dai ricorrenti (varianti da
fr. 44’460.-- per il Cantone e da fr. 26’178.-- a fr. 40’292.85 per il
__________) appaiono compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836
CC, 183 LAC e 229 vLT ( per le imposte fino al 1994 compreso), rispettivamente
252 LT (per le imposte per gli anni successivi): in particolare alla luce del
fatto che la debitrice è una società a carattere immobiliare e tenuto conto di
un valore di stima ufficiale dell’immobile di complessivi fr. 15’459’380.--,
rispettivamente di fr. 18’600’000.-- di stima peritale (cfr. elenco oneri part.
__________ RFD di __________), non appaiono neppure nel quantum sprovvisti del
beneficio della garanzia dell’ipoteca legale diretta, riservato l’eventuale
futuro accertamento del giudice del merito.
Ne
consegue che le pretese degli enti pubblici, contestate dai ricorrenti, non
necessitando per la loro validità del requisito dell’iscrizione, non risultano
a Registro fondiario. Malgrado ciò, la dottrina e la giurisprudenza prevedono
che il ruolo di attore nell’azione di contestazione vada assegnato a colui che
chiede la modificazione o la cancellazione del diritto o della pretesa
contestata (cfr. art. 39 RFF; Amonn/Gasser, op. cit., § 28 n.34, p.237; DTF 112
III 29, 110 ss.). Pertanto il termine per promuovere l’azione di contestazione
va assegnato ex art. 108 cpv. 2 LEF ai creditori __________ e __________, come
correttamente stabilito dall'UEF di Locarno.
- Ne
consegue la reiezione dei gravami
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 108 e 140 LEF, 39 RFF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.40 e
15.99.41, sono dichiarate congiunte.
- Il
ricorso 1° marzo 1999 __________, è respinto.
2.1. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.2. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 1° marzo 1999 __________, è respinto.
3.1. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.2. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF
- Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster