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15.1999.145 ΓÇó Request to authorize distribution declared inadmissible
15.1999.145Outro Tribunal25 de ago. de 1999Inadmissible
The supervisory chamber held that a liquidator in a composition proceeding with assignment of assets does not need supervisory authorization to prepare the distribution statement required by Art. 326 LEF. Because no distribution statement had yet been drawn up, the request to authorize distribution of sale proceeds was unnecessary and therefore inadmissible. The chamber also noted the unusually long duration of the liquidation and ordered the liquidator to submit the estate status and reports for the relevant years within 30 days. No costs or indemnities were imposed.
Art. 326 LEF; preparation of the distribution statement and supervisory control in composition proceedings with assignment of assets. The liquidator must prepare an extract of the distribution statement before any distribution and keep it available to creditors for ten days; only objections to that statement are brought before the supervisory authority within the statutory period. The preparation of the distribution statement itself does not require prior authorization from the supervisory authority. A request seeking such authorization is therefore unnecessary and inadmissible. Where the liquidation drags on unusually long, the supervisory authority may, in the interest of celerity, direct the liquidator to submit the status of assets and the reports required by Art. 330(2) LEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.145
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00145
Lugano 25 agosto 1999 FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
chiedente
l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________, nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________
procedura concernente anche
rappr. da __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 gennaio 1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando quale liquidatore l’avv. __________
che con istanza 25 maggio 1999 l’avv. __________ ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________ di pertinenza della __________, a favore di __________ e della __________;
che per l’art. 326 LEF prima di ogni ripartizione , anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni;
che entro tale termine è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza (art. 326 LEF);
che già in data 7 giugno 1999 questa Camera aveva invitato il liquidatore a voler allestire lo stato di riparto nel concordato con abbandono dell’attivo __________;
che constatato come a tutt’oggi tale atto non sia ancora stato compiuto;
che l’allestimento dello stato di riparto ex art. 326 LEF non necessita dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza;
che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile in oggetto si rivela quindi inutile ed inammissibile;
che in via abbondanziale si rileva che la liquidazione concordataria dal 1992 si protrae in termini di tempo inusuali e suscettibili di essere incompatibili con il principio di celerità che connota il diritto esecutivo;
che il liquidatore è invitato a far pervenire entro 30 giorni lo stato del patrimonio e le relazioni ex art. 330 cpv. 2 LEF riferito al 31 dicembre 1998, come pure tutti quelli precedenti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1993;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 326 LEF
pronuncia: 1. L’istanza 25 maggio 1999 __________, è irricevibile.
Il liquidatore avv. __________ trasmetterà al Pretore di Mendrisio-Nord quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, entro 30 giorni quanto richiesto ex art. 330 cpv. 2 LEF.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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