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Numero d'incarto:
15.1999.22
Data decisione, Autorità:
01.07.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00022
Lugano
1° luglio 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° febbraio 1999 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’amministratore speciale del fallimento
__________, __________
procedura concernente anche
patr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni
la replica 10 marzo 1999;
la duplica 31 marzo 1999 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 novembre
1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori quale
amministratore speciale del fallimento __________.
B. La
graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, di
proprietà del fallito, sono stati depositati il 1° aprile 1996. A seguito di
una contestazione da parte della __________ il deposito è stato rinnovato il 26
maggio 1997 stralciando dall’elenco oneri della part. __________ RFD di
__________ l’importo complessivo di fr. 47’484.-- vantato dal Comune di
__________ a titolo di ipoteche legali. In data 26 ottobre 1998 sono state
depositate le condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________. Il
fondo è stato aggiudicato durante l’asta pubblica svoltasi il 9 novembre 1998
per l’importo di fr. 145’000.-- a __________. Al momento dell’incanto
l’aggiudicatario ha versato fr. 7’000 a titolo di acconto spese di trapasso. In
data 26 gennaio 1998 l’amministratore fallimentare speciale ha depositato lo
stato di ripartizione provvisorio relativo al ricavo della realizzazione della
part. __________ RFD di __________. Nel contempo ha richiesto
all’aggiudicatario il pagamento dell’importo di fr. 53’111’91 risultante dal
seguente conteggio:
Totale
da versare fr. 145’000.--
./.
acconto versato fr.
7’000.--
./.
compensazione con subingresso ipotecario fr. 84’888.09
Saldo
da pagare fr. 53’111.91
C. Con ricorso 1° febbraio 1999 __________ si è
aggravato contro lo stato di ripartizione provvisorio e la richiesta di pagamento
dell’importo di fr. 53’111.91. Il ricorrente sostiene di non essere stato a
conoscenza dell’esistenza della pretesa della __________ pari a fr. 56’149.83,
in quanto la stessa non è stata iscritta nelle condizioni d’incanto, né
comunicata al momento dell’asta. Il ricorrente sostiene inoltre che l’importo
di fr. 7’000.-- versato al momento dell’ aggiudicazione del fondo a titolo di
acconto spese di trapasso è stato erroneamente considerato quale acconto sul
prezzo di aggiudicazione.
D. Con
le rispettive osservazioni l’amministratore fallimentare speciale e la
__________ chiedono la reiezione del gravame sostenendo che l’aggiudicatario
qui ricorrente avrebbe dovuto versare in contanti fr. 50’000.-- così come
previsto nelle condizioni d’incanto, le quali non dovevano in alcun modo
menzionare l’importo di spettanza della __________, non essendo quest’ultimo un
onere gravante il fondo. Per quanto attiene al conteggio delle spese
l’amministratore fallimentare speciale comunica che a seguito della ricezione
delle tasse di trapasso emesse dall’Ufficio Registri di Locarno, l’importo a
carico di __________ risulta essere il seguente:
Spese
di realizzazione effettive fr. 3’396.55
./.
Acconto spese di realizzazione fr. 4’000.--
Comune
di __________ fr. 565.53
__________ fr.
56’149.83
Saldo
da pagare fr.
57’318.81
./.
Differenza tra acconto (fr. 3’000.--)
e
spese di trapasso effettive (fr.1’655.--) fr. 1’345.--
Saldo
netto da pagare fr. 55’973.81
E. Nei
successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle proprie
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 136 LEF, applicabile alla procedura di
fallimento per il rinvio dell’art. 259 LEF, l’aggiudicazione di un fondo si fa
contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine di sei mesi al
massimo. La dottrina e la giurisprudenza ammettono il pagamento del prezzo di
aggiudicazione per compensazione, ad esempio nel caso in cui l’aggiudicatario
diventi cessionario di un credito ipotecario (cfr. Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas
Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.8 ad art.
