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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.91
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00091
Lugano
26 giugno 1998
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 29 maggio 1998 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria
di fallimento 25 maggio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
(patr. dall’avv.
__________)
viste le
osservazioni : – 4 giugno 1998 di __________
–
18 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un credito di
Fr. 14’098.95 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con
sentenza 20 aprile 1998 il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato in via
definitiva l’opposizione.
B. Su
richiesta di __________ di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso
il 25 maggio 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9
giugno 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
che la ditta __________ ha contabilizzato versamenti effettuati su cantieri
estranei alla richiesta di acconto inoltratale. Essa non ha poi preso posizione
in seguito al mancato pagamento per il cantiere __________ previa istanza di
iscrizione di ipoteca legale provvisoria. La ricorrente ha inoltre rilevato di
non avere ricevuto delle garanzie nell’ambito dell’esecuzione di opere in
diversi cantieri. Alcuni lavori nella casa del signor __________ sono stati
eseguiti solo parzialmente ed ultimati dal proprietario. Infine non è stato
applicato lo sconto sull’importo totale.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver
interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della
procedura davanti al Pretore.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 maggio 1998 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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