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Numero d'incarto:
15.1999.38
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00038
Lugano
4 marzo 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999
di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro il calcolo di pignoramento di salario
12 febbraio 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente
viste le
osservazioni 23 febbraio 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. Il
18 gennaio 1999 l’UEF di Locarno pignorava il reddito dell’escusso sulla base
del seguente calcolo:
Introiti fr.
3’980.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
1’150.--
cassa
malati fr. 236.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale
deduzioni fr. 2’511.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’469.--
In
data 20 gennaio 1999 veniva ordinato, con effetto immediato, alla __________ di
voler trattenere dall’indennità versata all’escusso l’importo mensile di fr.
1’469.--
C. Il
12 febbraio 1999 l’UEF di Locarno ha effettuato un nuovo calcolo del minimo di
esistenza, senza considerare l’importo relativo al premio della cassa malati,
in quanto lo stesso risulta non pagato, come si evince dal verbale interno per
le operazioni di pignoramento del 12 gennaio 1999 firmato dall’escusso. Il
calcolo aggiornato si presenta quindi come segue:
Introiti fr.
3’980.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
1’150.--
trasferte fr.
150.--
spese
diverse fr. 186.--
Totale
deduzioni fr. 2’511.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’469.--
D. Con
ricorso 19 febbraio 1999 __________ si aggrava contro tale provvedimento
sostenendo che l’Ufficio avrebbe aumentato la quota pignorabile da fr. 1’394.--
a fr. 1’469.-- senza che sia intervenuta alcuna modifica delle basi di calcolo.
Inoltre il calcolo del minimo di esistenza non terrebbe conto delle spese di
trasferta. Il ricorrente postula inoltre il riconoscimento di un importo
supplementare per il pagamento dell’elettricità, la tassa rifiuti, il telefono
e l’AVS.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Nel
calcolo del minimo di esistenza viene riconosciuto l’importo di fr. 236.-- per
premi della cassa malati. Orbene, considerato che possono essere posti in
deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III
- e ritenuto che dal verbale interno per le operazioni di pignoramento del 12
gennaio 1999 risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale voce di
spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza.
Di
conseguenza l’UEF di Locarno ha agito correttamente aumentando la quota mensile
pignorabile ed il ricorso si rivela quindi, su tale punto, manifestamente
infondato.
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un veicolo a motore e le spese di trasferta
rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene
dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF o se le trasferte sono finalizzate
al conseguimento del reddito, ossia se tali spese sono necessarie al debitore
per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III
52; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco
1998, n. 28 ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n..60).
In
casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa. Di
conseguenza egli pretende unicamente il riconoscimento di un importo per i
propri spostamenti con i mezzi pubblici, necessari per cercare lavoro, recarsi
dal medico e “fare la spesa”. Il costo mensile di tali spostamenti è però già
ampiamente coperto dagli importi di fr. 150.-- e fr. 186.-- già riconosciuto dall’UEF
a titolo di, rispettivamente, trasferte e spese diverse. Ne consegue che la
richiesta del ricorrente non merita accoglimento.
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive
sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente postula il riconoscimento di un importo supplementare per spese di
elettricità, telefoniche e per la tassa raccolta rifiuti. Queste spese non
possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese
nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
-
Il
ricorrente chiede inoltre il riconoscimento dell’importo relativo ad un debito
nei confronti della __________. Orbene tale importo non può venire
riconosciuto, in quanto non è possibile accordare un privilegio ad un
determinato creditore. Inoltre non vi è certezza che l’importo di cui viene
richiesta la deduzione venga effettivamente versato alla Cassa cantonale di
compensazione AVS.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 febbraio 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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