AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.28
Data decisione, Autorità:
28.08.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00028/29/33/
34/35/36
Lugano
28 agosto
2000
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi 15 febbraio 1999, sulle istanze 19 febbraio 1999 e sulle segnalazioni
/denunce 19 febbraio 1999 di
tutti
patr. dallo studio legale __________
contro
le deliberazioni
della Seconda Assemblea dei creditori del fallimento __________ e
dell’eredità giacente __________, nonché contro l’operato dell’Amministratore
fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità
giacente __________, __________ e della delegazione dei creditori
composta di:
richiamate le
ordinanze presidenziali 19 febbraio 1999, con la quale ai ricorsi non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni:
-
15 marzo 1999
del __________
-
30 marzo 1999
dell’avv. __________
-
30 marzo 1999
del lic. oec. __________
-
1° aprile 1999
dell’avv. __________
-
30 marzo 1999
dell’avv. __________
-
30 marzo 1999
dell’avv. __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che il 23
febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;
che la
prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994
un’amministrazione speciale nella persona del dott. __________;
che nel
contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
che in
data 17 settembre 1993 è deceduto __________;
che
avendo gli aventi diritto rinunciato all’eredità è stata decretata la
liquidazione dell’eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di
prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale
amministratore speciale e di una delegazione dei creditori composta di :
che la
seconda assemblea dei creditori si è tenuta, per entrambe le procedure, il 5
febbraio 1999;
che nel
corso di tali assemblee sono stati riconfermati l’amministrazione fallimentare
speciale e la delegazione dei creditori già in carica;
che con
ricorsi 15 febbraio 1999 , __________ e l’ si aggravano
contro le deliberazioni della seconda assemblea dei creditori, postulandone
l’annullamento;
che con
istanze 19 febbraio 1999 , __________ e l’ chiedono la
revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei
creditori per entrambe le procedure;
che con
segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 , __________ e l’
chiedono l’apertura di un’inchiesta avente per oggetto l’operato degli organi
del fallimento __________, nonché l’operato degli organi dell’eredità giacente
__________;
che delle
osservazioni dell’amministratore fallimentare speciale e dei membri della
delegazione dei creditori si dirà, se del caso, in seguito;
che le
parti sono state citate per un’udienza di discussione prevista per il 22 aprile
1999;
che su
richiesta del __________ tale udienza è stata rinviata al 21 giugno 1999;
che a seguito
di un ulteriore rinvio chiesto dall’__________ l’udienza in questione veniva
posticipata al 24 agosto 1999;
che su
richiesta del __________ l’udienza veniva ulteriormente rinviata al 15 novembre
1999;
che con
scritto 11 novembre 1999 il __________ chiedeva un ennesimo rinvio dell’udienza
prevista per il 15 novembre 1999;
che
accogliendo tale richiesta, questa Camera fissava una nuova udienza per il 25
gennaio 2000;
che a
seguito di trattative in corso tra le parti l’udienza del 25 gennaio 2000
veniva annullata;
che con
scritto 11 luglio 2000 l’__________ ha chiesto la riattivazione di tutte le
procedure;
che con
sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera in materia di determinazione della
notula dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei
creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente , di cui
viene data copia ai ricorrenti in qualità di parti interessate, la stessa è
stata accertata in fr. 221'783.11 () e fr. 399'125.11 (Eredità
giacente ) a fronte di pretese cifrate in fr. 385'492.58 ()
e fr. 742'463.57 (Eredità giacente __________);
che i
ricorsi 15 febbraio 1999, le istanze 19 febbraio 1999 e le segnalazioni/
denunce 19 febbraio 1999 di , __________ e dell’ sono tutti
diretti contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale e della
delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento della __________ e
dell’eredità giacente __________;
che i
gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso
modo;
che di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.99.28, inc. 15.99.29, inc. 15.99.33, 15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che in
occasione della determinazione della remunerazione dell’amministrazione
fallimentare speciale e della delegazione dei creditori non sono emersi
elementi di gravità tale da procedere ad interventi radicali di destituzione,
pur non potendo sottacere talune manchevolezze, in particolare la commistione
di ruoli tra amministrazione fallimentare speciale e delegazione dei creditori;
che nel
corso delle riunioni della delegazione dei creditori venivano spesso trattati
aspetti di competenza dell’amministrazione fallimentare;
che le
incertezze procedurali dell’amministrazione fallimentare e della delegazione
dei creditori nell’allestimento della graduatoria, degli elenchi oneri e degli
inventari non hanno sicuramente contribuito allo snellimento della procedura ed
al conseguente contenimento dei costi;
che tale
circostanza è confermata dal ripetuto ricorso all’UF di Lugano, i cui
funzionari hanno pure presenziato ad alcune riunioni, a dimostrazione del fatto
che vi erano da parte dell’amministrazione fallimentare speciale carenze
cognitive in materia;
che si
ricorre all’amministrazione speciale nella convinzione che ai maggiori costi
faccia riscontro una maggiore competenza e sollecitudine nel portare a
compimento la procedura: il caso in esame sembrerebbe portare alla conclusione
opposta;
che ai
lumi dei funzionari dell’UF di Lugano tanto l’amministrazione fallimentare
speciale quanto la delegazione dei creditori hanno peraltro fatto capo per
ragguagli di carattere procedurale;
che
l’amministrazione fallimentare speciale, si è dimostrata incapace di gestire la
sua attività in termini di utilizzo razionale degli interventi e avendo in
sostanza disatteso le funzioni direttive tipiche di siffatto organo;
che i
membri della delegazione dei creditori dovevano rendersi conto dello spreco di
