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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.93
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00093
Lugano
4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 giugno 1998 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’amministrazione fallimentare speciale dell’eredità giacente __________,
e meglio contro la graduatoria depositata il 5 giugno 1998
viste le
osservazioni 30 giugno 1998 della __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
5 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale depositava presso l’UF di
Lugano la graduatoria e gli elenchi oneri relativi all’eredità giacente
__________.
B. Con
ricorso 15 giugno 1998 la __________ si aggrava contro l’operato
dell’amministrazione fallimentare speciale chiedendo che la graduatoria e
l’elenco oneri vengano modificati come segue:
“a. E’
ammessa la pretesa notificata dalla __________ per il credito in conto corrente
di fu __________ presso la medesima, conto no. __________ intestato a
__________, per l’importo complessivo di CHF 183’406.35 (di cui CHF 61’316.65 sono
garantiti dalla cartella ipotecaria al portatore di cui al punto 2 c) del
presente petitum);
b. E’
ammessa la pretesa notificata __________, in virtù degli avalli conferiti da
__________ su vaglia cambiari rilasciati a favore di __________ da parte delle
seguenti società:
-
Vaglia
cambiario di CHF 165’000.-- emesso da __________ in fallimento;
-
Vaglia
cambiario di CHF 200’000.-- emesso da __________ in fallimento: pretesa di
__________: CHF 178’675.75;
-
Vaglia
cambiario di CHF 275’000.-- emesso da __________ in fallimento: pretesa
__________: CHF 241’745.75;
c. E’
ammessa la pretesa notificata __________, in relazione alla cartella ipotecaria
al portatore di nominali CHF 50’000.--, dg. No. __________ del __________,
gravante la part. no. __________ RFD di __________ in primo rango, per CHF
61’316.65.”
C. Con
osservazioni 30 giugno 1998 l’amministrazione fallimentare speciale chiede che
venga verificata dapprima la tempestività del ricorso, essendo la comunicazione
del deposito della graduatoria stato inviato a mezzo raccomandata il 3 giugno
1998. Chiede inoltre che il gravame venga dichiarato irricevibile, concernendo
le censure sollevate dalla ricorrente questioni di merito che devono essere
rinviate all’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF. Il
ricorso andrebbe comunque respinto nel merito poiché la __________ avrebbe
omesso di produrre i giustificativi suffraganti la pretesa creditoria
notificata.
Considerando
in diritto: 1. Il
termine di 10 giorni per impugnare la graduatoria davanti all’Autorità di
vigilanza decorre dal momento del deposito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 40, p. 371). La graduatoria e l’elenco
oneri dell’eredità giacente __________ sono stati depositati il 5 giugno 1998,
quindi il ricorso 15 giugno 1998 della __________ deve essere ritenuto
tempestivo.
La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17
LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della
graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere
unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta
valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata
collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione dei
propri crediti in graduatoria e nell’elenco oneri. Quindi le censure della
Banca non concernono aspetti procedurali, ma questioni di diritto materiale la
cui competenza deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione
di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al
potere di cognizione di questa Camera.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 giugno 1998 della __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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