Appeal against seizure notice declared inadmissible

15.1999.24Outro Tribunal20 de abr. de 1999Inadmissible

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Resumo

The creditor continued debt enforcement against the debtor based on a tax assessment claim and attached decisions confirming the claim. The Lugano enforcement office issued a seizure notice. The debtor complained that the underlying claim was absolutely time-barred and asked for annulment of the enforcement proceedings. The Chamber held that such prescription objections concern the merits of the claim and cannot be raised against the seizure notice in this supervisory complaint. The appeal was therefore inadmissible. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 89-90 LEF; supervisory complaint against a seizure notice does not permit review of substantive defences to the claim, such as prescription. Once continuation is requested with the requisite titles, the enforcement office must proceed to seizure without delay and notify the debtor at least one day in advance. Objections directed at the existence or enforceability of the debt fall outside the chamber's cognizance in this procedure and are reserved to the merits or to the appropriate substantive remedies; the complaint is therefore inadmissible. Costs may be waived and no party compensation awarded pursuant to federal enforcement rules.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.24

Data decisione, Autorità: 20.04.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00024

Lugano 20 aprile 1999/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di


patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da


richiamata l’ordinanza presidenziale 9 febbraio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 5 marzo 1999 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 26’723.-- oltre interessi al 5% dal 4 marzo 1994, indicando quale titolo di credito la “Tassazione maggior valore immobiliare __________”.

B. Il 22 gennaio lo __________ ha inoltrato la domanda di proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento nei confronti di __________. Il creditore ha allegato alla domanda di proseguimento dell’esecuzione la sentenza di rigetto dell’opposizione 25 aprile 1997 della Pretura di Lugano, la sentenza 24 giugno 1998 della CEF del Tribunale d’appello, nonché la sentenza 30 settembre 1998 del Tribunale federale. Sulla scorta di tale documentazione l’UE di Lugano ha inviato all’escusso in data 27 gennaio 1999 l’avviso di pignoramento.

C. Con ricorso 8 febbraio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento postulando l’annullamento della procedura esecutiva n. __________ UE Lugano, in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. Il ricorrente assevera infatti che, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data dell’atto pubblico e dalla relativa iscrizione del trasferimento di proprietà, sarebbe intervenuta la prescrizione assoluta del diritto di tassare.

D. Delle osservazione dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF).

  1. Nel caso di specie lo __________ il 22 gennaio 1999 ha inoltrato la domanda di proseguimento dell’esecuzione corredata delle sentenze di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo n. __________. Sulla scorta di tale documentazione l’UE di Lugano ha correttamente emesso il 27 gennaio 1999 l’avviso di pignoramento a carico di __________ fissando il pignoramento per il 26 febbraio 1999. Le censure sollevate dal ricorrente in merito alla prescrizione assoluta del credito posto in esecuzione non sono proponibili in questa sede, concernendo questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera.

  2. Ne consegue l’irricevibilità del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 89 e 90 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 1999 __________, è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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