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Numero d'incarto:
15.1999.00079
Data decisione, Autorità:
28.06.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00079
Lugano
28 giugno 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 maggio 1999 di
__________ patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro l'esecuzione del verbale di
pignoramento 12 febbraio/23 aprile 1999, spedito il 7 maggio 1999, nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21/25 maggio 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 5 giugno 1999 di __________ e 8 giugno 1999 dell’UEF di Mendrisio,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 17'391.75, relativi ad
una pretesa per alimenti arretrati da marzo a settembre 1998.
B. Nel
verbale di pignoramento 12 febbraio/23 aprile 1999, spedito il 7 maggio 1999, l'UEF
di Mendrisio ha calcolato un'eccedenza pignorabile di fr. 1'000.--. Dal verbale
si evince che l'eccedenza è stata determinata moltiplicando l'intero debito
mensile per alimenti (in gran parte non versato) per il reddito netto
dell'escusso, diviso il minimo esistenziale della famiglia.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore,
argomentando che il reddito della convivente non avrebbe dovuto essere
computato, mentre avrebbe dovuto esserlo il canone leasing per l'auto, un
importo maggiore per i figli e i premi di cassa malati. Non vi sarebbe in
realtà alcun importo da pignorare.
D. Con
osservazioni 5 giugno 1999 l'escutente ha fatto rilevare l'eccessivo canone di
locazione e il fatto che la convivente riceve degli alimenti per il
mantenimento dei propri figli. L'UEF di Mendrisio si è limitato a confermare il
calcolo eseguito.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione
per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il
salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il
contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò
non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo
d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe
nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in
esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui
risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli
alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il
proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il
creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al
corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto
tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui
quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo
d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e
il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico
- tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile
- (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG
vol. II Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo
la seguente formula:
Redditi
del Quotaparte
debitore X credito
per alimenti
(Alimenti
necessari)
Quota =
pignorabile Minimo
esistenziale Quotaparte
debitore
(senza il + credito per alimenti
debito
per alimenti) (Alimenti necessari)
Per
“quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i
redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo
minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza
la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo
indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la
possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data
unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto
esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale,
nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore
può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo
minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta
costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla
recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge
esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il
minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
- In
concreto l’UEF ha omesso di accertare la situazione reddituale della creditrice
di alimenti, rispettivamente se e in che misura gli alimenti dedotti in
esecuzione sono necessari per coprire il suo minimo vitale, per poi potersi
determinare sull’applicazione o meno della formula di cui al considerando
precedente. Il ricorso su questo punto va dunque accolto nel senso che il
provvedimento 12 febbraio/23 aprile 1999 va annullato e gli atti retrocessi
all’organo esecutivo, perché - esperiti gli accertamenti fattuali che si
impongono (in particolare reddito e minimo esistenziale della creditrice
rispettivamente reddito e minimo esistenziale del debitore) si determini
nuovamente tenendo conto dei considerandi che precedono.
L'UEF
provvederà quindi a interrogare la creditrice con la comminatoria di sanzioni
penali in caso di indicazioni false. Dovranno pure essere richieste le
necessarie pezze giustificative. Nel caso in cui la creditrice non dovesse
sostanziare la sua situazione reddituale, si dovrà ritenere che il suo minimo
esistenziale sia già coperto dai suoi redditi e che non vi sia spazio per
l'applicazione della formula.
Giova
poi ricordare che, per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione
solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Vonder Mühll, op.
cit., n. 25 ad art. 93 LEF).
- Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso che il pignoramento va
annullato e gli atti retrocessi all'UEF di Mendrisio.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 maggio 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1 Il
provvedimento 12 febbraio/23 aprile 1999 (pignoramento per fr. 1'000.--
mensili) dell'UEF di Mendrisio è annullato.
1.2 L'incarto
è retrocesso all'UEF di Mendrisio affinché, completata l'istruttoria, si
determini come ai considerandi 1. e 2.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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