tempo, in larga parte riconducibile a carenze gestionali dell’amministrazione
fallimentare speciale;
che la
delegazione dei creditori ha così svolto lavori che spettano
all’amministrazione fallimentare speciale, disattendendo che la sua specifica
mansione è quella di vigilare sulla gestione dell’amministrazione del
fallimento e di determinarsi ex art. 237 cpv. 3 n.1-5 LEF nell’ossequio del
principio dell’economicità e della razionalità dei suoi interventi;
che detto
altrimenti, se la delegazione dei creditori ritiene che l’amministrazione
fallimentare non sia all’altezza dei suoi compiti oppure che con il suo stile
di lavoro determini un’eccessiva e ingiustificata perdita di tempo per la
delegazione, essa deve richiedere l’intervento dell’Autorità cantonale di
vigilanza per il ripristino di una gestione efficace ed economicamente
corretta;
che ove
vi fossero stati interventi eccessivi, in termini di tempo, da parte della
delegazione dei creditori per fatti imputabili a scarsa efficienza
dell’amministrazione fallimentare speciale, non si dà esimente per chi non ne
ha tratto la sola conclusione possibile: sottoporre la questione ad
un’assemblea dei creditori, chiedendo la destituzione dell’amministrazione,
oppure sottoporre il caso all’Autorità di vigilanza;
che di
conseguenza sono innegabili carenze nello svolgimento della propria funzione da
parte dell’amministrazione fallimentare speciale su cui è opportuno che si
esprima la Seconda assemblea dei creditori in seduta da convocare
dall’amministrazione fallimentare speciale;
che
all’ordine del giorno di tale assemblea dovrà essere inserita una trattanda
relativa alla conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale;
che alla
Seconda assemblea dei creditori possono partecipare tutti i creditori, i cui
crediti non siano stati rigettati definitivamente (oltre ai creditori con
crediti ammessi, anche quelli la cui qualifica dipenda dall’esito di un ricorso
ex art. 17 LEF o di un’azione di contestazione della graduatoria nel senso
dell’art. 250 LEF), ad esclusione dei creditori rivendicanti con successo nel
senso dei combinati art. 242 LEF e 34 RUF e dei creditori privilegiati di
massa, ossia di quei creditori con crediti sorti dopo la dichiarazione di
fallimento, che obbligano non il fallito ma la massa fallimentare (cfr. ad
esempio l’art. 262 cpv. 1 LEF); sulla nozione, Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 48 n. 2-9, p. 391 s., con
riferimenti;
che il
miglior accertamento della qualità di creditore determina la differenza
qualitativa tra la Prima e la Seconda assemblea, giustificando le estese
competenze di cui solo quest’ultima beneficia;
che le
estese competenze della Seconda assemblea – riconducibili al senso di
responsabilità di chi decide nella consapevolezza che una buona gestione
consente un maggior ricavo da distribuire - si riassumono in sostanza nella
facoltà di:
ordinare
quanto è necessario alla gestione corretta e celere della liquidazione
fallimentare (art. 253 cpv. 2 seconda proposizione LEF): in siffatte incombenze
rientrano, a titolo esemplificativo, la riattivazione delle cause civili e dei
procedimenti amministrativi sospesi al momento della dichiarazione di
fallimento (art. 207 cpv. 1 e 2 LEF), la realizzazione a trattative private dei
beni appartenenti alla massa (art. 256 cpv. 1 seconda proposizione LEF), la
rinuncia a far valere determinati diritti spettanti alla massa (con cessione ai
creditori ex art. 260 cpv. 1 LEF) o la realizzazione di tali pretese
nell’ipotesi che non siano state formulate domande di cessione (art. 260 cpv. 3
LEF);
deliberare
sulla conferma o la revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della
delegazione dei creditori;
deliberare
sulla proposta di concordato nella procedura di fallimento ex art. 332 LEF,
previo parere dell’amministrazione, purché l’avviso di convocazione né faccia
menzione;
che un
cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo
della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III
cons. 2), riservato il caso in cui l’amministrazione fallimentare non sia in
grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);
che nel caso di specie la delegazione dei creditori
non è esente da critiche, in particolare per il fatto che non ha rilevato che
vi fosse un’amministrazione fallimentare speciale di dubbia efficienza;
che appare quindi opportuno sottoporre al vaglio
assembleare anche la conferma della delegazione dei creditori, con diritto per
i ricorrenti/istanti/segnalanti di esprimersi anche per mezzo di una relazione
scritta ai creditori da far pervenire agli stessi assieme alla convocazione ad
opera dell'amministrazione fallimentare speciale;
che se
dovessero derivare danni alla massa fallimentare dal modus operandi
dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori,
resta aperta la via dell’azione di responsabilità contro gli organi
fallimentari;
che
contro le deliberazioni di tale assemblea è data facoltà di ricorso ex art. 17
LEF all’Autorità di vigilanza;
che viste
le peculiarità del caso in esame, nel corso della Seconda assemblea, deve
essere concesso a tutti i creditori il diritto di esprimersi, con
verbalizzazione degli interventi;
che sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241, 252 e
253 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.28, 15.99.29, 15.99.33,
15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36 sono dichiarate congiunte.
-
I ricorsi
15 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’ (inc. 15.99.28 e 15.99.29),
sono respinti.
-
Le istanze
19 febbraio 1999 di , __________ e dell’ (inc. 15.99.33 e
15.99.35), sono respinte.
-
Le
segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di , __________ e dell’
(inc. 15.99.34 e 15.99.36), sono evase nel senso dei considerandi.
4.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale del
fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ di convocare una nuova
seduta della Seconda assemblea dei creditori per deliberare sulle seguenti
trattande:
a) conferma o
revoca dell’amministrazione fallimentare speciale
b) conferma o
revoca della delegazione dei creditori
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
UF di Lugano, Viganello
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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