136 LEF; DTF 111 III 60, 79 III 121).
-
In
casu il ricorrente in data 5 novembre 1998 ha stipulato con la __________ una
cessione di credito avente per oggetto le pretese vantate dalla Banca nei
confronti del fallito. I crediti erano garantiti da due cartelle ipotecarie del
valore nominale di fr. 100’000.-- cadauna, gravanti in I e III rango la part.
__________ RFD di __________. Tale cessione fu comunicata il giorno stesso via
fax all’amministratore fallimentare speciale. Al momento dell’aggiudicazione
__________ ha comunicato l’intenzione di porre in compensazione il credito di
fr. 152’103.72 vantato nei confronti del fallito a seguito della citata
cessione. Di conseguenza __________ ha richiesto in luogo dell’importo di fr.
50’000.-- in contanti, così come previsto al punto 10 delle condizioni
d’incanto, unicamente fr. 7’000.-- a titolo di acconto spese di trapasso.
Prescindendo dalla facoltà di __________ di effettuare il pagamento del prezzo
di aggiudicazione mediante compensazione, resta da stabilire se egli sia tenuto
o meno a versare l’importo di fr. 56’149.83 a favore della __________, atteso
che, di tale importo non risulta traccia nell’elenco oneri depositato
unitamente alle condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________.
-
Il
creditore che contesta il credito o il grado di un altro creditore, deve
promuovere l’azione contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto
destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese
le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria
rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Nella graduatoria devono essere menzionati i
processi a cui essa ha dato luogo, come pure del modo come vennero liquidati
(cfr. art. 64 cpv. 2 RUF).
Ove
la graduatoria venga modificata da una sentenza pronunciata in un processo
d’impugnazione della stessa, non occorre che essa sia nuovamente depositata. Un
eventuale nuovo deposito è nullo e non conferisce ai creditori il diritto
d’impugnare nuovamente la graduatoria (cfr. DTF 108 III 23 ss.; Dieter Hierzholzer,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.83/84 ad art. 250
LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkurrechts, Berna
1997, § 46 n. 66, p. 375).
Per
l’art. 45 cpv.2 RFF l’elenco oneri, rettificato in conformità dei risultati di
ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni d’incanto.
-
Orbene,
nel caso di specie le condizioni d’incanto sono state allestite sulla base
dell’elenco oneri depositato il 26 maggio 1997, a seguito della causa di
contestazione introdotta dalla __________ nei confronti del Comune di
__________. Tale deposito, per i motivi esposti in precedenza, è nullo, in
quanto l’amministratore fallimentare speciale avrebbe dovuto unicamente
menzionare nella graduatoria, conformemente all’art. 64 cpv. 2 RUF, l’esito
dell’azione di contestazione promossa dalla __________ e non semplicemente
stralciare il credito dalla graduatoria e dall’elenco oneri, procedendo ad un
nuovo deposito degli stessi. La nullità del provvedimento in questione ha quale
conseguenza l’annullamento di tutti gli atti della liquidazione fallimentare
compiuti a seguito del deposito della graduatoria e dell’elenco oneri del 26
maggio 1997. Si impone quindi l’annullamento dell’asta pubblica della part.
__________ RFD di __________ con conseguente rettifica a Registro Fondiario
(cfr. DTF 106 III 86), nonché l’annullamento dello stato di ripartizione
impugnato. L’amministratore fallimentare speciale __________ dovrà quindi
fissare una nuova asta pubblica allegando alle condizioni d’incanto l’elenco
oneri della part. __________ rettificato con l’indicazione dell’esito del
processo introdotto dalla __________ nei confronti del Comune di __________.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame nel senso dei considerandi.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 136, 250, 259 LEF e
45 cpv. 2 RFF, 64 cpv. 2 RUF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° febbraio 1999 di __________, è
accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza lo stato di riparto provvisorio 26 gennaio 1999 è annullato.
-
L’asta
pubblica 9 novembre 1998 della part. __________ RFD di __________ è annullata.
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E’
fatto ordine all’amministratore fallimentare speciale del fallimento
__________, di determinarsi come al considerando 4. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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