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Numero d'incarto:
15.1999.182
Data decisione, Autorità:
14.07.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00182
Lugano
14 luglio
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 3 novembre 1999 di
rappr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ – e
meglio contro l’assegnazione di termine per promuovere azione ex art. 108 LEF
contenuta nel verbale di pignoramento 22 ottobre 1999 – da lui promossa contro
rappr.
dall’avv. __________
viste le
osservazioni:
esaminati gli atti e
i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto
esecutivo n° __________ del 19 aprile 1993 dell’UE di Lugano, __________
richiede ad __________ il rimborso di un prestito di CHF 30'000.-- oltre
interessi e spese.
B. Avendo __________ interposto opposizione, __________ ha chiesto al
giudice di merito di condannarlo al pagamento di questa somma e di rigettare
l’opposizione al PE n° __________.
C. Il 4 maggio
1999 il Pretore di Lugano ha accolto le richieste di __________, che in data 5
luglio 1999 - allegando la sentenza cresciuta in giudicato - ha domandato all’UE
di Lugano di proseguire l’esecuzione.
D. L’UEF si è
recato in data 9 settembre 1999 presso il domicilio di __________ per
effettuare il pignoramento, risultato tuttavia infruttuoso. L’ufficio ha
pertanto rilasciato in data 16 settembre 1999 un attestato di carenza beni.
E. Contro tale
decisione __________ si è aggravato il 1° ottobre 1999 sostenendo che l’UE non
aveva sufficientemente indagato sulla situazione finanziaria di __________, il
quale invece sarebbe stato proprietario di diversi beni non dichiarati.
F. L’UE di
Lugano ha di seguito annullato l’attestato di carenza beni e ha effettuato in
data 22 ottobre 1999 un pignoramento di tre autovetture in possesso di
__________, nonché di un credito di quest’ultimo verso sua moglie per CHF
56'771.75. Con l’atto di pignoramento l’UE ha anche assegnato due termini al
creditore procedente:
-
un termine di
10 giorni (ex art. 106 e 107 LEF) per dichiarare per iscritto se e in quale
misura intendesse contestare l’annunciato diritto di riserva di proprietà a
favore della __________ di __________ su due dei tre autoveicoli pignorati (una
Chevrolet Blazer e una Cadillac Seville);
-
un termine di
20 giorni (ex art. 108 LEF) per promuovere avanti il Giudice competente
l’azione di disconoscimento delle pretese della __________ di __________ su due
autoveicoli e della moglie dell’escusso sul terzo autoveicolo (Renault Twingo).
G. In data 3
novembre 1999 __________ ha contestato in tempo utile la pretesa della
__________ di __________ sulle due macchine pignorate. Di conseguenza, in data
4 novembre 1999, l’UE di Lugano ha assegnato alla rivendicante un termine di 20
giorni per proporre un’azione di accertamento dei propri diritti di proprietà.
H. Con ricorso 3
novembre 1999 __________ contesta l’assegnazione da parte dell’UE di un termine
di 20 giorni (ex art. 108 LEF) per promuovere un’azione di disconoscimento
delle pretese della __________ e della moglie del debitore, chiedendo che la
stessa sia annullata, a motivo che tale termine andava semmai impartito ai
presunti proprietari in virtù dell’art. 107 cpv. 5 LEF e che il debitore ha ingannato
l’UE dissimulando la realtà con un castello probatorio alquanto precario.
I. Con
osservazioni 20 novembre 1999 __________ ribadisce i diritti di proprietà della
moglie e della __________ e chiede la reiezione del gravame.
Delle osservazioni
23 novembre 1999 dell’UE di Lugano e delle risultanze dell’istruttoria si dirà,
se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Giusta gli art.
106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone
alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF
1991 III 61), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di
proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando
la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire
al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.
-
Se il bene
in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al
terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha
contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107
cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso
del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito
il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art.
108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF,
si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF
110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”).
Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi
possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF
87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea
di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme al diritto o non
(DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in
considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire
in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità
esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura,
l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore
esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, §
24, pag. 191 n° 33).
-
Determinante
ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la
dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in
proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali,
vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente
non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un
punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art.
107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza
(“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore
per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte
convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.
-
Nel caso in esame, occorre rilevare che per incontestata ammissione
del debitore, il veicolo asseritamente di proprietà della moglie del debitore
viene utilizzato da tutta la famiglia, mentre gli altri due veicoli (sui quali
la __________ vanterebbe un diritto di proprietà) sembrerebbero essere usati
unicamente dal debitore nell’esercizio della sua professione.
Di conseguenza la
decisione dell’UE di Lugano di assegnare al creditore un termine di venti
giorni giusta l’art. 108 LEF per contestare la pretesa della moglie del
debitore sulla Renault Twingo è corretta.
Per quanto attiene invece le
contestazioni inerenti gli altri due veicoli, e segnatamente la Chevrolet
Blazer e la Cadillac Seville, trattandosi di due oggetti in esclusivo possesso
del debitore, esse andavano risolte unicamente in applicazione dell’art. 107
LEF. Infatti, l’UE ha correttamente assegnato al creditore un termine di 10
giorni giusta l’art. 107 LEF per contestare il diritto di proprietà sulla Chevrolet
e sulla Cadillac (cfr. verbale di pignoramento 22 ottobre 1999); ricevuta
infatti la tempestiva contestazione l’UEF ha assegnato alla __________ un
termine di 20 giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto
giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF.
Di conseguenza, la
decisione dell’UE di Lugano di assegnare al creditore un termine di venti
giorni giusta l’art. 108 LEF per contestare la pretesa della __________ sulla Chevrolet
e sulla Cadillac va annullata.
Di conseguenza il
ricorso va parzialmente accolto.
- Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, e 106 ss LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso
29 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza è annullata l’assegnazione di termine al creditore per promuovere
azione (art. 108 LEF) per quanto riguarda le autovetture pignorate Chevrolet
Blazer (posizione n° 2) e Cadillac Seville (posizione n° 3)
-
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Comunicazione all'UEF
di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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