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Numero d'incarto:
15.1998.98
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00098
Lugano
4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1998 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio il precetto esecutivo n. __________
nell’esecuzione promossa nei confronti del ricorrente
da
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda di
esecuzione 18 maggio 1998 la __________ procede nei confronti di __________ per
l’incasso di un credito di fr. 160’806.57 oltre interessi e spese.
B. In
data 26 maggio 1998 veniva notificato al debitore il precetto esecutivo
n.__________ UEF Mendrisio, al quale veniva interposto opposizione.
C. Con
ricorso 5 giugno 1998 __________ si aggrava contro l’operato dell’UEF di Mendrisio
sostenendo che l’Ufficio avrebbe valutato erroneamente la situazione dando
seguito alla domanda di esecuzione della __________. La domanda d’esecuzione
indicherebbe chiaramente che la __________ agisce in qualità di creditore, come
azionista della società __________. Essendo però la __________ in liquidazione,
il PE non poteva menzionare la __________ quale mandataria. Per tale qualifica
farebbe infatti difetto la relativa legittimazione che poteva avvenire solo
tramite l’unica persona con diritto di firma, vale a dire il liquidatore della
__________. L’UEF non avrebbe quindi dovuto dar seguito alla domanda di
esecuzione né tantomeno inserire d’ufficio la __________ quale mandataria.
Inoltre il PE non contiene l’indicazione __________ in liquidazione.
D. Con
osservazioni 15 giugno 1998 la __________ chiede che il ricorso venga respinto
sostenendo che l’indicazione “in liquidazione” sarebbe stata omessa per errore.
Inoltre le censure del ricorrente circa la legittimazione della __________
sarebbero irrilevanti, avendo l’UEF unicamente l’obbligo di verificare che la
domanda di esecuzione adempia i requisiti dell’art. 67 LEF.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 67 cpv. 1 LEF la domanda di esecuzione
deve enunciare:
-
il
nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove
dimori all’estero, il domicilio da lui eletto in Svizzera; in mancanza
d’indicazione speciale questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio
d’esecuzione;
-
il
nome e il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;
nella domanda di esecuzione contro un’eredità deve essere indicato a quali
eredi debba farsi la notificazione;
-
l’ammontare
del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e per i
crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono
domandati;
-
il
titolo di credito con la sua data e, in difetto del titolo, la causa del
credito.
In
presenza di indicazioni incomplete o errate l’ufficio deve dare la possibilità
di completarle o rettificarle (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 16 n. 7, p. 103).
-
Nel
caso in esame la domanda di esecuzione della __________ contiene tutte le
indicazioni previste dall’art. 67 cpv. 1 LEF, e segnatamente l’indicazione del
debitore __________, del creditore __________, nonché il nome della mandataria
BFC. Inoltre la domanda di esecuzione risulta essere firmata da due persone in
grado di vincolare la __________ con diritto di firma collettiva a due (cfr.
doc. 5). Unicamente l’importo del credito è stato dapprima indicato in valuta
francese e in seguito corretto su indicazione dell’UEF di Mendrisio (cfr.
doc.2). Il precetto esecutivo n. __________ è stato quindi allestito dall’UEF
di Mendrisio correttamente sulla base della domanda di esecuzione 18 maggio
1998 della __________. Le censure del ricorrente circa la legittimazione della
__________ a rappresentare la __________ potranno, se del caso trovare tutela
nella procedura sommaria di rigetto risp. di merito, sfuggendo tale esame al
potere di cognizione di questa Camera.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 67 e 69 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 1998 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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