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Numero d'incarto:
15.1998.84
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00084
Lugano
18 settembre 1998 /FP/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 giugno 1998
di
contro
l’operato
dell’Amministrazione speciale del fallimento __________, composta dagli avv.ti
__________, __________ e dal lic. rer. Pol __________, e meglio contro
la procedura di vendita all’asta di dipinti e sculture già di proprietà del
fallito.
richiamata l’ordinanza 5
giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 19 giugno 1998
dell’Amministrazione fallimentare speciale
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________
nominava un’amministrazione speciale composta dagli avv.ti ____________________
e il lic. rer. pol. __________. Nel corso di tale assemblea venne pure decisa
la vendita all’asta dei beni mobili di proprietà del fallito, e segnatamente
dei quadri e delle sculture.
B. Il 4 e il 6 luglio
1997 l’amministrazione fallimentare speciale incaricava la ditta __________ di
allestire una perizia dei beni da realizzare. Sul FUC n. __________ del 26
maggio 1998 e sul FUSC n. __________ del 27 maggio 1998 veniva pubblicato l’avviso
di vendita all’asta prevista per i giorni 6 e 7 giugno 1998.
C. Con ricorso 4 giugno
1998 il __________ postula il differimento dell’asta sostenendo che tra gli
oggetti in vendita vi sarebbero dei quadri rivendicati dal pittore __________,
nonché quadri e sculture di proprietà della moglie __________ e del figlio
__________. Il ricorrente sostiene inoltre che il periodo scelto per lo
svolgimento dell’asta non sarebbe economicamente favorevole.
D. Con osservazioni 19
giugno 1998 l’Amministrazione fallimentare sepciale chiede che il ricorso venga
dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione, essendo il ricorrente
sotto curatela di amministrazione. Quindi egli non potrebbe agire né per sé
stesso, né tantomeno per terze persone. Il gravame andrebbe comunque respinto
anche nel merito, in quanto nessuna delle asserite rivendicazioni contenute nel
ricorso sarebbe giunta all’Amministrazione fallimentare speciale, se si
eccettuano quelle formulate dalla moglie __________, che sono state già prese in
considerazione. L’Amministrazione fallimentare speciale chiede inoltre che
venga accertato e sanzionato il comportamento temerario del ricorrente.
Considerando
in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza
e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto
processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi
giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di
pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in
RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è
persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di
rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della
realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi
specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286). La legittimazione processuale
coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale
presuppone la capacità di essere parte. Parte è ogni persona fisica o giuridica
che gode dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC (cfr. Flavio Cometta, op. cit.,
p.285/286).
-
Nel caso di specie
il ricorrente risulta essere oggetto di una procedura di fallimento, quindi
deve essergli riconosciuta la facoltà d’interporre ricorso ex art. 17 LEF, in
quanto egli gode dei diritti civili, e ciò malgrado l’esistenza di una curatela
di amministrazione. Diverso è invece il discorso per quanto concerne
l’eventuale rappresentanza di terze persone da parte del fallito; essendo
quest’ultimo sprovvisto dell’autorizzazione ad esercitare sia la professione di
avvocato che di fiduciario, ed essendo inoltre sotto curatela di
amministrazione ex art. 393 cifra 2 CC, privo quindi della facoltà di
rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 64 CPC, tale potere deve essergli
negato. Il ricorso si rivela quindi irricevibile per carenza di legittimazione
nella misura in cui esso è rivolto alla tutela dei diritti di terzi e
segnatamente, il pittore __________, la moglie __________ e il figlio
__________. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorso andrebbe respinto anche
nel merito, in quanto l’Amministrazione fallimentare speciale ha confermato che
nessuna rivendicazione concernente gli oggetti messi in vendita é mai stata
formulata (cfr. doc. 9), e ciò malgrado la ditta __________ abbia contattato
gli artisti le cui opere venivano poste all’asta.
-
L’art. 17 cpv. 1 LEF
regola il ricorso contro ogni provvedimento dell’organo di esecuzione e
fallimento contrario alla LEF e alla normativa connessa come pure contro ogni
suo provvedimento inopportuno. Inopportuno è ogni provvedimento - riconducibile
a errore di apprezzamento- dell’organo di esecuzione e fallimento che appaia
non giustificato dalle circostanze (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.280 ).
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Orbene il ricorrente
si aggrava contro la decisione dell’Amministrazione fallimentare speciale di
indire l’asta per i giorni 6 e 7 giugno 1998, adducendo motivazioni di ordine
economico e di opportunità. La decisione circa la data della vendita all’asta è
stata presa dalll’Amministrazione fallimentare speciale, avuto riguardo al
raggiungimento del maggior risultato possibile a tutela degli interessi di
tutti i creditori. In mancanza di indicazioni precise al riguardo la questione
va quindi vagliata piuttosto sotto il profilo dell’opportunità, e cioè dell’uso
inadeguato del proprio potere di apprezzamento. Sennonché, nemmeno sotto questo
profilo il ricorso è destinato a miglior successo. Infatti nel provvedimento
impugnato non è possibile scorgere simili estremi e cioè un ingiustificato uso
del potere di apprezzamento conferito all’Amministrazione fallimentare speciale
in questo specifico contesto in assenza di disposizioni precise al riguardo.
Infatti il risultato conseguito a favore dei creditori, pari a oltre fr.
180’000.-- , dimostra in maniera eloquente la bontà della scelta operata,
soprattutto considerando che il 3 giugno 1998 il fallito aveva effettuato
un’offerta in blocco di fr. 130’000.-- per tutte le opere messe in vendita.
Nessuna censura può essere quindi rivolta all’indirizzo dell’Amministrazione
fallimentare speciale per aver indetto l’asta in oggetto durante i giorni 6 e
7 giugno 1998.
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Ne consegue la
reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF),
perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 222 e 229 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 giugno 1998 del
__________, è respinto.
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Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
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Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
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Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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