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Numero d'incarto:
15.1999.37
Data decisione, Autorità:
15.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00037
Lugano
15 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 febbraio 1999 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio
1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via
di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura concernente anche la
patr. dallo studio legale
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio
1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori
procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. A
seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria
__________ (già __________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio
Ufficiale del __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part.
__________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice
ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di
__________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del
pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio
con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente
la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in
oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e
fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.
D. Con
ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto
modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede
d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore
procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed
intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una
procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E. Delle
osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se
la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se,
ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata
all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey,
Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art.
121 LEF). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di
realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre
chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente,
purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori
a quello del creditore procedente.
-
Nel
caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore
ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della
part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di
sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati
precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue
che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art.
126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo
1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I -
XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________
RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a
quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito
correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti
garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la
__________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n.
__________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero
d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti
di __________.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è
respinto.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di
questa sentenza.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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