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Numero d'incarto:
15.1999.00057
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00057
Lugano
31 marzo 1999 /MR/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 marzo 1999
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione
n.670129 promossa contro la ricorrente da
rappr.
dall’UE di lugano, e per esso dalla __________, __________, quale
amministratrice delegata nell’ambito dell’amministrazione forzata dell’immobile
ex art. 806 CC
in tema di specie di esecuzione;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto:
che
nell’ambito dell’amministrazione forzata ex art. 806 CC degli immobili siti a
__________ (part. __________, __________, __________, __________ e __________
RFD), su domanda di esecuzione 23 marzo 1999 di __________ __________, per
conto dell’UE di Lugano, a sua volta per conto di __________, il 25 marzo 1999
è stato emesso il precetto esecutivo n. __________ “per le esecuzioni ordinarie
in via di pignoramento o di fallimento (...)” per un credito di complessivi Fr.
69’000.-- oltre accessori, nei confronti di __________;
che
quale titolo di credito è indicato sul PE “pigioni locali commerciali in via
__________ a __________ per i mesi da 1.9.98 al 28.2.99 come da contratto di
locazione del 10.12.96”;
che
al precetto il 26 marzo 1999 è stata interposta opposizione dalla escussa;
che
con ricorso 29 marzo 1999 __________ postula l’annullamento del precetto
esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili, atteso in sostanza:
-
che
il credito per il quale si procede si fonda sul contratto di locazione 10
dicembre 1996 tra la ricorrente e __________ __________, “avente per oggetto i
capannoni industriali di __________, compresi i piazzali, ove la ditta
ricorrente ha impiantato la propria attività industriale”, e si riferisce alle
pigioni per i mesi da settembre 1998 a febbraio 1998;
-
che
l’art. 268 CO conferisce al locatore di vani comerciali un diritto di
ritenzione per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso
sugli oggetti che ivi si trovano e servono al loro uso o godimento;
-
che
il diritto di ritenzione del locatore - equiparabile a un diritto di pegno
manuale - “nasce eo ipso con la pretesa verso l’inquilino e la presenza nei
vani locati di opportuni beni aggredibili”;
-
che
pertanto l’esecuzione per i crediti come quelli in ispecie andava proposta in
via di realizzazione del pegno manuale ex art. 37 cpv. 2 LEF;
-
che
conformemente all’art. 41 cpv. 1bis LEF la ricorrente “si appella pertanto
tempestivamente e nelle dovute forme al beneficio d’esecuzione reale, esigendo
che il locatore avvii dapprima un’esecuzione in via di realizzazione del
pegno";
che
con il gravame la ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo,
onde evitare l’introduzione di una procedura giudiziaria volta a rimuovere
l’opposizione interposta al PE;
che
per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un
diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso
e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione
annuale scaduta e a quella del semestre in corso;
che
in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce
che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare
l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela
provvisoria del suo diritto di ritenzione, il quale allestirà un’inventario di
ritenzione;
che
l’allestimento dell’inventario di ritenzione concretizza in sostanza su
determinati beni il (latente) diritto di ritenzione del locatore, e assicura in
questo modo il substrato esecutivo nella successiva esecuzione (a convalida),
esecuzione che data la natura del diritto di ritenzione - concretizzato mediante
l’inventario - dovrà essere introdotta in via di realizzazione del pegno (art.
283 cpv. 3 LEF; cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern 1997, §34 n.7, p. 274 e
n.28 p.277; Schnyder/Wiede, Kommentar
zum SchKG, Vol. 3, Basel/Genf/Frankfurt a.M. 1998, n. 73 ad art.283 LEF);
che
tuttavia se è vero come afferma la ricorrente che il diritto di ritenzione,
qualora ne ricorrano i presupposti, sussiste ope legis, e dunque indipendentemente
dall’inventario, che in questo senso non esplica effetti di diritto materiale
(cfr. DTF 116 III 125; Amonn/Gasser,
op.cit., §34 n. 7 , p. 274 e n.28 p.277), è altrettanto vero che per
giurisprudenza consolidata il locatore è libero di decidere se avvalersene -
richiedendo dunque l’allestimento dell’inventario e procedendo conseguentemente
in via di realizzazione del pegno - oppure no;
che
infatti qualora il locatore rinunciasse alla garanzia legale, facendo capo
quindi per l’incasso del suo credito all’esecuzione in via ordinaria, l’escusso
- a differenza di quanto vale in caso di crediti garantiti da pegno - non può
opporgli il beneficium excussionis realis (cfr. DTF 76 III 24; Amonn/Gasser, op.cit., §34 n. 5s., p.
273; Schnyder/Wiede, op.cit.,
n.93 ad art. 283 LEF; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich 1993, §63 n.29 p.530);
che
pertanto il gravame - che si esaurisce in sostanza nel far valere siffatto
beneficio - va d’acchito respinto, senza necessità di ulteriore istruttoria (art.
9 cpv. 2 LPR: cfr. Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano n. 2.2.2.1. ad art. 9
LPR);
che
con la decisione sul ricorso è superata la contestuale istanza di concessione
dell’effetto sospensivo;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 283 LEF, 268 ss. CO
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 marzo 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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