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Numero d'incarto:
15.1999.165
Data decisione, Autorità:
08.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00165
Lugano
8 novembre 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 settembre 1999
di
rappr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 16 agosto/14
settembre 1999 nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti
della ricorrente da
rappr.
dal __________
viste le osservazioni 12 ottobre
1999 del __________
19
ottobre 1999 dell'UEF di Mendrisio,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
__________ procede nei confronti di __________ per l'incasso di un credito di
fr. 5'255.55. Il 14 settembre 1999 l'UEF di Mendrisio ha inviato al debitore e
al creditore il verbale di pignoramento 16 agosto 1999, con l'indicazione del
calcolo effettuato per la determinazione dell'eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore fr.
2'985.90
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
locazione
parziale fr. 460.--
cassa
malati fr. 300.--
trasferte fr.
180.--
Totale
deduzioni fr. 2'310.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 675.--
C. Contro
il pignoramento si è aggravata il 27 settembre __________ facendo rilevare che
il suo convivente, __________, non percepisce più l'indennità di disoccupazione
e sarebbe quindi completamente a suo carico. La pigione di fr. 905.-- verrebbe
pagata interamente da lei. Il suo minimo esistenziale dovrebbe essere di
conseguenza maggiorato e l'eccedenza pignorabile diminuita. Con un pignoramento
di fr. 675.-- mensili la ricorrente non riuscirebbe a far fronte alle necessità
quotidiane e agli oneri fiscali.
D. Con
osservazioni 12 ottobre 1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame.
L'UEF di Mendrisio ha invece rilevato di essere incorso in alcuni errori a
favore del debitore e si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base di fr. 1’370.-- al mese è
riservato ai coniugi. In caso di convivenza con un figlio maggiorenne o con un
concubino si deve considerare, quale importo base, quello per persona che vive
presso parenti che ammonta a fr. 925.-- (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 93 LEF).
In
concreto la ricorrente occupa un appartamento unitamente al convivente e al
figlio maggiorenne, devono quindi esserle riconosciuti unicamente fr. 925.--
quale importo base.
- Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i
documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del
caso.
Il
dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha
come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a
relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (…). Le
parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i
documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova
idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare
che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e
l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge
dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).
Nella
fattispecie non emerge dall'incarto se il pasto verosimilmente consumato dalla
ricorrente fuori casa (abita a __________ e lavora a __________) rimane a suo
carico. Visto che __________, patrocinata da un legale, non ha fatto valere questa
spesa, si deve ritenere che i costi per il pranzo siano assunti dal datore di
lavoro.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
La
ricorrente divide il proprio appartamento con il convivente e con il figlio
maggiorenne. Essa non ha nessun obbligo legale di mantenimento nei confronti di
__________, al momento senza reddito, al quale rimane aperta la possibilità di
rivolgersi all'assistenza sociale. A queste condizioni non è sostenibile che
__________ si assuma il mantenimento del convivente a scapito dei propri
creditori (cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF). Risulta
quindi corretto che solo una parte della pigione mensile venga computata sul
minimo esistenziale dell'escussa. L'ufficio avrebbe anzi dovuto considerare
pure l'apporto del figlio maggiorenne e considerare una quota di pigione a suo
carico. La quantificazione di tale quota dipende dalla concreta suddivisione
dell'appartamento tra gli inquilini, su cui è inutile indagare. Ad ogni buon
conto non si giustifica, come preteso dalla ricorrente, un aumento della parte
di pigione a suo carico, bensì è ipotizzabile addirittura una diminuzione che
in concreto non è possibile (cfr. cons. 6).
-
Agli
atti non vi è copia della polizza di assicurazione malattia della ricorrente
per il 1999. La somma riconosciuta, nemmeno contestata, deve essere considerata
congrua.
-
Il
ricorso va quindi respinto. Il divieto della reformatio in peius impone la
semplice conferma della decisione impugnata, senza possibilità di riforma a
sfavore della ricorrente.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 settembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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