Appeal against seizure records declared inadmissible as late

15.1999.118Outro Tribunal22 de set. de 1999Inadmissible

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Resumo

The debtor challenged two wage seizure records issued by the Lugano enforcement office. The supervisory complaint was filed on 7 June 1999, whereas the seizure records dated back to October 1998 and March 1999 and had long since been notified. The court held that the complaint was clearly late under Art. 17 cpv. 2 LEF. It further noted that the complainant failed to cooperate meaningfully or to produce supporting documentation after being invited to complete his filing, so there was no duty to investigate hypothetical nullity grounds. The complaint was declared inadmissible, with no costs or indemnities awarded.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; Art. 19 cpv. 2 LPR; supervisory complaint against enforcement measures: time limit and duty of cooperation. The 10-day complaint period runs from the day the complainant learned of the contested enforcement act. A complaint filed outside this period is inadmissible. Under the parties’ duty of cooperation, they must substantiate their allegations and produce the relevant documents and evidence; this duty is necessary and reasonably exigible. Where the complainant fails to do so, the supervisory authority is not obliged to investigate hypothetical nullity grounds notwithstanding the lateness of the complaint (consid. 1-3).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.118

Data decisione, Autorità: 22.09.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00118

Lugano 22 settembre 1999 /FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 giugno 1999 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre 1998, spedito il 7 gennaio 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ e contro il verbale di pignoramento 26 marzo 1999, spedito il 14 aprile 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________,

viste le osservazioni 28 giugno 1999 di __________

28 giugno 1999 dell'Ufficio esazione e condoni

6 luglio 1999 dell'UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti e formano il gruppo di esecuzione n. 44401. Il 7 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 29 ottobre 1998, attestante il pignoramento di una quota di stipendio di fr. 786.--. Altri creditori procedono nei confronti del ricorrente formando il gruppo n. 44615. Il relativo verbale di pignoramento, spedito il 14 aprile 1999, stabilisce una quota pignorabile di fr. 950.--

B. Contro i pignoramenti si è aggravato il 7 giugno 1999 __________ sostenendo di non riuscire, con quanto stabilito dall'UE, a far fronte alle spese correnti. Il suo lavoro poi richiederebbe spostamenti frequenti in Europa e addirittura oltremare. L'UE ha impartito al ricorrente un termine per precisare la propria posizione. __________ lo ha fatto solo molto sommariamente con scritto 23 giugno 1999, nel quale ribadisce in pratica quanto già espresso.

D. Con osservazioni 28 giugno 1999 __________ e l'UEC si sono sostanzialmente opposti al ricorso. L'UE di Lugano si è limitato a confermare l'esattezza del proprio operato e a indicare che la CEF già si era espressa sulle questioni sollevate da __________ in tempi recenti.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.

In concreto il gravame si rivela ampiamente tardivo.

  1. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

"Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e ragionevolmente esigibile.

Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

  1. In concreto il ricorrente ha inoltrato il ricorso in oggetto il 7 giugno 1999. L'UE di Lugano gli ha fissato un termine per "completare il ricorso con argomentazione e relativa documentazione". Nella completazione 23 giugno __________ ha unicamente ribadito il vago riferimento a presunti spostamenti all'estero per lavoro, nemmeno ha preteso che le relative spese fossero a suo carico. Egli ha poi omesso di produrre documentazione a comprova di eventuali spese da lui sopportate, nonostante ne fosse stato richiesto. E' venuta quindi a mancare quella collaborazione necessaria e esigibile prevista dall'art. 19 cpv. 2 LPR.

A queste condizioni l'Autorità di vigilanza non è tenuta a ricercare ipotetici motivi di nullità da considerare nonostante la tardività del ricorso. Il gravame di __________ deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché intempestivo.

Richiamato l'art. 20a LEF e 8 e 19 LPR,

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno di __________ è dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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