AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.00023
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00023
Lugano
13 agosto 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 gennaio 1999
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro
l’esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 21 gennaio 1999 dalla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, su istanza di
_
nei
confronti di
viste
le osservazioni 29 gennaio 1998 dell’avv. ____________________ e 8 febbraio
1999 dell’UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza dell’avv. __________ nei confronti di (__________), la Segretaria
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decreto 21
gennaio 1999 ha ordinato - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un
credito da mandato di Fr. 12’765.30 oltre accessori e Fr. 2’000.-- per spese
esecutive - il sequestro presso __________. , __________ di __________, di
“ogni avere, deposito, credito, titolo detenuto dal signor __________
direttamente o per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il
beneficiario economico, in particolare del conto __________ __________, fino a
concorrenza dell’importo posto in esecuzione”.
B. Lo
stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro, impartendo alla banca le
diffide di rito(n.__________). Sul verbale di sequestro __________ - spedito
alle parti il 29.1.1999 - è riportata testualmente la formulazione “ogni avere,
deposito, credito, titolo detenuto dal signor __________ direttamente o per il
tramite di una società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico,
in particolare del conto __________, fino a concorrenza dell’importo posto in
esecuzione”. E’ fatta inoltre menzione che l’istituto bancario è stato invitato
in particolare “ad accertare l’esistenza o meno di quanto espressamente
indicato “ (...) e a non disporre di quanto formasse oggetto del sequestro
senza autorizzazione esplicita dell’Ufficio.
C. Con
ricorso 25 gennaio 1999 contro l’esecuzione del sequestro __________ postula in
sostanza l’annullamento del sequestro nella misura in cui si riferisce a beni
detenuti dal debitore “per il tramite di una società o fondazione o trust di
cui è il beneficiario economico “, affermando in particolare:
-
che
secondo costante giurisprudenza federale un sequestro può colpire averi
patrimoniali che secondo il creditore appartengono al debitore sequestrato;
-
che
in questo senso è possibile il sequestro di averi formalmente intestati a terze
persone, nella misura in cui si debba ritenere che detti averi appartengano in
realtà secondo il creditore al debitore;
-
che
tuttavia nel caso in esame il creditore sequestrante con la formulazione qui
impugnata fa espressamente riferimento al concetto di avente diritto
economico, concetto non conosciuto dal diritto civile;
-
che
pertanto limitatamente a siffatta formulazione il sequestro va considerato
inammissibile, e l’Ufficio ne doveva rifiutare l’esecuzione.
D. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.1. Per
l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui
si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito
non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché
di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice
esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se
è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti
(materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi
dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui
comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in
applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento
(art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad
opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento -
è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr.
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
1.2. Se
l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli
elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad
eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti
assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al
primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la
concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di
sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17
LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
§51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
1.3. In
relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire
alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in
particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente
il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi
indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni
sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si
trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III
37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore
o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.
6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione
stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato
estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF
112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
1.4. Dal
1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del
16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei
suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il
giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art.
278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei
presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del
credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata,
dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al
debitore) che la regolarità della procedura di concessione del sequestro
(carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) che
altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser,
op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser,
op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb,
op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata
entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo
periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il
rimedio dell’appello (art.22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente,
in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione
civile con ricorso per cassazione (art.22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG).
L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso -
contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione
del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta
nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure
propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte
dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit.,
p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art.
275 LEF).
- In
concreto il decreto di sequestro indica - con riferimento ai beni da
sequestrare - “ogni avere, deposito, credito, titolo detenuto dal signor
__________ direttamente o per il tramite di una società o fondazione o trust di
cui è il beneficiario economico, in particolare del conto __________, fino a
concorrenza dell’importo posto in esecuzione”. Oggetto della presente
impugnativa è in particolare l’espressione “(beni detenuti dal debitore
sequestrato) per il tramite di una società o fondazione o trust di cui è il
beneficiario economico” .
2.1. Secondo
costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che
il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso
il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III
88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le
regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica
differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi
eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso
e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui
i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o
figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile
che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1
n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF
1991 III p.119; Walter Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271
LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a
terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile
l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza
dell'appartenenza al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto
materiale del sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia
esclusivamente all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di
cognizione dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.1.3. - può
rifiutare l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino
manifestamente i presupposti.
2.2. In
concreto l’espressione impugnata, per quanto ambigua, non consente all’organo
di esecuzione di escludere con manifesta certezza che il sequestro verta su
averi di cui il debitore sequestrato sia da considerare - per motivi noti al
giudice che ha concesso il sequestro - il reale proprietario giuridico, e ciò
benché detti averi risultino alla banca “detenuti per il tramite di una
società o fondazione o trust di cui è il beneficiario economico” . In altri
termini la formulazione del decreto di sequestro non consente all’Ufficio di
esecuzione di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni
manifestamente appartenenti a terzi. D’altra parte la possibilità stessa di
sequestrare anche beni formalmente intestati a terzi - ma di cui il creditore
abbia reso verosimile la proprietà (giuridica) del debitore all’autorità del
sequestro - così come l’introduzione del rimedio dell’opposizione contro il
decreto di sequestro hanno ridotto lo spazio per un ricorso ex art. 17 LEF contro
l’esecuzione, l’esame delle questioni relative all’appartenenza dei beni
indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova procedura,
rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF,
applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (cfr. in particolare Stoffel, op.cit., n. 28-29 ad art. 274
LEF). In questo senso va considerata superata la giurisprudenza di questa
Camera citata dalla ricorrente in quanto riferita al diritto previgente.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 271 ss.LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 gennaio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a UE Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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